Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12957 del 2022, proposto da Acea Ato2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta , non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio per L'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di Governo dell'Ato n. 1 Lazio Nord - Viterbo, Segreteria Tecnica Operativa dell'Ato n. 1 Lazio Nord - Viterbo, Comune di Tarquinia, Provincia di Viterbo, Talete Spa, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2022, n. 628 avente ad oggetto “ Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, del Comune di Civitavecchia e del Comune di Tarquinia per il trasferimento delle infrastrutture afferenti al SII al gestore unico d'ambito ”, pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lazio n. 64 del 2.8.2022;
del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00131 dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto “ Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, del Comune di Civitavecchia e del Comune di Tarquinia per il trasferimento delle infrastrutture afferenti al SII al gestore unico d'ambito – Nomina del Commissario ad acta ”, pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio n. 68 del 16 agosto 2022;
- di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto ivi compresa, ove occorra, la “ Relazione del Commissario ad Acta inerente la verifica dell'interferenza idraulica d'ambito, intercorrente tra gli ambiti territoriali ATO1 Lazio Nord e ATO2 Lazio Centro, per effetto della distribuzione degli impianti di proprietà del Consorzio dell'acquedotto del Medio Tirreno ”, conosciuta in data 22 settembre 2022 a seguito del deposito nel giudizio R.G. n. 4399/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Consorzio per L'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione, del Comune di Civitavecchia, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IA PI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Acea Ato2 S.p.a. impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere articolati sotto plurimi profili.
Il Consorzio, la Regione Lazio, il Comune di Civitavecchia, la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale si costituivano in giudizio, resistendo al ricorso.
Con atto versato nel fascicolo di causa in data 26 settembre 2025 la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame.
All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione di parte ricorrente, ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN PP, Presidente FF
IA PI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | EN PP |
IL SEGRETARIO