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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 781 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino, Edoardo Natale e
Fabio Carrozzo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_1
Attilio Trane e Giovanni Donativi, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto, come riassunta dalla sentenza appellata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1-dichiato e Parte_1 riconosciuto per le causali di cui in premessa, il diritto dell'istante alla restituzione delle somme percepite indebitamente dalla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 5.773,27 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione
pagina 1 di 11 del rapporto di credito per oneri e commissioni non godute a causa della intervenuta estinzione anticipata del finanziamento de quo, di € 350,00 quale importo che l'istante ha corrisposto all'avv. Stab. Attilio Trane per l'attività stragiudiziale svolta, come da fattura allegata;
2-per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti legali anticipatari”. (in corsivo testuali conclusioni di parte attrice).
Adduceva l'attore di aver stipulato con la convenuta in data 15.3.2011, un Parte_1
contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 492189 e un contratto di delegazione di pagamento n. 534402 e di aver versato, rispettivamente, 1) per il primo contratto commissioni per € 5.590,39 e 2) per il secondo contratto commissioni per €
5.588,42.
L'attore, intendendo estinguere anticipatamente i due contratti per stipulare dei nuovi con altro intermediario, allo scadere della 58esima rata comunicava a la propria Parte_1
intenzione.
Tuttavia, l'attore si avvedeva che l'importo indicato e anche versato per l'estinzione dei finanziamenti de quibus era pressappoco equivalente all'importo netto erogato dall'istituto finanziario.
Secondo la parte attrice, l'istituto convenuto non aveva provveduto a rimborsare correttamente oneri e commissioni applicate, come si evinceva dal “prospetto di liquidazione” esibito dalla convenuta, e pertanto richiedeva a la restituzione delle Parte_1
somme indebitamente trattenute dalla convenuta stessa in fase di conteggio estintivo.
Si costituiva la società convenuta, impugnando e contestando le avverse argomentazioni e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed eccependo preliminarmente
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (comunque attivato successivamente).
La convenuta riteneva di dover restituire alla parte attrice la somma di 3.772,16, stanti gli importi già rimborsati in sede di estinzione anticipata.
Non solo. Ma assumeva di non essere legittimata passivamente nel presente Parte_1 giudizio, in quanto le somme richieste dall'attore a titolo di commissioni erano state versate dallo stesso direttamente all'Agente mediatore (che a sua volta non le aveva corrisposte a
). Parte_1
La convenuta asseriva, inoltre, che non avrebbe avuto obbligo di rimborsare alcunché, in quanto gli importi da restituire dovevano considerarsi non costi recurring, ma costi non
pagina 2 di 11 ripetibili e imputabili a servizi up-front”.
Il processo, istruito a mezzo produzione documentale e CTU, finalizzata a determinare la quota di oneri da restituire in conseguenza della estinzione anticipata dei rapporti dedotti nel giudizio, veniva decisa con sentenza n. 1013/2022, pubblicata in data 01/07/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda con integrale rigetto delle eccezioni e delle difese avanzate dalla convenuta e per l'effetto dichiarava parte convenuta tenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 6.169,18.
In particolare il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, riteneva, in accoglimento della domanda, che all'attore spettava la restituzione di € 6.169,18, versate al momento della conclusione del contratto e non restituite al momento della estinzione anticipata, precisando sul punto testualmente quanto segue: “in tal senso, soccorre il dettato dell'art. 125 sexies del TUB (D.lgs. n. 141/2010) secondo cui “il consumatore può restituire anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ed in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'estinzione anticipata di un finanziamento prevede il pagamento anticipato del capitale residuo prima della scadenza naturale del contratto e, nello specifico, la restituzione comprende il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel periodo. La possibilità dell'intestatario del prestito di restituire l'importo dovuto all'istituto di credito prima della scadenza naturale del contratto, attivando la procedura di estinzione anticipata del prestito, è stata vista anche con un particolare favor sia dalla Corte di Giustizia Europea (con
l'emblematica sentenza XI) che dalla Giurisprudenza di merito, pienamente condivisa da questo giudice. Con la sentenza C-383/18 dell'11.0.2019, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sui contenuti dell'art. 16 paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, in materia di contratto di credito ai consumatori che involge l'art. 125 sexies del testo Unico Bancario.
L'art. 16 par 1 della direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 prevede che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; e il D.lgs. 13/8/2010 n.141 ha portato al recepimento nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2008/48 con
l'introduzione dell'art. 125 sexies TUB a mente del quale “ il consumatore può restituire anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore ed in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari
pagina 3 di 11 all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La richiamata normativa e la Giurisprudenza che questo giudice non può che condividere nell'ottica di
“un'elevata protezione del consumatore il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista “(C.G.U.E. C.383/18 dell'11.9.2019) - ha rideterminato gli importi sui quali applicare la riduzione, stabilendo che si possono recuperare non solo i c.d. costi di recurring (ossia i costi che in un prestito o in un mutuo riguardano i servizi e le attività che maturano nel corso del rapporto, come gli interessi sulla somma erogata) ma anche i c.d. costi di front up (cioè i costi che in un prestito o in mutuo sono collegati ad attività che si sono concluse con la stipula del contratto come le spese di istruttoria) in precedenza esclusi. In buona sostanza la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il costo totale del credito ai sensi dell'art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 è definito come l'insieme di tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza escluse le spese notarili. La richiamata Direttiva abroga la precedente … e il criterio in essa stabilito va utilizzato anche per i contratti stipulati antecedentemente alla
Direttiva 2008/48/Ce e in vigore della precedente 87/10 CEE”. Il primo giudice proseguiva richiamando una serie di sentenze della Giurisprudenza ordinaria che, condividendo lo spirito della tutela delle parti contrattualmente deboli, a seguito della sentenza XI, aveva inteso superare qualsiasi distinzione tra i costi up front e recurring per quanto attiene al diritto alla restituzione in caso di estinzione anticipata.
