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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1943/2022 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv.to De Bacci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1591 del 17/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettavano le domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti del
[...] Parte_3 Controparte_1
- d'ora in poi, breviter, “ - volte, per un verso, a dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere
[...] CP_2 stabilizzate nel profilo di tecnologo III livello, dall'1/1/2019, all'esito della procedura avviata con avviso pubblico del 20/6/2018, con ogni conseguenza in ordine al trattamento economico di carriera nonché previdenziale ed assistenziale, e, per altro verso, a pronunciare sentenza costitutiva del diritto all'assunzione delle stesse ricorrenti nel suddetto profilo, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo negoziale presupposto lesivo del loro diritto, compensando le spese di lite.
Le suddette lavoratrici interponevano appello, cui resisteva CP_2
Disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Le appellanti, con plurime censure - lamentandosi, tra l'altro, dell'errata valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado - sostengono la fondatezza del rivendicato diritto ad essere inquadrate, a seguito della procedura di stabilizzazione de qua, nel profilo di tecnologo III livello, e non di collaboratore di amministrazione VII livello (la e la e di collaboratore tecnico VI Parte_1 Parte_2 livello (la Pt_3
Le doglianze si rivelano nel complesso fondate (qui richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.c., i rilievi della recente sentenza di questo Collegio n. 105 del 14/1/2025, pronunciata in fattispecie in toto sovrapponibile alla presente).
In buona sostanza, il Tribunale capitolino, dopo aver ricostruito la cornice di riferimento normativo riguardo alla procedura di stabilizzazione di cui sopra, ha fondato la sua statuizione di rigetto - in base all'ordine logico seguito nella relativa motivazione - considerando: a) che le originarie ricorrenti non avevano maturato 1.095 giorni lavorativi come contratto a tempo determinato in un solo livello;
b) che la valorizzazione della professionalità acquisita costituiva una “mera asserzione e non una regola”; c) che era irrilevante che le stesse ricorrenti avessero superato, negli anni, concorsi pubblici per il profilo di ricercatore e tecnologo di III livello;
e d) che le attività descritte nei vari contratti intercorsi tra le parti non erano di contenuto professionale equivalente a quelle di tecnologo III livello.
Così facendo, tuttavia, il primo giudice, da un lato, non ha correttamente interpretato la disciplina e la ratio della stabilizzazione dei precari nella P.A., dando prevalenza, ai fini del possesso del requisito del triennio, al criterio aritmetico formale del numero di giorni di appartenenza a ciascun profilo, senza adeguatamente prendere in considerazione il complessivo bagaglio professionale acquisito dalle odierne appellanti, e dall'altro, non ha correttamente valutato la documentazione acquisita agli atti, segnatamente con riferimento al superiore inquadramento rivendicato.
Al riguardo, si osserva che, ai fini del decidere, va data adeguata rilevanza al complessivo bagaglio professionale delle suddette lavoratrici, acquisito per quasi dieci anni di precariato al servizio del CREA, sempre nello stesso settore.
Del resto, l'art. 20, lett. c), del d.lgs. n. 75/2017 contempla, tra i requisiti per partecipare alla procedura di stabilizzazione de qua, che il lavoratore “abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze dell'Amministrazione di cui alla lett. a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”, ma non specifica quale debba essere l'inquadramento. Nel senso di valorizzare la professionalità acquisita complessivamente - e non le mansioni quotidianamente svolte - possono richiamarsi i rilievi generali dei giudici di legittimità (v. Cass. sez. lav.,
1/4/2022, n. 10671), ad avviso dei quali non può “prescindersi totalmente da una valutazione in termini di
'coerenza' tra il servizio reso e la professionalità che la procedura di stabilizzazione intende garantire, nel senso di attitudine delle mansioni svolte a consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto”, aggiungendo che “una tale valutazione non solo non urta con la ratio della legge, essendo rispettato il meccanismo a base della stessa che è quello di valorizzare un servizio al fine di conservare la professionalità acquisita e, anzi, ne rafforza lo scopo che è quello di garantire la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per una categoria di personale ritenuta meritevole, proprio in quanto utilizzata per lungo tempo in modo precario in un determinato servizio e già selezionata con meccanismi sostanzialmente concorsuali e, al contempo, di garantire l'efficienza della P.A., e cioè l'interesse a mantenere alle proprie dipendenze soggetti con professionalità acquisite”.
