Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 546
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale

    La Corte Militare di Appello ha ritenuto che l'art. 220 c.p.m.p. ricomprenda anche le condotte di falsità ideologica, basandosi sull'assenza di specificazione nella rubrica, sull'interpretazione del verbo 'formare' e su argomenti tratti dalla relazione governativa e dalla presunta irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio differenziato.

  • Accolto
    Fondatezza del ricorso

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la condotta del militare integri il reato di falso ideologico ai sensi dell'art. 480 c.p. (falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative), e non l'art. 220 c.p.m.p. (falso in foglio di viaggio), in quanto quest'ultimo sanziona solo il falso materiale. Di conseguenza, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 546
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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