Per quanto attiene alla determinazione dell'importo da restituire, il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU, che, a fronte della estinzione anticipata, aveva individuato le spese pattuite in contratto che avevano gravato l'operazione di finanziamento e che andavano recuperate dall'attore; aveva poi determinato l'incidenza delle spese su ogni singola rata
(nr.120) ed aveva infine calcolato un piano di ammortamento che teneva conto delle singole scadenze e della incidenza delle spese complessive del finanziamento sulle rate relative all'importo del finanziamento estinto in via anticipata.
Riteneva il primo giudice quindi “dirimente … il risultato cui è pervenuto il nominato CTU secondo il quale Prestitalia-ex art. 125 sexies comma 1 del T.U.B.-deve restituire all'attore il complessivo importo di € 6.169,18 per l'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento...” (cfr. sentenza pag. 9).
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 05/10/2022, chiedendone la riforma con due motivi di gravame.
pagina 4 di 11 Si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il giudizio di appello, rinviato una prima volta per eccessivo carico di lavoro di questa Corte, all'udienza del 26/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, rubricato “omessa applicazione della novella normativa. L'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73”, l'appellante censura la sentenza per avere ricompreso nelle spese e nei costi da rimborsare in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti sia i costi recurring, che i costi up front. Sostiene in particolare che il primo giudice abbia errato per non avere applicato alla fattispecie in esame l'art. 11 octies lett. c del
DL 73/2021, con il quale il legislatore, sostituendo integralmente l'art. 125 sexies (rimborso anticipato) del TUB, ha disposto, per quel che interessa in questa sede, che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Da tanto l'appellante chiede di desumere che al contratto per cui è causa, stipulato nel 2011, si applichi il previgente testo dell'art. 125 sexies TUB
(come richiamato dall'art. 11 octies lett. “c” co. II citato), nel quale si richiamano le disposizioni di Banca d'Italia, delle quali si dispone l'applicazione. Assume che la disposizione di trasparenza e di vigilanza di Banca d'Italia, rilevante nel presente giudizio, sia il provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009 (in particolare sez. XI, par. 2), nel quale la Banca d'Italia prevede espressamente che: “in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure [interne dell'intermediario erogante il prestito n.d.r.] quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” e sottolinea che Banca d'Italia ha più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e costi recurring, precisando che soli i costi recurring devono essere rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ved.
“Comunicato del 7 aprile 2011 in materia di finanziamento con cessione del quinto”,
pagina 5 di 11 aggiornamento delle “Disposizioni di trasparenza” del 9 febbraio 2011 e Orientamento di vigilanza del 30 marzo 2018). Evidenzia poi che l'articolo in questione richiama chiaramente le norme secondarie contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia”, norme nazionali non disapplicabili dal giudice qualora in contrasto con una fonte unionale, da individuarsi nell'art. 16 della direttiva 23/08/2008 n. 2008/48, in quanto “la sentenza della Corte di Giustizia dell' 11 settembre 2019 ha interpretato una norma comunitaria (l'art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE) che è pacificamente priva di efficacia diretta nei rapporti tra privati sicché, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, in nessun caso il diritto dell'Unione può imporre un'interpretazione del diritto nazionale contraria alla stessa legge nazionale: l'attuazione "orizzontale" (ossia con effetto tra privati) di ogni direttiva euro unitaria è, infatti, riservata al legislatore nazionale (art. 288, comma 3
TFUE), e quindi il giudice è tenuto ad applicare esclusivamente la legge nazionale, senza alcuna possibilità di sua interpretazione contra legem, né di applicazione diretta della direttiva, né di disapplicazione della legge nazionale ove ritenuta non conforme alla direttiva”
(cfr. appello).
L'appellante ribadisce infine la legittimità e trasparenza delle clausole contrattuali che disciplinano il rimborso della commissione c.d. e commissione agente/mediatore, Parte_1
riportandosi alle difese esposte negli atti di primo grado.
In merito a tale ultima deduzione si precisa, per chiarezza espositiva, che la convenuta con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado aveva evidenziato che “la pretesa avversaria non potrà essere accolta nella misura in cui risulta contraria alla clausola h) del contratto n. 534402 (cfr. doc. 4) e alla clausola d) di cui al contratto n. 492189 (cfr. doc.2) che escludono la rimborsabilità delle commissioni per cui è causa”.
