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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1439/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 25 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 settembre 1973, residente in [...]
e
C.F. nato a [...] me Parte_2 C.F._2
(PT), il 4 novembre 1973, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Giovanna Montalto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Ter me (PT), viale IV
Novembre n. 8, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 25 luglio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 2
[...] Parte_2 febbraio 2002 in Pistoia e precisando che dall'unione non sono nati figli, essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1160/2022), conclusosi con decreto di omologazione n. 2171/2022, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate domande di carattere economico.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i sig nori Parte_1
e in data 2 febbraio 2002 in Pistoia, trascritto nei
[...] Parte_2 registri degli atti di matrimonio d el Comune di Pistoia al n. 4, P.II serie A anno
2002;
O R D I N A agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025. 2 Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1439/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 25 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 settembre 1973, residente in [...]
e
C.F. nato a [...] me Parte_2 C.F._2
(PT), il 4 novembre 1973, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Giovanna Montalto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Ter me (PT), viale IV
Novembre n. 8, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 25 luglio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 2
[...] Parte_2 febbraio 2002 in Pistoia e precisando che dall'unione non sono nati figli, essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1160/2022), conclusosi con decreto di omologazione n. 2171/2022, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate domande di carattere economico.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i sig nori Parte_1
e in data 2 febbraio 2002 in Pistoia, trascritto nei
[...] Parte_2 registri degli atti di matrimonio d el Comune di Pistoia al n. 4, P.II serie A anno
2002;
O R D I N A agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pistoia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025. 2 Il Giudice Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
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