Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13112 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso in data 15.09.2021, notificato in data 18.09.2021, con il quale l'Ufficio resistente respingeva il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma in data 01.03.2021 e notificato in data 26.03.2021, ovvero di ogni atto attuativo ed integrativo connesso e consequenziale dell'impugnato provvedimento, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Roma n. -OMISSIS-/2021, emesso in data 15.09.2021, notificato il 18.09.2021, con il quale l'Ufficio resistente ha respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma in data 01.03.2021 e notificato in data 26.03.2021.
2.- Riferisce di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la controinteressata dal 2018 al 2020, che veniva interrotta unilateralmente dalla donna a mezzo sms, senza spiegazione alcuna nel settembre 2020, all’indomani della conclusione di una vacanza di coppia.
3. In data 16 marzo 2021 all’odierno ricorrente veniva comunicato l’ammonimento emesso ai sensi dell’art.8 della legge 38/2009 dal Questore di Roma.
Il provvedimento veniva adottato a seguito dell’esposto presentato ex art.1 T.U.L.P.S. dalla Sig.ra -OMISSIS-, la quale lamentava che il Sig. -OMISSIS- avrebbe posto in essere nei suoi confronti condotte petulanti ed insistenti, tali da ingenerarle uno stato di ansia.
4.- Riferisce la difesa erariale che il 15 dicembre 2020 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- depositava presso il Commissariato di P.S. “Flaminio Nuovo” in Roma istanza di ammonimento ai sensi dell’art.8 della legge 38/2009 nei confronti del sig. -OMISSIS-, rappresentando di aver intrattenuto con lo stesso una relazione durata all’incirca tre anni.
Il rapporto, conclusosi nel settembre del 2020 per volontà dell’esponente a causa della gelosia dell’uomo e ai suoi continui tentativi di controllarne le amicizie e le frequentazioni di studio, era entrato in crisi già nello stesso anno, quando la signora, che frequentava la facoltà di Ingegneria Aerospaziale, si trovava in -OMISSIS-per partecipare ad un progetto internazionale con l’Università “-OMISSIS-”.
In quel periodo il ricorrente aveva posto in essere una pressante attività di controllo, contattandola continuamente sul telefono cellulare e persino nella stanza d’albergo, nonostante la ragazza non gli avesse comunicato il nome dell’hotel ed il numero della camera, chiedendo informazioni sui suoi spostamenti anche alla sorella, -OMISSIS- -OMISSIS-, così come dalla stessa dichiarato in sede di verbale di sommarie informazioni e come dimostrato dalla chat whatsapp intercorsa tra i due.
A seguito del suddetto decreto di ammonimento veniva disposto nei confronti del ricorrente il ritiro cautelare del libretto personale per licenza del porto di fucile di tiro a volo -OMISSIS-, della licenza prefettizia per detenzione di 1500 cartucce, rilasciata dal Prefetto di Roma in data 20 settembre 2010, e delle armi e munizioni da lui detenute a questo titolo.
5. Il decreto di ammonimento veniva impugnato in via gerarchica dall’odierno ricorrente. L’odierno ricorrente, Tenente di Vascello della Marina Militare italiana, subìva, in conseguenza del predetto ammonimento, un procedimento disciplinare, conclusosi con un richiamo verbale.
In data 18 .09.2021 veniva notificato al domicilio eletto il decreto del Prefetto di Roma di respingimento del ricorso gerarchico avverso l’ammonimento emesso dal Questore di Roma il giorno 1 marzo 2021.
6. Avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico in epigrafe, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
violazione dell’articolo 8 del D.L. n. 11/2009 convertito in legge 38/2009;
eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, erronea valutazione dei fatti, sproporzione;
motivazione insufficiente, violazione del principio d’imparzialità e del contraddittorio;
travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
Contesta la ricostruzione dei fatti esposti negli atti e chiede l’annullamento del decreto gravato.
7. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’UTG di Roma con la difesa erariale per resistere al gravame, di cui chiedono con memoria la reiezione.
La causa dopo la discussione all’odierna udienza è passata in decisione.
8.- Il ricorso deve essere respinto.
Le censure esposte possono essere trattate unitariamente attesa la loro stretta connessione logica.
8.1.- Sul piano fattuale occorre anzitutto affermare che il provvedimento del Prefetto si è basato su riscontri delle circostanze di fatto contenute nell’originario esposto e reca una motivazione che ha adeguatamente considerato le circostanze emerse nel corso del procedimento. Dal ricorso e dalla dettagliata memoria dell’Avvocatura dello Stato si evince che il comportamento denunciato dalla sig.ra -OMISSIS- è stato non irragionevolmente ritenuto lesivo della riservatezza e della integrità psico-fisica della denunciante ed ha trovato più di un riscontro. Il quadro indiziario delineato in atti appare, alla luce delle circostanze riportate dalla Amministrazione resistente, adeguato e sufficiente a motivare un provvedimento che ha una finalità meramente precauzionale, consistendo nell’invito a non reiterare le denunciate condotte moleste.
Nel giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi appare prevalente quello alla prevenzione ed alla tutela del benessere psico-fisico della esponente.