Il motivo non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver applicato l'art. 11 octies co. II lett.
c), del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, secondo cui: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Secondo l'appellante, tale norma imporrebbe, per i finanziamenti de quibus, stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, l'applicazione di un criterio di rimborso limitato ai soli costi recurring, escludendo i costi up-front, in caso di estinzione pagina 6 di 11 anticipata.
Tale tesi non può essere condivisa in quanto risulta del tutto superata dalla giurisprudenza per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale di Torino, investito della soluzione di una controversia simile alla presente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. II del DL n. 73/2021
(decreto-legge “Sostegni-bis”), convertito nella legge n. 106/2021, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, riconosceva il diritto di riduzione dei costi totali del credito per i soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre per quelli stipulati prima limitava tale diritto alle norme primarie e secondarie della Banca
d'Italia vigenti all'epoca. Il Tribunale riteneva tale differenziazione incompatibile con la
Direttiva 2008/48/CE, interpretata dalla Corte di Giustizia nel celebre caso XI
(C-383/18), nella quale si stabiliva che il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale e completa di tutti i costi (escluso l'IVA), in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Torino, con la sentenza
262/2022 ha dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, nella parte in cui stabiliva che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuasse ad applicarsi la disciplina previgente (inclusiva delle disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia), escludendo quindi i costi up-front dal rimborso in caso di estinzione anticipata. In tal modo la Corte ha sancito che tale limitazione temporale si poneva in contrasto con l'art. 16, par. 1, della Direttiva
2008/48/CE, quale interpretata dalla Sentenza “XI” (C-383/18) della Corte di Giustizia dell'UE.
Pertanto, sulla base della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il consumatore ha diritto alla riduzione (proporzionale) sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up-front (relativi al momento della stipulazione del contratto), in tutti i casi di estinzione anticipata, cioè sia per i contratti antecedenti, che per quelli successivi al 25 luglio
2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Correttamente pertanto il primo giudice, facendo corretta applicazione di quanto disposto dalla
Corte di Giustizia Europea, ha sancito la rimborsabilità di “tutti i costi” anche con riferimento ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto con l'art. 11 octies lett. c) del DL 25/05/2021 n. 73, convertito in L. del
23/07/2021n.106, disapplicando i citati “regolamenti” della Banca d'Italia del 2009 e del 2011
(che, come detto, prevedevano unicamente il rimborso dei costi “recurring”), in quanto pagina 7 di 11 contrari a norme di rango superiore, quali il citato art. 125 sexies TUB, in vigore dal 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la pronuncia resa nel giudizio sub. n. C- 383/18 “LEXITOR”, nonché il previgente art. 125 TUB, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 87/102/CEE.
La Corte di Cassazione ha poi allineato la sua giurisprudenza ai principi enunciati dalla
Consulta (e quindi dalla sent. “XI”), affermando che: “... Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo” ed ancora che: “Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis
CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (cfr. Cass. Civ. n. 25997/2023). Per_1 Per_2
Infine, anche nelle più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024 la
Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 121 TUB” (cfr. Cass. Civ. n. 3460/2024), indicando chiaramente il “principio pro rata temporis”. (Sul punto si veda anche Corte di
Cassazione n. 14836/2024).
È quindi evidente che al pari della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale, anche la Corte di Cassazione si è allineata sull'applicazione del criterio di calcolo “pro rata temporis”. Più di recente la Cassazione con la sentenza n. 3460/2024 ha chiarito che: “Tale soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocamente, confermata tanto dall'art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, conv. con I. n. 106/2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati:
v. Corte cast. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato,
"ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 121 TUB” (Cass. Civ. n. 3460/2024 - in tal senso anche Cass. sent. n.
25997/2023 e le più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024).
Assume infine l'appellante che la pretesa avversaria non possa essere accolta per la presenza pagina 8 di 11 di clausole contrattuali che escludono la rimborsabilità delle commissioni per cui è causa.
Anche tale assunto non può essere condiviso, non essendovi nel caso in esame ragioni per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 25977/2023, nella quale si chiarisce che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in quanto tale esclusione genera uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi del consumatore, in violazione dell'articolo 33 del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005). Inoltre, l'articolo 125 del Testo Unico Bancario (TUB), nella sua formulazione precedente alle modifiche del d.lgs.
n. 141/2010, prevede che il consumatore abbia diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In mancanza di una norma integrativa o di una clausola contrattuale che rimandi all'autonomia delle parti, il consumatore ha quindi diritto al rimborso completo di tutti i costi di credito, inclusi interessi e altre spese sostenute. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 14528 del
30 maggio 2025, nella quale si stabilisce che la clausola contrattuale che esclude il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata di un finanziamento è abusiva e deve essere ravvisata e dichiarata nulla d'ufficio dal giudice, anche ove tale nullità non venga eccepita dalle parti. Di conseguenza, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, devono ritenersi nulle le clausole, richiamate dall'appellante, che prevedono l'esclusione del rimborso dei costi di commissione.
