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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11419/2024 promossa da: promossa da
(c.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Debora Diletta Lo Vecchio (c.f. ) – FAX: 011- C.F._1
19835824 – pec: e ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in , corso Re Umberto Pt_1
44, per procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore di , sottoponeva a Controparte_1 pignoramento gli immobili siti in , via degli Ulivi n. 18, censiti al NCEU Pt_1 come segue:
- Foglio 11 part. 163 sub 37
- Foglio 11 part. 163 sub 26.
Nella procedura esecutiva n. 67/2024 così instaurata, però, il Notaio incaricato della certificazione notarile rilevava la non continuità delle trascrizioni ed in particolare, la mancanza della:
- trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei Controparte_2 figli e (entrambi per la quota di 1/6), Controparte_1 Controparte_3 risultando trascritta solo quella tacita di Persona_1
- trascrizione della dichiarazione di successione di;
mancanza Controparte_3 questa compensata dalla trascrizione dell'intervenuta accettazione tacita della sua eredità in capo a;
Controparte_1
Pertanto, per poter proseguire nella procedura esecutiva instaurata nei confronti di
, il condominio ricorrente, previo esperimento dell'obbligatorio Controparte_1 procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo, instaurava il presente giudizio al fine di sentire, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita, da parte di e , dell'eredità Controparte_3 Controparte_1 morendo dismessa da in via subordinata, dichiarare l'intervenuta Controparte_2 accettazione tacita, da parte di dell'eredità dismessa da Controparte_3 CP_2 per la quota di 2/6, ex art. 522 c.c. per mancata accettazione della stessa da
[...] parte di;
in via di ulteriore subordine, pronunciare ogni Controparte_1 provvedimento ritenuto di giustizia sulla base degli elementi dedotti in causa e volto alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni relative agli immobili oggetto di pignoramento.
All'udienza del 19.11.2024, nessuno si costituiva per il resistente del quale veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente insisteva per l'interrogatorio formale del convenuto ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 23.1.2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto il ricorso documentale e maturo per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 9.9.2025 poi differita al
25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente richiamava le argomentazioni, i documenti e le conclusioni precisate nel ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta a decisione.
pag. 2 di 8 2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
b) Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa, come proposta in via subordinata, sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas, Parte_1 circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che sia divenuto erede puro e semplice, ai sensi Controparte_3 dell'art. 485 c.c, dell'eredità morendo dismessa da deceduto in Controparte_2
, il 30.11.2004 accresciuta, ai sensi dell'art. 522 c.c., della quota cui era Pt_1 stato chiamato il fratello il cui diritto di accettare l'eredità si è Controparte_1 prescritto.
- Sulla domanda proposta in via principale
Prima di addentrarsi nell'analisi specifica delle successioni in questione, occorre, sin d'ora, rilevare e sottolineare l'infondatezza della domanda proposta in via principale da parte ricorrente e delle argomentazioni dalla stessa svolte e volte a sostenere che, dall'effettuazione delle volture catastali in favore dei chiamati all'eredità morendo dismessa da (e, dunque di Controparte_2 [...]
e per 1/6 ciascuno), Persona_1 Controparte_3 Controparte_1 deriverebbe l'accettazione tacita da parte degli stessi del patrimonio caduto in successione.
La circostanza invocata, infatti, non è dirimente in quanto, nel caso di specie, non è dato sapere da chi le predette volture catastali siano state richieste.
Ed infatti, vero è che la giurisprudenza prevalente considera la voltura catastale atto astrattamente comportante l'accettazione tacita dell'eredità ma è altrettanto vero che tale principio va coordinato con quello per cui “la visura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità...
pag. 3 di 8 Questa può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. (Cass. Ord. 11478/2021; Cass. 32770/2018).
Nel caso di specie non vi è prova, e d'altra parte il ricorrente nemmeno l'ha ha allegato, che la richiesta di volturazione provenisse da e CP_3 CP_1
– e non da - né che questi abbiano,
[...] Per_1 Per_1 eventualmente, conferito una delega preventiva o operato una ratifica successiva.
Ciò premesso, deve invece ritenersi fondata e, dunque, accoglibile la domanda proposta in via subordinata.
In particolare:
- sulla domanda proposta in via subordinata
a) sull'accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di Controparte_3
Con riguardo alla posizione di parte ricorrente esponeva le Controparte_3 seguenti circostanze:
• Successivamente alla morte di (della cui eredità non veniva Controparte_2 trascritta accettazione da parte di alcuno dei chiamati per 1/6 ciascuno) in data
22.3.2011, la di lui moglie, trasferiva la nuda proprietà Persona_1 degli immobili in oggetto per la quota di 4/6, riservando a sé l'usufrutto su tale quota, al figlio con conseguente accettazione tacita dell'eredità Controparte_3 del marito.
