TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 290/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI Parte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. INGLESE FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.3.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver stipulato un contratto di agenzia a tempo indeterminato con CP_2
(poi fusa per incorporazione in ), avente ad oggetto l'incarico di
[...] CP_1
promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di Con plurimandatario, la conclusione dei contratti di vendita di prodotti a marchio
(quali telefoni cellulari e tablet, chiavette periferiche per PC, carte prepagate, modem Adsl, telefoni cordless e corded) nella zona del basso Piemonte e della
Liguria e, dal 1.9.2016, nel solo basso Piemonte;
pagina 1 di 9 - di aver ricevuto incarico, a decorrere dal mese di aprile 2018, da di CP_2
promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti anche di prodotti a marchio Kena (vendita di servizi o di piani telefonici mediante attribuzione di nuovi numeri telefonici o la portabilità da altro gestore concorrente);
- che la zona affidata al ricorrente, ove promuovere i prodotti a marchio Kena, comprendeva, a decorrere dal 1.6.2020, tutta la Lombardia e tutto il Piemonte;
- che in data 9.07.2020 comunicava al ricorrente la risoluzione del CP_2
Con contratto di agenzia in essere relativamente ai prodotti a marchio con effetto dal 1.07.2020, con prosecuzione del rapporto con riferimento ai prodotti Kena;
- che in data 28.06.2021 comunicava al ricorrente la risoluzione del CP_2
contratto di agenzia relativamente ai prodotti a marchio Kena con effetto dal Con 16.08.2021, dando atto che , in relazione al contratto Kena, aveva receduto dal rapporto contrattuale con CP_2
- di aver ricevuto, al termine del contratto di agenzia con CP_2
unicamente il pagamento del c.d. CP_4
- di aver ricevuto, solo a seguito di richiesta stragiudiziale, l'importo di € 7.843,58 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso conseguente alla modifica contrattuale del 9.7.2020, senza il pagamento delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, pure richieste;
- di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 12
AEC Commercio e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 10 AEC per la risoluzione del contratto di agenzia conseguenti alla risoluzione del contratto di agenzia comunicata in data 28.6.2021.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto, previo eventuale accertamento della nullità della clausola di cui all'articolo 8, c. 1, del contratto di agenzia intercorso con la convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'indennità suppletiva di clientela, quantificata in euro 7.014,49, oltre accessori di legge, oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in euro 6.756,80, oltre accessori di pagina 2 di 9 legge e dell'importo di euro 1.167,30 a titolo di danno emergente per le spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in CP_1 ragione della intervenuta decadenza ex art. 1751 c.c., della legittimità della clausola 8 del contratto di agenzia, della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità ex art. 1751 c.c. ed ex art. 12 AEC, nonché dell'assenza dei presupposti del diritto al preavviso, essendo il contratto cessato non già per recesso della preponente, bensì per il verificarsi della clausola risolutiva espressa di cui al contratto di agenzia.
Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
Le domande di parte ricorrente relative al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono fondate per le ragioni già espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 1139/2024 del 7.5.2024, est. nel procedimento r.g.l. Per_1
2034/2023, che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
1. - il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti era a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dalla clausola 7 del testo contrattuale, con facoltà di ciascuna parte di recedere con un termine di preavviso, nei termini e secondo le modalità stabilite dagli accordi economici collettivi.
2. Il ricorrente deduce la nullità della clausola contenuta nell'articolo
8, c. 1, del contratto di agenzia per contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 1750 e 1751 c.c.
3. L'art. 8 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, rubricato
“clausola risolutiva espressa”, recita: “il presente contratto sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo a favore dell'agente qualora una o più aziende rappresentate dalla preponente dovessero limitare, revocare o comunque rifiutare il rinnovo del contratto di agenzia dei loro prodotti e/o servizi.”.
pagina 3 di 9 4. Sulla legittimità della apposizione di una clausola risolutiva espressa al rapporto di agenzia la Corte di Cassazione nella sentenza
10934/2011 ha osservato che “la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato - per i quali il punto è espressamente regolato -, per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento.