In considerazione di quanto innanzi, il motivo di appello con il quale si chiede di escludere il diritto al rimborso proporzionale dei costi up-front per l'estinzione anticipata dei finanziamenti anteriori alla legge più volte richiamata è infondato, in sintesi, per i seguenti motivi:
1. la Consulta ha esplicitamente eliminato la disposizione che operava una distinzione temporale o secondo categoria di costi;
2. la Cassazione ha pienamente recepito quel principio, declinandolo nei casi concreti e sanzionando come nulle le clausole che escludono la restituzione integrale;
3. la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, anche in assenza di norma approfondita, prevale il principio di rimborso pro rata di tutti i costi non maturati.
Pertanto, la decisione di primo grado si fonda su una solida base normativa e giurisprudenziale e deve essere confermata.
Corretti risultano infine i criteri per la determinazione dei costi da detrarre seguiti dal CTU, che, come evidenziato dal primo giudice, ha individuato tutte le spese pattuite per entrambi i pagina 9 di 11 finanziamenti ed ha calcolato l'incidenza delle stesse su ogni singola rata, dividendo l'ammontare delle spese per il numero delle rate complessivo e infine calcolando un piano di ammortamento che tiene conto delle singole scadenze e della incidenza mensile delle spese complessive del finanziamento.
2. - Con il secondo motivo, rubricato “Erronea quantificazione dell'importo oggetto di condanna”, l'appellante assume che il Tribunale abbia acriticamente recepito le conclusioni del CTU, senza avvedersi che lo stesso:
2.a) ha omesso di detrarre dalla somma di € 6.169,18 quanto già rimborsato da Parte_1
in occasione delle estinzioni dei finanziamenti;
2.b) ha erroneamente anticipato il momento dell'estinzione e, quindi, ha errato sul numero di rate poste a base della quantificazione degli importi da restituire, ritenendo: - il contratto n.
482189 estinto alla rata n. 46 mentre in realtà era stato estinto alla rara numero 48; - il contratto n. 534402 estinto alla rata n. 55 mentre in realtà era stato estinto alla rara numero 56.
Il motivo è fondato.
Fondata è in primo luogo la doglianza in ordine alla mancata detrazione degli importi già stornati dalla finanziaria. È infatti incontestato che la finanziaria aveva provveduto a stornare l'importo di € 270,72 (a titolo di rimborso commissioni di gestione) in relazione al contratto n.
492189, nonché l'importo di € 381,44 (di cui € 140,80 a titolo di commissioni finanziarie ed €
240,64 a titolo di commissioni di gestione) in relazione al contratto n. 534402, per un totale rimborsi, già riconosciuti, di € 652,16, dei quali il CTU, alle cui conclusioni si è rifatto il giudice, non ha tenuto conto.
Corretta è anche la seconda doglianza, atteso che l'attore nella citazione ha allegato che:
- il contratto n. 4921189 è stato estinto alla 48ª rata, e non già alla 46ª, come ritenuto dal CTU;
- il secondo contratto è stato estinto alla 56ª rata, e non alla 55ª, come ritenuto dal CTU.
Tale errore ha determinato una differenza di somme (che non devono essere rimborsate da
) pari a € 92,90 per n. 2 rate di oneri assicurativi e commissioni accessorie Parte_1
relativamente al contratto di cessione del quinto n. 482189 e di € 43,37 per il contrato di delegazione di pagamento, come sostanzialmente riconosciuto dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello.
Il totale delle somme che devono essere detratte dalla somma che la finanziaria è tenuta a restituire ammonta a complessivi € 788,43.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la somma di € 6.169,18, al cui pagamento la finanziaria è condannata con la sentenza di primo grado, deve essere ridotta ad pagina 10 di 11 €.5.380,75 (€ 6.169,18 - € 788,43).
3. – Il limitatissimo accoglimento dell'appello (esclusione, dal dovuto, di soli € 788,43), il rigetto nel resto dell'appello, l'esito complessivo del giudizio (che ha comportato il riconoscimento di un credito dell'appellato/consumatore), nonché la circostanza che:
I) l'attore/appellato non ha mai contestato l'ammontare delle somme in precedenza stornate dalla finanziaria (somme che, pertanto, potevano essere detratte anche in sede di esecuzione)
II) l'attore/appellato ha sin dal primo grado indicato esattamente il numero delle rate versate al momento delle estinzioni anticipate
III) il convenuto/appellante non ha mosso specifiche contestazioni ai calcoli e alle conclusioni del CTU in sede di precisazione delle conclusioni inducono ad affermare che l'appellante debba tenere indenne l'appellato dalle spese processuali del presente grado e ciò anche in quanto una diversa decisione vanificherebbe la tutela accordata ai diritti del consumatore.
I compensi vendono liquidati come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività svolta e dei parametri di legge, superiori ma prossimi ai minimi, in considerazione del valore della controversia, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato, dichiaratisi antistatari sin dalla comparsa di costituzione in appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la somma, cui è Parte_1 condannata alla restituzione, da € 6.169,18 ad € 5.380,75; rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli avv.ti Attilio Trane e Giovanni Donativi, dichiaratisi difensori antistatari dell'appellato, delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 781 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino, Edoardo Natale e
Fabio Carrozzo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_1
Attilio Trane e Giovanni Donativi, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto, come riassunta dalla sentenza appellata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1-dichiato e Parte_1 riconosciuto per le causali di cui in premessa, il diritto dell'istante alla restituzione delle somme percepite indebitamente dalla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 5.773,27 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione
pagina 1 di 11 del rapporto di credito per oneri e commissioni non godute a causa della intervenuta estinzione anticipata del finanziamento de quo, di € 350,00 quale importo che l'istante ha corrisposto all'avv. Stab. Attilio Trane per l'attività stragiudiziale svolta, come da fattura allegata;
2-per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti legali anticipatari”. (in corsivo testuali conclusioni di parte attrice).