• In data 12.4.2011, si trasferiva nell'immobile, sito in , Controparte_3 Pt_1
Via degli Ulivi 18, ove permaneva sino alla morte, avvenuta in data 4.1.2018 (si veda doc. n. 3).
• In data 17.10.2013, la madre, decedeva con conseguente Persona_1 cessazione dell'usufrutto in capo alla stessa e acquisto per consolidazione in capo a della piena proprietà dei 4/6 sugli immobili in oggetto. Controparte_3
, come risulta dal certificato di residenza allegato sub doc. n. 3, Controparte_3 ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , via degli Ulivi 18, dal Pt_1
pag. 4 di 8 12.4.2011 sino al 4.11.2018, senza soluzione di continuità.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stato chiamato (bene che, si sottolinea non avrebbe avuto titolo di abitare essendo titolare della sola nuda proprietà sullo stesso per la quota di 4/6) e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dall'inizio del possesso, ai sensi dell'art. 485 c.c., deve Controparte_3 considerarsi divenuto erede puro e semplice del padre Controparte_2
(deceduto in data 30.11.2024 in ). Pt_1
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita di eredità; cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione o, se successivo, dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord.
15690/20; Cass. 4456/2019).
b) sulla prescrizione del diritto di accettare di Controparte_1
Con riguardo alla posizione di in data 4.1.2018, decedeva Controparte_1 di cui il fratello veniva dichiarato, con ordinanza del Controparte_3 CP_1
3.7.2023, erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. (si veda doc. 8) in quanto occupante l'immobile di via degli Ulivi n. 18 dal 24.10.2018 (si veda doc. n. 6) senza aver effettuato l'inventario entro 6 mesi dall'inizio del possesso.
Ribadita l'irrilevanza, ai presenti fini e per i motivi innanzi esposti, dell'effettuazione delle volture catastali relative alla successione di CP_2
, si rileva che anche il possesso dei beni ereditari da parte di
[...] CP_1
deve ritenersi inidoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c.
[...] essendo lo stesso iniziato in data 24.10.2018, dunque, una volta scaduto il termine decennale per l'accettazione dell'eredità del padre (si ribadisce, deceduto in data 30.11.2004).
Conseguentemente, essendo la mancata, in via definitiva, accettazione equiparabile alla rinuncia all'eredità, ha operato, nel caso di specie,
l'accrescimento “atecnico” previsto, in materia di successione ab intestato,
pag. 5 di 8 dall'art. 522 c.c.
Detta norma prevede che, nelle successioni legittime, la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571
c.c.
Se è vero che la citata disposizione, in base al suo tenore strettamente letterale, sembrerebbe operare nella sola ipotesi di rinuncia all'eredità da parte di uno/alcuni dei chiamati, altrettanto vero è che la stessa va interpretata in modo sistematico e avendo riguardo alla ratio su cui si fonda.
In particolare, considerato che l'accrescimento di cui all'art. 522 c.c., così come quello previsto in materia di successioni testamentarie, trova la sua ratio nella conservazione, ove possibile, del patrimonio ereditario nell'ambito della stretta cerchia familiare del de cuius, deve ritenersi che lo stesso operi non solo nell'ipotesi di rinuncia da parte di uno dei chiamati ma anche in quella, quale quella di specie, di perdita in via definitiva del diritto di accettare.
In tal senso, peraltro, la prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale la prescrizione del diritto di accettare l'eredità è equiparabile alla rinuncia. (tra le altre, Corte d'Appello Milano 2886/2021; Trib. Napoli Nord 2096/2022).
Da ciò consegue quanto segue.
Essendo, decaduto dal diritto di accettare l'eredità del padre Controparte_1
la relativa quota si è accresciuta, per quanto di spettanza, a Controparte_2 quella del fratello . Controparte_3
Quest'ultimo, occupando il predetto immobile dal 12.4.2011 sino al 4.1.2018, senza compiere, entro i sei mesi dall'inizio del possesso, l'inventario previsto dall'art. 485 c.c., è divenuto erede puro e semplice della quota di eredità morendo dismessa dal padre, accresciuta della quota del fratello rinunciante.
Come accertato e dichiarato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 20.9.2023 debitamente trascritta (vedasi docc. 8 e 9), poi, è divenuto, ai Controparte_1 sensi dell'art. 485 c.c., erede puro e semplice del fratello , deceduto in CP_3 data 4.1.2018.