In quest'ottica, si evidenzia che tutte le odierne appellanti - come risulta dai rispettivi curricula e dalla documentazione versata in atti (non oggetto di contestazione ex adverso) - avevano, in precedenza,
superato concorsi di III livello, per assunzioni a tempo determinato, che richiedevano una pregressa attività di 3 anni attinente alla materia messa a concorso, per cui non poteva negarsi che le stesse, almeno nei 3 anni precedenti al concorso, non avessero svolto attività di tecnologo, altrimenti, non avrebbero superato il medesimo concorso (v., inizialmente, la selezione pubblica n. 3/2010 per la e la selezione Parte_1 pubblica n. 2/2012 per la e la nonché i contratti di lavoro relativi alle successive Parte_2 Pt_3 selezioni, interrotti solo dall'assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1/1/2019).
Parimenti, non può ritenersi totalmente irrilevante - come opinato dal primo giudice - che, a tali lavoratrici, fosse stata riconosciuta, nel periodo di tempo in esame, la retribuzione del III livello, stante che la relativa tabella la considera “assimilabile” (ossia equiparabile) all'attività professionale di tecnologo, non potendo ragionevolmente ipotizzarsi che retribuisse un collaboratore amministrativo o tecnico come CP_2 un tecnologo se non a seguito di una giusta retribuzione parametrata alle funzioni effettivamente svolte.
Ma anche a voler seguire il criterio (più stringente, riferito ai giorni) di cui all'art. 5 dell'avviso di stabilizzazione del CREA - secondo cui, per i candidati con più contratti flessibili nei 3 anni dall'1/1/2010 al
31/12/2017, aventi ad oggetto più profili professionali “ai fini del riconoscimento delle 'medesime attività' per almeno 1.095 giorni, può essere applicato il principio di assorbenza ovvero il profilo riconosciuto è quello con il livello più basso tra quelli posseduti” - considerato, appunto, il superamento delle selezioni sopra riportate dalle odierne appellanti, risultano raggiunti i 1.095 giorni, senza necessità, quindi, di tener conto dell'eventuale inquadramento attribuito nei primi anni di carriera (in quest'ottica, va letta la nota del 9/7/2022, con cui il dott. in qualità di del fino al 31/12/2021, ha Per_1 Parte_4 Parte_5 confermato quanto affermato, ai fini della successiva stabilizzazione, con mail del 18/5/2018: “dichiaro che le mansioni svolte dalle dott.sse e sono ascrivibili al Parte_3 Parte_1 Parte_2 profilo di tecnologo III livello”).
Appare, peraltro, quanto mai contraddittorio che le appellanti siano state stabilizzate nei profili CAM
VII livello ( e e CTER VI livello ( ossia nei livelli più bassi del profilo di Parte_1 Parte_2 Pt_3 appartenenza, che corrispondono a professionalità di base ben più limitate di quelle effettivamente svolte e risultanti dai contratti depositati, e, quindi, stabilizzate in profili per i quali non è necessaria la laurea, pur avendo svolto incarichi esterni ove requisito indispensabile era, invece, la stessa laurea. In analoga fattispecie, decisa in senso conforme da questa Corte (v. sent. n. 2258 del 20/6/2024. ribaltando anch'essa l'esito del giudizio di primo grado), si è sottolineato che appare “incongruo che CP_2 abbia, dapprima, inquadrato l'appellante nel rivendicato profilo di tecnologo III livello nel periodo - comunque significativo dal punto di vista temporale - immediatamente precedente rispetto alla stabilizzazione, per quasi tre anni, ma abbia ritenuto, poi, di riconoscergli un profilo inferiore all'esito della procedura in questione, con ciò di fatto svalutando del tutto quella 'professionalità acquisita' nel corso dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra le parti, che la norma primaria intendeva, invece, premiare e che costituiva la ragion d'essere della previsione della stessa procedura”.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che vanno emesse le statuizioni di cui appresso, non potendosi accogliere, invece, in forza del disposto dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, l'ulteriore pretesa volta all'adozione di una pronuncia costitutiva relativa all'assunzione nei confronti del ossia un provvedimento attributivo direttamente della qualifica di tecnologo III livello a CP_2 beneficio delle odierne appellanti.
Le spese processuali di entrambi i gradi - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di
, e ad essere stabilizzate nel profilo di tecnologo III Parte_1 Parte_2 Parte_3 livello, all'esito della procedura avviata con avviso pubblico del 20/6/2018, con decorrenza dalla conclusione della procedura di stabilizzazione (1/1/2019) e con ogni conseguenza in ordine al maturato trattamento giuridico-economico e previdenziale-assistenziale;
b - condanna la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado, in € 5.000,00 e, quanto al secondo grado, in €
7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 4/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)