Adduceva l'attore di aver stipulato con la convenuta in data 15.3.2011, un Parte_1
contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 492189 e un contratto di delegazione di pagamento n. 534402 e di aver versato, rispettivamente, 1) per il primo contratto commissioni per € 5.590,39 e 2) per il secondo contratto commissioni per €
5.588,42.
L'attore, intendendo estinguere anticipatamente i due contratti per stipulare dei nuovi con altro intermediario, allo scadere della 58esima rata comunicava a la propria Parte_1
intenzione.
Tuttavia, l'attore si avvedeva che l'importo indicato e anche versato per l'estinzione dei finanziamenti de quibus era pressappoco equivalente all'importo netto erogato dall'istituto finanziario.
Secondo la parte attrice, l'istituto convenuto non aveva provveduto a rimborsare correttamente oneri e commissioni applicate, come si evinceva dal “prospetto di liquidazione” esibito dalla convenuta, e pertanto richiedeva a la restituzione delle Parte_1
somme indebitamente trattenute dalla convenuta stessa in fase di conteggio estintivo.
Si costituiva la società convenuta, impugnando e contestando le avverse argomentazioni e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea ed eccependo preliminarmente
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (comunque attivato successivamente).
La convenuta riteneva di dover restituire alla parte attrice la somma di 3.772,16, stanti gli importi già rimborsati in sede di estinzione anticipata.
Non solo. Ma assumeva di non essere legittimata passivamente nel presente Parte_1 giudizio, in quanto le somme richieste dall'attore a titolo di commissioni erano state versate dallo stesso direttamente all'Agente mediatore (che a sua volta non le aveva corrisposte a
). Parte_1
La convenuta asseriva, inoltre, che non avrebbe avuto obbligo di rimborsare alcunché, in quanto gli importi da restituire dovevano considerarsi non costi recurring, ma costi non
pagina 2 di 11 ripetibili e imputabili a servizi up-front”.
Il processo, istruito a mezzo produzione documentale e CTU, finalizzata a determinare la quota di oneri da restituire in conseguenza della estinzione anticipata dei rapporti dedotti nel giudizio, veniva decisa con sentenza n. 1013/2022, pubblicata in data 01/07/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda con integrale rigetto delle eccezioni e delle difese avanzate dalla convenuta e per l'effetto dichiarava parte convenuta tenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 6.169,18.
In particolare il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, riteneva, in accoglimento della domanda, che all'attore spettava la restituzione di € 6.169,18, versate al momento della conclusione del contratto e non restituite al momento della estinzione anticipata, precisando sul punto testualmente quanto segue: “in tal senso, soccorre il dettato dell'art. 125 sexies del TUB (D.lgs. n. 141/2010) secondo cui “il consumatore può restituire anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ed in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'estinzione anticipata di un finanziamento prevede il pagamento anticipato del capitale residuo prima della scadenza naturale del contratto e, nello specifico, la restituzione comprende il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel periodo. La possibilità dell'intestatario del prestito di restituire l'importo dovuto all'istituto di credito prima della scadenza naturale del contratto, attivando la procedura di estinzione anticipata del prestito, è stata vista anche con un particolare favor sia dalla Corte di Giustizia Europea (con
l'emblematica sentenza XI) che dalla Giurisprudenza di merito, pienamente condivisa da questo giudice. Con la sentenza C-383/18 dell'11.0.2019, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sui contenuti dell'art. 16 paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, in materia di contratto di credito ai consumatori che involge l'art. 125 sexies del testo Unico Bancario.
L'art. 16 par 1 della direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 prevede che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; e il D.lgs. 13/8/2010 n.141 ha portato al recepimento nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2008/48 con
l'introduzione dell'art. 125 sexies TUB a mente del quale “ il consumatore può restituire anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore ed in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari
pagina 3 di 11 all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La richiamata normativa e la Giurisprudenza che questo giudice non può che condividere nell'ottica di
“un'elevata protezione del consumatore il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista “(C.G.U.E. C.383/18 dell'11.9.2019) - ha rideterminato gli importi sui quali applicare la riduzione, stabilendo che si possono recuperare non solo i c.d. costi di recurring (ossia i costi che in un prestito o in un mutuo riguardano i servizi e le attività che maturano nel corso del rapporto, come gli interessi sulla somma erogata) ma anche i c.d. costi di front up (cioè i costi che in un prestito o in mutuo sono collegati ad attività che si sono concluse con la stipula del contratto come le spese di istruttoria) in precedenza esclusi. In buona sostanza la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il costo totale del credito ai sensi dell'art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 è definito come l'insieme di tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza escluse le spese notarili. La richiamata Direttiva abroga la precedente … e il criterio in essa stabilito va utilizzato anche per i contratti stipulati antecedentemente alla
Direttiva 2008/48/Ce e in vigore della precedente 87/10 CEE”. Il primo giudice proseguiva richiamando una serie di sentenze della Giurisprudenza ordinaria che, condividendo lo spirito della tutela delle parti contrattualmente deboli, a seguito della sentenza XI, aveva inteso superare qualsiasi distinzione tra i costi up front e recurring per quanto attiene al diritto alla restituzione in caso di estinzione anticipata.
