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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 703/2025 R.A.C.L., promossa da
, non in proprio ma nella sua qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
, tale nominata in forza del decreto del Tribunale di Cagliari in Persona_1 funzione di giudice tutelare in data 5 luglio 2018, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 3 marzo 2025, prot. n.
846/2025, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, , per il tramite Persona_1
CP_ della propria amministratrice di sostegno, ha convenuto in giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di luglio 2024, oltre accessori. CP_ Ha dedotto la ricorrente che l' aveva sospeso la prestazione dal mese di luglio 2024, per non essersi presentata alla visita di revisione prevista per giugno 2024, benché l'assenza fosse giustificata;
di essere stata sottoposta a visita nel settembre 2024, all'esito della quale la competente commissione medica aveva confermato l'esistenza del requisito sanitario e, CP_ tuttavia, l aveva dato corso alla procedura di revoca della prestazione, richiedendole in restituzione un rateo di indennità di accompagnamento medio tempore erogatole, ritenuto pagina 1 di 3 indebito.
La ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione e della revoca e ha chiesto anche l'accertamento negativo dell'indebito. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto in autotutela al ripristino della prestazione ed alla liquidazione degli arretrati non corrisposti (per complessivi euro 8.068,74 lordi, oltre accessori).
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1 erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente, riconoscendo l'illegittimità della sospensione e della revoca della prestazione e, quindi, l'assenza di alcun indebito.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà).
Infatti, benché la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n. pagina 2 di 3 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n.
46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente, la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, alla quale il Tribunale ha ormai inteso conformarsi.
In definitiva, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte ricorrente (oltre accessori) in complessivi euro 1.700,00 (fase di studio, euro 400,00; fase introduttiva, euro
350,00; fase decisoria, euro 950,00), tenendo conto degli importi indicati nella nota spese in atti, redatta in base a valori inferiori ai parametri medi per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 703/2025 R.A.C.L., promossa da
, non in proprio ma nella sua qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
, tale nominata in forza del decreto del Tribunale di Cagliari in Persona_1 funzione di giudice tutelare in data 5 luglio 2018, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 3 marzo 2025, prot. n.
846/2025, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, , per il tramite Persona_1
CP_ della propria amministratrice di sostegno, ha convenuto in giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di luglio 2024, oltre accessori. CP_ Ha dedotto la ricorrente che l' aveva sospeso la prestazione dal mese di luglio 2024, per non essersi presentata alla visita di revisione prevista per giugno 2024, benché l'assenza fosse giustificata;
di essere stata sottoposta a visita nel settembre 2024, all'esito della quale la competente commissione medica aveva confermato l'esistenza del requisito sanitario e, CP_ tuttavia, l aveva dato corso alla procedura di revoca della prestazione, richiedendole in restituzione un rateo di indennità di accompagnamento medio tempore erogatole, ritenuto pagina 1 di 3 indebito.
La ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione e della revoca e ha chiesto anche l'accertamento negativo dell'indebito. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto in autotutela al ripristino della prestazione ed alla liquidazione degli arretrati non corrisposti (per complessivi euro 8.068,74 lordi, oltre accessori).
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia provveduto ad CP_1 erogare il pagamento richiesto dalla parte ricorrente, riconoscendo l'illegittimità della sospensione e della revoca della prestazione e, quindi, l'assenza di alcun indebito.
Poiché, pertanto, la parte ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà).
Infatti, benché la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre 2017, n. pagina 2 di 3 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre 2011, n.
46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente, la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre
2023, n. 31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza
26 marzo 2019, n. 8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza
11 settembre 2018, n. 22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, alla quale il Tribunale ha ormai inteso conformarsi.
In definitiva, si ritiene liquidabile il compenso per la difesa della parte ricorrente (oltre accessori) in complessivi euro 1.700,00 (fase di studio, euro 400,00; fase introduttiva, euro
350,00; fase decisoria, euro 950,00), tenendo conto degli importi indicati nella nota spese in atti, redatta in base a valori inferiori ai parametri medi per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3