Rispetto al problema di una più puntuale determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della validità di eventuali clausole risolutive espresse, punto di partenza sembra dover essere quello secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina piuttosto circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti: in altri termini ha configurato un rapporto giuridico incisivamente tipizzato. Correlativamente ha senza dubbio inteso qualificare e proteggere l'attività professionale dell'agente in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina "corporativa", ovverosia, nel nuovo quadro istituzionale, mediante una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Da questo punto di vista si giustifica il prevalente riferimento da parte degli interpreti, al fine di integrare le norme sul recesso, alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, piuttosto che a quella sul mandato, indubbiamente meno tipizzata in senso professionale. Nè deve dimenticarsi al riguardo che anche per i rapporti di agenzia si procedette, in applicazione della L. 14 luglio 1959, n. 741 (c.d. legge Vigorelli), alla estensione erga omnes della efficacia degli accordi collettivi all'epoca in
pagina 4 di 9 vigore allo scopo di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico
e normativo ai prestatori d'opera.
Deve ritenersi quindi che l'art. 1750 c.c. debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Ne consegue che una clausola risolutiva espressa possa ritenersi legittima (similmente, in qualche misura, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro”.
5. Pertanto, essendo pacifico che il recesso della preponente dal contratto di agenzia non ha trovato causa in un inadempimento dell'agente, ne deriva la nullità della clausola contrattuale in esame, che deve ritenersi come non apposta, per contrasto con le norme imperative contenute nell'art. 1750 e nell'art. 1751 c.c. che, rispettivamente, fondano il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso in ipotesi di recesso della parte preponente, salva la ricorrenza di una giusta causa di recesso, ed il diritto dell'agente all'indennità in ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia, diritto che non sussiste solo quando ”il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze
pagina 5 di 9 attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione della attività; quando, i sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia”.
6. Quelle contemplate dalle due norme in esame sono le uniche ipotesi, tassative, ricorrendo le quali non sussiste il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso ed all'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia.
7. La clausola in esame, invece, esclude il diritto dell'agente al preavviso, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità in caso di cessazione del rapporto al verificarsi di circostanze che non costituiscono giusta causa di recesso.
8. Nella fattispecie in esame, come visto, non si versa in un'ipotesi di inadempimento dell'agente e, pertanto, il recesso unilaterale della parte preponente senza il rispetto (integrale) del termine di preavviso comporta l'obbligo di quest'ultima di corrispondere al ricorrente l'indennità per quel preavviso che non è stato dato.
9. Con riferimento all'indennità supplettiva di clientela, il ricorrente fonda il proprio diritto sulla norma contenuta nell'articolo 12 dell'AEC commercio applicabile al rapporto di agenzia intercorso tra le parti.
10. La norma contenuta nell'art. 12 dell'AEC commercio del 2010 riconosce all'agente tale indennità, che risponde al criterio dell'equità, se il contratto di agenzia si è sciolto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente e senza che sia necessario per la sua erogazione la sussistenza della prima condizione indicata nell'articolo 1751 c. 1 c.c. (aver procurato nuovi clienti o aver pagina 6 di 9 sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e perduranti vantaggi sostanziali della prepotente dagli affari con tali clienti).
11. A seguito della nota sentenza del 23.3.2006 della Corte di Giustizia
Europea e della sentenza 3.10.2006 n. 21309 della Cassazione, non può negarsi il diritto dell'agente all'indennità ex AEC quando, in concreto, essa risulti costituire per lo stesso agente un trattamento di miglior favore rispetto a quello dell'art. 1751 c.c..
12. Pertanto, nella fattispecie in esame, in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 1751 c.c. ed in applicazione del principio secondo il quale le disposizioni dell'accordo economico collettivo possono trovare applicazione in quanto assicurano in concreto all'agente un'indennità di importo superiore a quello cui l'agente avrebbe diritto in applicazione della disciplina legale, deve riconoscersi l'applicabilità in favore del ricorrente della disciplina dell'AEC in quanto in concreto più favorevole.