Per quanto attiene alla determinazione dell'importo da restituire, il Tribunale aderiva alle conclusioni del CTU, che, a fronte della estinzione anticipata, aveva individuato le spese pattuite in contratto che avevano gravato l'operazione di finanziamento e che andavano recuperate dall'attore; aveva poi determinato l'incidenza delle spese su ogni singola rata
(nr.120) ed aveva infine calcolato un piano di ammortamento che teneva conto delle singole scadenze e della incidenza delle spese complessive del finanziamento sulle rate relative all'importo del finanziamento estinto in via anticipata.
Riteneva il primo giudice quindi “dirimente … il risultato cui è pervenuto il nominato CTU secondo il quale Prestitalia-ex art. 125 sexies comma 1 del T.U.B.-deve restituire all'attore il complessivo importo di € 6.169,18 per l'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento...” (cfr. sentenza pag. 9).
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 05/10/2022, chiedendone la riforma con due motivi di gravame.
pagina 4 di 11 Si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il giudizio di appello, rinviato una prima volta per eccessivo carico di lavoro di questa Corte, all'udienza del 26/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, rubricato “omessa applicazione della novella normativa. L'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73”, l'appellante censura la sentenza per avere ricompreso nelle spese e nei costi da rimborsare in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti sia i costi recurring, che i costi up front. Sostiene in particolare che il primo giudice abbia errato per non avere applicato alla fattispecie in esame l'art. 11 octies lett. c del
DL 73/2021, con il quale il legislatore, sostituendo integralmente l'art. 125 sexies (rimborso anticipato) del TUB, ha disposto, per quel che interessa in questa sede, che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Da tanto l'appellante chiede di desumere che al contratto per cui è causa, stipulato nel 2011, si applichi il previgente testo dell'art. 125 sexies TUB
(come richiamato dall'art. 11 octies lett. “c” co. II citato), nel quale si richiamano le disposizioni di Banca d'Italia, delle quali si dispone l'applicazione. Assume che la disposizione di trasparenza e di vigilanza di Banca d'Italia, rilevante nel presente giudizio, sia il provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009 (in particolare sez. XI, par. 2), nel quale la Banca d'Italia prevede espressamente che: “in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure [interne dell'intermediario erogante il prestito n.d.r.] quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” e sottolinea che Banca d'Italia ha più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e costi recurring, precisando che soli i costi recurring devono essere rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ved.
“Comunicato del 7 aprile 2011 in materia di finanziamento con cessione del quinto”,
pagina 5 di 11 aggiornamento delle “Disposizioni di trasparenza” del 9 febbraio 2011 e Orientamento di vigilanza del 30 marzo 2018). Evidenzia poi che l'articolo in questione richiama chiaramente le norme secondarie contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia”, norme nazionali non disapplicabili dal giudice qualora in contrasto con una fonte unionale, da individuarsi nell'art. 16 della direttiva 23/08/2008 n. 2008/48, in quanto “la sentenza della Corte di Giustizia dell' 11 settembre 2019 ha interpretato una norma comunitaria (l'art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE) che è pacificamente priva di efficacia diretta nei rapporti tra privati sicché, per costante giurisprudenza della Corte di giustizia, in nessun caso il diritto dell'Unione può imporre un'interpretazione del diritto nazionale contraria alla stessa legge nazionale: l'attuazione "orizzontale" (ossia con effetto tra privati) di ogni direttiva euro unitaria è, infatti, riservata al legislatore nazionale (art. 288, comma 3
TFUE), e quindi il giudice è tenuto ad applicare esclusivamente la legge nazionale, senza alcuna possibilità di sua interpretazione contra legem, né di applicazione diretta della direttiva, né di disapplicazione della legge nazionale ove ritenuta non conforme alla direttiva”
(cfr. appello).
L'appellante ribadisce infine la legittimità e trasparenza delle clausole contrattuali che disciplinano il rimborso della commissione c.d. e commissione agente/mediatore, Parte_1
riportandosi alle difese esposte negli atti di primo grado.
In merito a tale ultima deduzione si precisa, per chiarezza espositiva, che la convenuta con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado aveva evidenziato che “la pretesa avversaria non potrà essere accolta nella misura in cui risulta contraria alla clausola h) del contratto n. 534402 (cfr. doc. 4) e alla clausola d) di cui al contratto n. 492189 (cfr. doc.2) che escludono la rimborsabilità delle commissioni per cui è causa”.
