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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5700/2023
TRIBUNALE OL
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 06/11/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Sara Pini in sostituzione dell'avv. Saitta e dell'avv. De Simone, la quale dichiara che è stato erroneamente attribuito ai ricorrenti un codice fiscale italiano, mai attribuito dall'Agenzia delle Entrate, pertanto, chiede che non se ne tenga conto;
dichiara comunque di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle domande.
Nessuno è presente per il , né è presente il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 15.15 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 15.15 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 15.20
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5700/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti DE SIMONE RICCARDO e SAITTA VALERIA con domicilio eletto in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8 ROMA contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
pagina 2 di 6 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 20/04/2023, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3)
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 24/04/2025 che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 23/04/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 11/11/2025 parte ricorrente, dopo aver precisato di avere erroneamente attribuito ai ricorrenti un codice fiscale italiano, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, occorre ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015). pagina 3 di 6 In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi tuttavia sussistente tenuto conto, in particolare, che il Consolato di non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento CP_2 CP_3 della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana ed invita gli interessati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale (doc.n.12).
Più in generale è comunque noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela
- le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“1. …gli odierni ricorrenti … sono... discendenti in linea retta del sig. nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con la Sig.ra (doc. 2) Persona_2 ed emigrato in Brasile. Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva la sig.ra (doc. 4) Pt_4
3. La sig.ra nel 1936 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Pt_4 Persona_3 (doc. 5). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si
[...] pagina 4 di 6 marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
4. I predetti coniugi procreavano nel 1937 la sig.ra (doc. 6) alla quale - in virtù dell'art. 1 della Per_4 legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
5. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 7) e procreavano la sig.ra Per_4 Persona_5 Pt_1 (doc. 8).
6. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. 9) e Pt_1 Controparte_4 dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. 10) e il sig. (doc. 11)”. Pt_2 Pt_3
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia (n. il 23/05/1913) e questa ai propri discendenti sino ad Persona_6 arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Occorre precisare che tale trasmissione della cittadinanza è avvenuta anche se si è verificato un passaggio generazionale per linea materna, infatti appare necessario, per il caso di specie, richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
[...]
pagina 5 di 6 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e la continua evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 11/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
TRIBUNALE OL
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 06/11/2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Sara Pini in sostituzione dell'avv. Saitta e dell'avv. De Simone, la quale dichiara che è stato erroneamente attribuito ai ricorrenti un codice fiscale italiano, mai attribuito dall'Agenzia delle Entrate, pertanto, chiede che non se ne tenga conto;
dichiara comunque di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle domande.
Nessuno è presente per il , né è presente il PM. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 15.15 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 15.15 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 15.20
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OL
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5700/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti DE SIMONE RICCARDO e SAITTA VALERIA con domicilio eletto in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8 ROMA contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
pagina 2 di 6 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 20/04/2023, i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3)
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 24/04/2025 che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 23/04/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
All'udienza del 11/11/2025 parte ricorrente, dopo aver precisato di avere erroneamente attribuito ai ricorrenti un codice fiscale italiano, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, occorre ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015). pagina 3 di 6 In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi tuttavia sussistente tenuto conto, in particolare, che il Consolato di non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento CP_2 CP_3 della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana ed invita gli interessati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale (doc.n.12).
Più in generale è comunque noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela
- le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“1. …gli odierni ricorrenti … sono... discendenti in linea retta del sig. nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con la Sig.ra (doc. 2) Persona_2 ed emigrato in Brasile. Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva la sig.ra (doc. 4) Pt_4
3. La sig.ra nel 1936 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Pt_4 Persona_3 (doc. 5). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si
[...] pagina 4 di 6 marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
4. I predetti coniugi procreavano nel 1937 la sig.ra (doc. 6) alla quale - in virtù dell'art. 1 della Per_4 legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
5. La sig.ra si sposava con il sig. (doc. 7) e procreavano la sig.ra Per_4 Persona_5 Pt_1 (doc. 8).
6. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. (doc. 9) e Pt_1 Controparte_4 dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. 10) e il sig. (doc. 11)”. Pt_2 Pt_3
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia (n. il 23/05/1913) e questa ai propri discendenti sino ad Persona_6 arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Occorre precisare che tale trasmissione della cittadinanza è avvenuta anche se si è verificato un passaggio generazionale per linea materna, infatti appare necessario, per il caso di specie, richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
[...]
pagina 5 di 6 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e la continua evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 11/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6