13. Infondata è l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'articolo 1751, c. 5, c.c., trattandosi di una ipotesi di decadenza che per espressa previsione normativa riguarda esclusivamente l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto dall'articolo 1751 c.c. (cfr. conf. Cass. 17057/2011).
14. – Alle superiori argomentazioni deve aggiungersi che non osta al riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso la circostanza che il ricorrente abbia, dopo la cessazione del rapporto con la convenuta, reperito altra occupazione stipulando altri contratti di agenzia (circostanza di cui, peraltro, non vi è prova certa), dovendosi richiamare al proposito i principi più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui
“In materia di rapporto d'agenzia, l'indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere
pagina 7 di 9 che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all'indennità anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un'altra occupazione”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 24776 del 05/11/2013).
15. – Alla luce di quanto sopra e della espressa non contestazione da parte della resistente della quantificazione degli importi richiesti, deve riconoscersi al ricorrente la somma di € 7.014,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela e la somma di € 6.756,80
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge.
16. – Non può essere riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, posto che la convenuta ha provveduto a pagare l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso con riferimento alla modifica contrattuale del 9.7.2020 successivamente all'invio della diffida del legale di parte ricorrente ma senza che vi sia prova sufficiente del nesso tra le due circostanze: si consideri infatti che la diffida del legale è stata inviata alla all'epoca già cancellata dal registro delle imprese e non è stata riscontrata CP_2
dall'odierna convenuta, che ha inviato una email con il riconoscimento del debito direttamente al ricorrente (cfr. docc. 9, 10, 11, 12, 13 fascicolo ricorrente, doc. 15 fascicolo resistente).
17. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e in considerazione del grado di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma di € 7.014,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela e la somma di € 6.756,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge;
pagina 8 di 9 - condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in €
4.000,00, oltre rimborso € 118,50 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 290/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI Parte_1 C.F._1
LUIGI e dell'avv. INGLESE FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.3.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver stipulato un contratto di agenzia a tempo indeterminato con CP_2
(poi fusa per incorporazione in ), avente ad oggetto l'incarico di
[...] CP_1
promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di Con plurimandatario, la conclusione dei contratti di vendita di prodotti a marchio
(quali telefoni cellulari e tablet, chiavette periferiche per PC, carte prepagate, modem Adsl, telefoni cordless e corded) nella zona del basso Piemonte e della
Liguria e, dal 1.9.2016, nel solo basso Piemonte;
pagina 1 di 9 - di aver ricevuto incarico, a decorrere dal mese di aprile 2018, da di CP_2
promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti anche di prodotti a marchio Kena (vendita di servizi o di piani telefonici mediante attribuzione di nuovi numeri telefonici o la portabilità da altro gestore concorrente);
- che la zona affidata al ricorrente, ove promuovere i prodotti a marchio Kena, comprendeva, a decorrere dal 1.6.2020, tutta la Lombardia e tutto il Piemonte;
- che in data 9.07.2020 comunicava al ricorrente la risoluzione del CP_2
Con contratto di agenzia in essere relativamente ai prodotti a marchio con effetto dal 1.07.2020, con prosecuzione del rapporto con riferimento ai prodotti Kena;
- che in data 28.06.2021 comunicava al ricorrente la risoluzione del CP_2
contratto di agenzia relativamente ai prodotti a marchio Kena con effetto dal Con 16.08.2021, dando atto che , in relazione al contratto Kena, aveva receduto dal rapporto contrattuale con CP_2
- di aver ricevuto, al termine del contratto di agenzia con CP_2
unicamente il pagamento del c.d. CP_4
- di aver ricevuto, solo a seguito di richiesta stragiudiziale, l'importo di € 7.843,58 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso conseguente alla modifica contrattuale del 9.7.2020, senza il pagamento delle spese per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, pure richieste;
- di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 12
AEC Commercio e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 10 AEC per la risoluzione del contratto di agenzia conseguenti alla risoluzione del contratto di agenzia comunicata in data 28.6.2021.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto, previo eventuale accertamento della nullità della clausola di cui all'articolo 8, c. 1, del contratto di agenzia intercorso con la convenuta, la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'indennità suppletiva di clientela, quantificata in euro 7.014,49, oltre accessori di legge, oltre che dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in euro 6.756,80, oltre accessori di pagina 2 di 9 legge e dell'importo di euro 1.167,30 a titolo di danno emergente per le spese legali sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in CP_1 ragione della intervenuta decadenza ex art. 1751 c.c., della legittimità della clausola 8 del contratto di agenzia, della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità ex art. 1751 c.c. ed ex art. 12 AEC, nonché dell'assenza dei presupposti del diritto al preavviso, essendo il contratto cessato non già per recesso della preponente, bensì per il verificarsi della clausola risolutiva espressa di cui al contratto di agenzia.
Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
Le domande di parte ricorrente relative al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono fondate per le ragioni già espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 1139/2024 del 7.5.2024, est. nel procedimento r.g.l. Per_1
2034/2023, che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
1. - il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti era a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dalla clausola 7 del testo contrattuale, con facoltà di ciascuna parte di recedere con un termine di preavviso, nei termini e secondo le modalità stabilite dagli accordi economici collettivi.
2. Il ricorrente deduce la nullità della clausola contenuta nell'articolo
8, c. 1, del contratto di agenzia per contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 1750 e 1751 c.c.
3. L'art. 8 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, rubricato
“clausola risolutiva espressa”, recita: “il presente contratto sarà risolto automaticamente senza che da ciò sorga alcuna pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo a favore dell'agente qualora una o più aziende rappresentate dalla preponente dovessero limitare, revocare o comunque rifiutare il rinnovo del contratto di agenzia dei loro prodotti e/o servizi.”.
pagina 3 di 9 4. Sulla legittimità della apposizione di una clausola risolutiva espressa al rapporto di agenzia la Corte di Cassazione nella sentenza
10934/2011 ha osservato che “la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato - per i quali il punto è espressamente regolato -, per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento.
Rispetto al problema di una più puntuale determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della validità di eventuali clausole risolutive espresse, punto di partenza sembra dover essere quello secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina piuttosto circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti: in altri termini ha configurato un rapporto giuridico incisivamente tipizzato. Correlativamente ha senza dubbio inteso qualificare e proteggere l'attività professionale dell'agente in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina "corporativa", ovverosia, nel nuovo quadro istituzionale, mediante una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Da questo punto di vista si giustifica il prevalente riferimento da parte degli interpreti, al fine di integrare le norme sul recesso, alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, piuttosto che a quella sul mandato, indubbiamente meno tipizzata in senso professionale. Nè deve dimenticarsi al riguardo che anche per i rapporti di agenzia si procedette, in applicazione della L. 14 luglio 1959, n. 741 (c.d. legge Vigorelli), alla estensione erga omnes della efficacia degli accordi collettivi all'epoca in
pagina 4 di 9 vigore allo scopo di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico
e normativo ai prestatori d'opera.
Deve ritenersi quindi che l'art. 1750 c.c. debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore. Ne consegue che una clausola risolutiva espressa possa ritenersi legittima (similmente, in qualche misura, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro”.
5. Pertanto, essendo pacifico che il recesso della preponente dal contratto di agenzia non ha trovato causa in un inadempimento dell'agente, ne deriva la nullità della clausola contrattuale in esame, che deve ritenersi come non apposta, per contrasto con le norme imperative contenute nell'art. 1750 e nell'art. 1751 c.c. che, rispettivamente, fondano il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso in ipotesi di recesso della parte preponente, salva la ricorrenza di una giusta causa di recesso, ed il diritto dell'agente all'indennità in ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia, diritto che non sussiste solo quando ”il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze
pagina 5 di 9 attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione della attività; quando, i sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia”.