Il motivo non è fondato.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver applicato l'art. 11 octies co. II lett.
c), del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, secondo cui: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Secondo l'appellante, tale norma imporrebbe, per i finanziamenti de quibus, stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, l'applicazione di un criterio di rimborso limitato ai soli costi recurring, escludendo i costi up-front, in caso di estinzione pagina 6 di 11 anticipata.
Tale tesi non può essere condivisa in quanto risulta del tutto superata dalla giurisprudenza per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale di Torino, investito della soluzione di una controversia simile alla presente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. II del DL n. 73/2021
(decreto-legge “Sostegni-bis”), convertito nella legge n. 106/2021, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, riconosceva il diritto di riduzione dei costi totali del credito per i soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre per quelli stipulati prima limitava tale diritto alle norme primarie e secondarie della Banca
d'Italia vigenti all'epoca. Il Tribunale riteneva tale differenziazione incompatibile con la
Direttiva 2008/48/CE, interpretata dalla Corte di Giustizia nel celebre caso XI
(C-383/18), nella quale si stabiliva che il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale e completa di tutti i costi (escluso l'IVA), in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Torino, con la sentenza
262/2022 ha dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, nella parte in cui stabiliva che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuasse ad applicarsi la disciplina previgente (inclusiva delle disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia), escludendo quindi i costi up-front dal rimborso in caso di estinzione anticipata. In tal modo la Corte ha sancito che tale limitazione temporale si poneva in contrasto con l'art. 16, par. 1, della Direttiva
2008/48/CE, quale interpretata dalla Sentenza “XI” (C-383/18) della Corte di Giustizia dell'UE.
Pertanto, sulla base della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il consumatore ha diritto alla riduzione (proporzionale) sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up-front (relativi al momento della stipulazione del contratto), in tutti i casi di estinzione anticipata, cioè sia per i contratti antecedenti, che per quelli successivi al 25 luglio
2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Correttamente pertanto il primo giudice, facendo corretta applicazione di quanto disposto dalla
Corte di Giustizia Europea, ha sancito la rimborsabilità di “tutti i costi” anche con riferimento ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto con l'art. 11 octies lett. c) del DL 25/05/2021 n. 73, convertito in L. del
23/07/2021n.106, disapplicando i citati “regolamenti” della Banca d'Italia del 2009 e del 2011
(che, come detto, prevedevano unicamente il rimborso dei costi “recurring”), in quanto pagina 7 di 11 contrari a norme di rango superiore, quali il citato art. 125 sexies TUB, in vigore dal 2010, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la pronuncia resa nel giudizio sub. n. C- 383/18 “LEXITOR”, nonché il previgente art. 125 TUB, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 87/102/CEE.
La Corte di Cassazione ha poi allineato la sua giurisprudenza ai principi enunciati dalla
Consulta (e quindi dalla sent. “XI”), affermando che: “... Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo” ed ancora che: “Il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis
CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ” (cfr. Cass. Civ. n. 25997/2023). Per_1 Per_2
Infine, anche nelle più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024 la
Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 121 TUB” (cfr. Cass. Civ. n. 3460/2024), indicando chiaramente il “principio pro rata temporis”. (Sul punto si veda anche Corte di
Cassazione n. 14836/2024).
È quindi evidente che al pari della sentenza della Corte di Giustizia Europea e della sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale, anche la Corte di Cassazione si è allineata sull'applicazione del criterio di calcolo “pro rata temporis”. Più di recente la Cassazione con la sentenza n. 3460/2024 ha chiarito che: “Tale soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocamente, confermata tanto dall'art. 125-sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, conv. con I. n. 106/2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati:
v. Corte cast. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato,
"ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 121 TUB” (Cass. Civ. n. 3460/2024 - in tal senso anche Cass. sent. n.
25997/2023 e le più recenti sentenze n. 3460/2024, n. 14846/2024 e n. 16550/2024).
Assume infine l'appellante che la pretesa avversaria non possa essere accolta per la presenza pagina 8 di 11 di clausole contrattuali che escludono la rimborsabilità delle commissioni per cui è causa.
Anche tale assunto non può essere condiviso, non essendovi nel caso in esame ragioni per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 25977/2023, nella quale si chiarisce che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in quanto tale esclusione genera uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi del consumatore, in violazione dell'articolo 33 del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005). Inoltre, l'articolo 125 del Testo Unico Bancario (TUB), nella sua formulazione precedente alle modifiche del d.lgs.
n. 141/2010, prevede che il consumatore abbia diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In mancanza di una norma integrativa o di una clausola contrattuale che rimandi all'autonomia delle parti, il consumatore ha quindi diritto al rimborso completo di tutti i costi di credito, inclusi interessi e altre spese sostenute. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 14528 del
30 maggio 2025, nella quale si stabilisce che la clausola contrattuale che esclude il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata di un finanziamento è abusiva e deve essere ravvisata e dichiarata nulla d'ufficio dal giudice, anche ove tale nullità non venga eccepita dalle parti. Di conseguenza, in aderenza al principio di diritto sopra enunciato, devono ritenersi nulle le clausole, richiamate dall'appellante, che prevedono l'esclusione del rimborso dei costi di commissione.