9.- Sul piano normativo occorre rilevare che l’istituto dell’ammonimento orale, come previsto e disciplinato dall’art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 3, svolge una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis c.p., che prevede e punisce il delitto di atti persecutori.
Ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., richiedendosi, di contro, un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, fatti ed eventi che siano in grado di recare un vulnus alla riservatezza, alla vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità psico-fisica della persona (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 758/2019 e 1085/2019).
Presupposto per l'adozione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall'art. 7 dello stesso decreto legge (art. 612 bis c.p.), ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le "condotte reiterate, minacce o molestie" atte a cagionare un "perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva" ovvero "da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita".
Va allora considerato che l’adozione di detto provvedimento si pone in funzione preventiva, in linea coerente con il compito primario dell’autorità di pubblica sicurezza di provvedere “alla bonaria composizione dei dissidi privati” (art. 1, comma 2, T.U.L.P.S.), evitando il rischio che la relativa dialettica ingeneri, per un fenomeno di eterogenesi dei fini, un possibile incremento della conflittualità fra i soggetti.
L'ammonimento del Questore per atti persecutori presuppone la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare, in quest'ultimo, uno stato di ansia e paura.
La valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell'accertamento rimessi al giudice penale, è diretta dunque non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati, molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante (TA. R. Toscana, sez. Il, 18 gennaio 2022, n. 46; Consiglio Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883).
9.1.- Per costante giurisprudenza l’adozione del provvedimento di ammonimento presuppone l’acquisizione e valutazione dei fatti secondo la “logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7486/2023).
Si è ribadito che i provvedimenti di ammonimento non postulano la piena prova della commissione di reati, ritenendo sufficiente l'acquisizione di elementi oggettivi attendibili, che consentano all'amministrazione, nell'ambito delle proprie discrezionali attribuzioni, di attuare un mirato intervento di ordine pratico finalizzato a proteggere la vittima, tutelarne l'incolumità e ripristinarne la serenità e le normali condizioni di vita ( TAR Calabria -Catanzaro, Sez. I, 28 settembre 2020, n. 1486).
L’Autorità di P.S., effettuato ogni accertamento informativo e investigativo utile, può emettere l'ammonimento per atti persecutori nei confronti della persona, che produce effetto istantaneo e non determina alcun pericolo di pregiudizio durevole. Viene emesso in base alla situazione del momento e si esaurisce nel momento stesso per poi rilevare solo come fatto storico-giuridico ai fini della procedibilità d’ufficio e dell’aumento di pena in caso di reiterazione della condotta antigiuridica (TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, sent. n.262/2015; TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 826/2022). Detto aggravamento si concretizza solamente nel caso in cui l’ammonito persista nell’attività persecutoria e venga condannato per il delitto di cui all’art.612 bis c.p.
Si tratta in definitiva di una misura di prevenzione a carattere speciale, il cui effetto tipico è un rimprovero che si esaurisce istantaneamente, non avendo natura sanzionatoria.
10.- Il ricorso pertanto non è assistito da elementi di fondatezza, dal momento che in riferimento al richiamato canone normativo:
- gli elementi fattuali addotti nell‘ammonimento e nella relazione della Questura, richiamata nel decreto di rigetto qui gravato, sono esaustivi ed idonei a supportare una misura avente funzione cautelare rispetto a una situazione di pericolo avente carattere di immediatezza (Consiglio di Stato, sentenza n. 4365/2011);
- considerati i tratti della discrezionalità che l’amministrazione esercita nella fattispecie in esame, il provvedimento risulta aver compiuto quella “delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker” come richiesta dalla giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7486/2023) anche in ragione del carattere comunque incidente in modo afflittivo sulla sfera soggettiva del destinatario;
- il decreto prefettizio impugnato richiama sia le finalità della misura di prevenzione in causa, che le circostanze di fatto accertate dall’Autorità di PS e le difese dell’interessato nel procedimento, delineando il quadro complessivo che ha condotto alla finale valutazione dell’amministrazione.
11.- Le censure dedotte, in conclusione, non sono fondate in quanto va evidenziato nel caso in esame un uso del potere discrezionale in questione conforme al richiamato canone normativo, posto che all’amministrazione è rimessa non una giustificazione dei comportamenti dedotti, ma una valutazione obiettiva della loro idoneità a sorreggere una prognosi di pericolosità, nei termini chiariti dalla giurisprudenza sopra richiamata, tale da legittimare l’adozione dell’ammonimento.
Alla luce delle superiori considerazioni risulta pertanto allo stato plausibile e logica la prognosi di pericolosità formulata dall’Amministrazione sulla base degli elementi suddetti.
La conduzione del procedimento amministrativo è d’altro canto conforme al parametro normativo regolante l’esercizio del potere in questione (art. 8, decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11) e nel contemperamento fra i contrapposti interessi la misura di prevenzione si rivela idonea a tutelare le istanze della esponente.
Peraltro il sindacato del giudice amministrativo è “ limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7486/2023, cit.).
12.- Le considerazioni esposte in fatto ed in diritto conducono alla reiezione del ricorso, mentre le spese di giudizio attese le ragioni equitative sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.