Trib. Asti, sentenza 28/02/2025, n. 111
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Sentenza 28 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Asti, dal giudice del Lavoro dott.ssa Elisabetta Antoci, riguarda una controversia tra un agente e la sua preponente, Technoit S.p.A. Il ricorrente ha richiesto il pagamento di indennità suppletive di clientela e sostitutive del preavviso, sostenendo di non aver ricevuto quanto dovuto a seguito della risoluzione del contratto di agenzia. La parte resistente ha eccepito la decadenza del diritto a tali indennità e la legittimità di una clausola risolutiva espressa nel contratto.

Il giudice ha accolto le domande del ricorrente, dichiarando la nullità della clausola risolutiva per contrasto con le norme imperative del codice civile, che tutelano il diritto dell'agente a ricevere indennità in caso di cessazione del contratto non imputabile a sua colpa. Ha inoltre riconosciuto il diritto all'indennità suppletiva di clientela, applicando le disposizioni dell'accordo economico collettivo, ritenute più favorevoli rispetto a quelle legali. Infine, ha condannato la parte resistente al pagamento delle somme richieste, oltre alle spese legali, evidenziando l'assenza di prova del nesso tra la diffida legale e il pagamento effettuato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Asti, sentenza 28/02/2025, n. 111
    Giurisdizione : Trib. Asti
    Numero : 111
    Data del deposito : 28 febbraio 2025

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