In considerazione di quanto innanzi, il motivo di appello con il quale si chiede di escludere il diritto al rimborso proporzionale dei costi up-front per l'estinzione anticipata dei finanziamenti anteriori alla legge più volte richiamata è infondato, in sintesi, per i seguenti motivi:
1. la Consulta ha esplicitamente eliminato la disposizione che operava una distinzione temporale o secondo categoria di costi;
2. la Cassazione ha pienamente recepito quel principio, declinandolo nei casi concreti e sanzionando come nulle le clausole che escludono la restituzione integrale;
3. la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, anche in assenza di norma approfondita, prevale il principio di rimborso pro rata di tutti i costi non maturati.
Pertanto, la decisione di primo grado si fonda su una solida base normativa e giurisprudenziale e deve essere confermata.
Corretti risultano infine i criteri per la determinazione dei costi da detrarre seguiti dal CTU, che, come evidenziato dal primo giudice, ha individuato tutte le spese pattuite per entrambi i pagina 9 di 11 finanziamenti ed ha calcolato l'incidenza delle stesse su ogni singola rata, dividendo l'ammontare delle spese per il numero delle rate complessivo e infine calcolando un piano di ammortamento che tiene conto delle singole scadenze e della incidenza mensile delle spese complessive del finanziamento.
2. - Con il secondo motivo, rubricato “Erronea quantificazione dell'importo oggetto di condanna”, l'appellante assume che il Tribunale abbia acriticamente recepito le conclusioni del CTU, senza avvedersi che lo stesso:
2.a) ha omesso di detrarre dalla somma di € 6.169,18 quanto già rimborsato da Parte_1
in occasione delle estinzioni dei finanziamenti;
2.b) ha erroneamente anticipato il momento dell'estinzione e, quindi, ha errato sul numero di rate poste a base della quantificazione degli importi da restituire, ritenendo: - il contratto n.
482189 estinto alla rata n. 46 mentre in realtà era stato estinto alla rara numero 48; - il contratto n. 534402 estinto alla rata n. 55 mentre in realtà era stato estinto alla rara numero 56.
Il motivo è fondato.
Fondata è in primo luogo la doglianza in ordine alla mancata detrazione degli importi già stornati dalla finanziaria. È infatti incontestato che la finanziaria aveva provveduto a stornare l'importo di € 270,72 (a titolo di rimborso commissioni di gestione) in relazione al contratto n.
492189, nonché l'importo di € 381,44 (di cui € 140,80 a titolo di commissioni finanziarie ed €
240,64 a titolo di commissioni di gestione) in relazione al contratto n. 534402, per un totale rimborsi, già riconosciuti, di € 652,16, dei quali il CTU, alle cui conclusioni si è rifatto il giudice, non ha tenuto conto.
Corretta è anche la seconda doglianza, atteso che l'attore nella citazione ha allegato che:
- il contratto n. 4921189 è stato estinto alla 48ª rata, e non già alla 46ª, come ritenuto dal CTU;
- il secondo contratto è stato estinto alla 56ª rata, e non alla 55ª, come ritenuto dal CTU.
Tale errore ha determinato una differenza di somme (che non devono essere rimborsate da
) pari a € 92,90 per n. 2 rate di oneri assicurativi e commissioni accessorie Parte_1
relativamente al contratto di cessione del quinto n. 482189 e di € 43,37 per il contrato di delegazione di pagamento, come sostanzialmente riconosciuto dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello.
Il totale delle somme che devono essere detratte dalla somma che la finanziaria è tenuta a restituire ammonta a complessivi € 788,43.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la somma di € 6.169,18, al cui pagamento la finanziaria è condannata con la sentenza di primo grado, deve essere ridotta ad pagina 10 di 11 €.5.380,75 (€ 6.169,18 - € 788,43).
3. – Il limitatissimo accoglimento dell'appello (esclusione, dal dovuto, di soli € 788,43), il rigetto nel resto dell'appello, l'esito complessivo del giudizio (che ha comportato il riconoscimento di un credito dell'appellato/consumatore), nonché la circostanza che:
I) l'attore/appellato non ha mai contestato l'ammontare delle somme in precedenza stornate dalla finanziaria (somme che, pertanto, potevano essere detratte anche in sede di esecuzione)
II) l'attore/appellato ha sin dal primo grado indicato esattamente il numero delle rate versate al momento delle estinzioni anticipate
III) il convenuto/appellante non ha mosso specifiche contestazioni ai calcoli e alle conclusioni del CTU in sede di precisazione delle conclusioni inducono ad affermare che l'appellante debba tenere indenne l'appellato dalle spese processuali del presente grado e ciò anche in quanto una diversa decisione vanificherebbe la tutela accordata ai diritti del consumatore.
I compensi vendono liquidati come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività svolta e dei parametri di legge, superiori ma prossimi ai minimi, in considerazione del valore della controversia, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato, dichiaratisi antistatari sin dalla comparsa di costituzione in appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la somma, cui è Parte_1 condannata alla restituzione, da € 6.169,18 ad € 5.380,75; rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli avv.ti Attilio Trane e Giovanni Donativi, dichiaratisi difensori antistatari dell'appellato, delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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