Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9074/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CARINI (PA), VIA RENDA n. 21, presso lo studio dell'Avv. ROSSETTI MENOTTI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CARINI (PA) presso lo studio dell'Avv. ROSSETTI
MENOTTI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note di trattazione scritta del 16/12/2024 .
OSSERVA
Premesso che il presente giudizio è stato introdotto dalla SI.ra Parte_1
[...]
, deve darsi atto che all'udienza del 19/11/2024 il SI,.
[...] Controparte_1 si è presentato personalmente in udienza - pur senza l'assistenza di un difensore e pur non essendosi costiuito formalmente in giudizio - manifestando la volontà di volere trovare un accordo relativamente al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] Persona_1 il 6/9/2021.
Alla stessa udienza, quindi, la SI.ra ha dichiarato di Parte_1
“rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo e alla richiesta istruttoria di consulenza tecnica” ed entrambe le parti hanno chiesto un rinvio a trattazione scritta al fine di trovare un accordo ed eventualmente formalizzarlo e depositarlo telematicamente.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice preso atto dell'accordo depositato dalle parti unitamente alle note di trattazione scritta, ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Le condizioni indicate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data
16/12/2024, che qui di seguito vengono integralmente trascritte, sono meritevoli di accoglimento:
“a) sull'affidamento della figlia minore.
La SI.ra ha già rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo della Pt_1 piccola , la quale, vive con la madre ma, non si sono mai creati problemi Per_1 in riferimento alle frequentazioni della stessa con il padre che vive in un appartamento per proprio conto, poco distante ed autonomo rispetto alla casa della madre.
Detto ciò, occorre in ogni caso regolamentare il regime di affido congiunto per il futuro, onde evitare problemi al momento non esistenti.
Le parti convengono dunque di affidare la figlia, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa, presso il domicilio materno.
La piccola potrà stare con il padre quando lo desidera e Per_1 concordandolo con lo stesso, in qualsiasi giorno e ciò, tenendo conto degli impegni scolastici e sociali della minore e tenendo in considerazione l'attività lavorativa dei genitori, la minore starà con il padre almeno 3 (tre) pomeriggi a settimana, alternando i fine settimana con la madre.
Durante le vacanze natalizie il Padre, terrà con sé la figlioletta ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedi dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Le odierne parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia minore.
Le parti decidono di comune accordo sulle scelte rilevanti per la vita sociale, la salute, l'educazione e l'istruzione della figlia.
Resta inteso inoltre che, qualunque decisione straordinaria che riguarda la figlia dovrà essere presa di comune accordo tra i le parti, nel rispetto delle attitudini della figlia minore.
B) Sul contributo al mantenimento della figlia.
Le parti hanno concordato che il SI. entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_2 mese, verserà alla SI.ra una somma pari ad € 360,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della piccola;
detta somma sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il SI. inoltre, contribuirà, nella misura del 50% alle spese di Pt_2 carattere straordinario e necessario, nonché alle spese mediche e scolastiche nell'interesse della figlia minore, previamente concordate con la SI.ra . Pt_1
C) Sull'assegno per il nucleo familiare (ANF).
Gli assegni familiari, ovvero, qualsiasi sussidio e/o beneficio erogato dallo stato a sostegno del nucleo familiare, verrà percepito e riscosso in misura del
100% esclusivamente dalla SI.ra . Parte_3
D) Sulle spese straordinarie.
Le spese straordinarie, mediche, nonché ogni altra spesa, sempre di carattere straordinario e non voluttuario, che le parti di comune accordo reputeranno necessaria in favore della figlia, sarà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, che verrà rimborsata al genitore che l'ha eventualmente anticipata se spesa urgente entro il mese successivo all'avvenuto acquisto e/o esborso.
Per spese straordinarie si intendono: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSNL.
E) Sul permesso di espatrio per la figlia minore.
Le parti si concedono reciproco permesso di espatrio sin da subito.
Per quanto riguarda la figlia minore, resta escluso categoricamente la possibilità di portare fuori dall'Italia la stessa senza il previo ed esplicito consenso dei genitori sia per vacanza che per trasferimenti lavorativi”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore sia regolato in base agli accordi depositati e sopra riportati. Persona_1
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.