6. Quelle contemplate dalle due norme in esame sono le uniche ipotesi, tassative, ricorrendo le quali non sussiste il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso ed all'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia.
7. La clausola in esame, invece, esclude il diritto dell'agente al preavviso, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità in caso di cessazione del rapporto al verificarsi di circostanze che non costituiscono giusta causa di recesso.
8. Nella fattispecie in esame, come visto, non si versa in un'ipotesi di inadempimento dell'agente e, pertanto, il recesso unilaterale della parte preponente senza il rispetto (integrale) del termine di preavviso comporta l'obbligo di quest'ultima di corrispondere al ricorrente l'indennità per quel preavviso che non è stato dato.
9. Con riferimento all'indennità supplettiva di clientela, il ricorrente fonda il proprio diritto sulla norma contenuta nell'articolo 12 dell'AEC commercio applicabile al rapporto di agenzia intercorso tra le parti.
10. La norma contenuta nell'art. 12 dell'AEC commercio del 2010 riconosce all'agente tale indennità, che risponde al criterio dell'equità, se il contratto di agenzia si è sciolto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente e senza che sia necessario per la sua erogazione la sussistenza della prima condizione indicata nell'articolo 1751 c. 1 c.c. (aver procurato nuovi clienti o aver pagina 6 di 9 sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e perduranti vantaggi sostanziali della prepotente dagli affari con tali clienti).
11. A seguito della nota sentenza del 23.3.2006 della Corte di Giustizia
Europea e della sentenza 3.10.2006 n. 21309 della Cassazione, non può negarsi il diritto dell'agente all'indennità ex AEC quando, in concreto, essa risulti costituire per lo stesso agente un trattamento di miglior favore rispetto a quello dell'art. 1751 c.c..
12. Pertanto, nella fattispecie in esame, in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 1751 c.c. ed in applicazione del principio secondo il quale le disposizioni dell'accordo economico collettivo possono trovare applicazione in quanto assicurano in concreto all'agente un'indennità di importo superiore a quello cui l'agente avrebbe diritto in applicazione della disciplina legale, deve riconoscersi l'applicabilità in favore del ricorrente della disciplina dell'AEC in quanto in concreto più favorevole.
13. Infondata è l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'articolo 1751, c. 5, c.c., trattandosi di una ipotesi di decadenza che per espressa previsione normativa riguarda esclusivamente l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto dall'articolo 1751 c.c. (cfr. conf. Cass. 17057/2011).
14. – Alle superiori argomentazioni deve aggiungersi che non osta al riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso la circostanza che il ricorrente abbia, dopo la cessazione del rapporto con la convenuta, reperito altra occupazione stipulando altri contratti di agenzia (circostanza di cui, peraltro, non vi è prova certa), dovendosi richiamare al proposito i principi più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui
“In materia di rapporto d'agenzia, l'indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere
pagina 7 di 9 che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all'indennità anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un'altra occupazione”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 24776 del 05/11/2013).
15. – Alla luce di quanto sopra e della espressa non contestazione da parte della resistente della quantificazione degli importi richiesti, deve riconoscersi al ricorrente la somma di € 7.014,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela e la somma di € 6.756,80
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge.
16. – Non può essere riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, posto che la convenuta ha provveduto a pagare l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso con riferimento alla modifica contrattuale del 9.7.2020 successivamente all'invio della diffida del legale di parte ricorrente ma senza che vi sia prova sufficiente del nesso tra le due circostanze: si consideri infatti che la diffida del legale è stata inviata alla all'epoca già cancellata dal registro delle imprese e non è stata riscontrata CP_2
dall'odierna convenuta, che ha inviato una email con il riconoscimento del debito direttamente al ricorrente (cfr. docc. 9, 10, 11, 12, 13 fascicolo ricorrente, doc. 15 fascicolo resistente).
17. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e in considerazione del grado di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma di € 7.014,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela e la somma di € 6.756,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge;
pagina 8 di 9 - condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in €
4.000,00, oltre rimborso € 118,50 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 9 di 9