Alla luce di tutto quanto illustrato ed esposto, nel caso di specie e ai fini pag. 6 di 8 dell'esecuzione immobiliare che ha dato origine al presente procedimento, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte ricorrente, dovrà concludersi, previo accertamento della prescrizione del diritto di CP_1
di accettare l'eredità morendo dismessa dal padre, per l'acquisto in capo
[...]
a della qualità di erede puro e semplice, ai sensi dell'art. 458 Controparte_3
c.c., di . Controparte_2
****
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente dovrà essere accolta. Parte_1
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della controversia,
e pertanto, in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, respinge la domanda proposta in via principale;
in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiara la prescrizione del diritto di nato a [...] Controparte_1
l'8.9.1948 c.f. , di accettare l'eredità morendo dismessa da C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._3 deceduto in il 30.11.2004e, conseguentemente, Pt_1 accerta e dichiara la qualità di erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo a c.f. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
pag. 7 di 8 2.11.1943 e deceduto a il 4.1.2018, in morte di , nato a [...] Pt_1 Controparte_2 di Puglia (BA) il 3.11.1919 c.f. deceduto in il C.F._3 Pt_1
30.11.2004; condanna alla refusione in favore del Controparte_1 Controparte_4
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
[...]
2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
Si comunichi.
Torino, lì 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11419/2024 promossa da: promossa da
(c.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Debora Diletta Lo Vecchio (c.f. ) – FAX: 011- C.F._1
19835824 – pec: e ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in , corso Re Umberto Pt_1
44, per procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***
1.
Il Condominio ricorrente, in qualità di creditore di , sottoponeva a Controparte_1 pignoramento gli immobili siti in , via degli Ulivi n. 18, censiti al NCEU Pt_1 come segue:
- Foglio 11 part. 163 sub 37
- Foglio 11 part. 163 sub 26.
Nella procedura esecutiva n. 67/2024 così instaurata, però, il Notaio incaricato della certificazione notarile rilevava la non continuità delle trascrizioni ed in particolare, la mancanza della:
- trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei Controparte_2 figli e (entrambi per la quota di 1/6), Controparte_1 Controparte_3 risultando trascritta solo quella tacita di Persona_1
- trascrizione della dichiarazione di successione di;
mancanza Controparte_3 questa compensata dalla trascrizione dell'intervenuta accettazione tacita della sua eredità in capo a;
Controparte_1
Pertanto, per poter proseguire nella procedura esecutiva instaurata nei confronti di
, il condominio ricorrente, previo esperimento dell'obbligatorio Controparte_1 procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo, instaurava il presente giudizio al fine di sentire, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita, da parte di e , dell'eredità Controparte_3 Controparte_1 morendo dismessa da in via subordinata, dichiarare l'intervenuta Controparte_2 accettazione tacita, da parte di dell'eredità dismessa da Controparte_3 CP_2 per la quota di 2/6, ex art. 522 c.c. per mancata accettazione della stessa da
[...] parte di;
in via di ulteriore subordine, pronunciare ogni Controparte_1 provvedimento ritenuto di giustizia sulla base degli elementi dedotti in causa e volto alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni relative agli immobili oggetto di pignoramento.
All'udienza del 19.11.2024, nessuno si costituiva per il resistente del quale veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente insisteva per l'interrogatorio formale del convenuto ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 23.1.2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto il ricorso documentale e maturo per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 9.9.2025 poi differita al
25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, parte ricorrente richiamava le argomentazioni, i documenti e le conclusioni precisate nel ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta a decisione.
pag. 2 di 8 2.
a) Prima di passare all'esame della domanda di parte ricorrente, occorre osservare in linea generale che, trattandosi di giudizio svolto in contumacia della parte convenuta, non risulta applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che vale solo tra le parti costituite, per cui spetta a parte ricorrente, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dare la prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata.
b) Entrando, poi, nel merito della domanda, deve ritenersi che la stessa, come proposta in via subordinata, sia fondata.
Ed infatti, il ricorrente ha allegato e dimostrato, per tabulas, Parte_1 circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che sia divenuto erede puro e semplice, ai sensi Controparte_3 dell'art. 485 c.c, dell'eredità morendo dismessa da deceduto in Controparte_2
, il 30.11.2004 accresciuta, ai sensi dell'art. 522 c.c., della quota cui era Pt_1 stato chiamato il fratello il cui diritto di accettare l'eredità si è Controparte_1 prescritto.
- Sulla domanda proposta in via principale
Prima di addentrarsi nell'analisi specifica delle successioni in questione, occorre, sin d'ora, rilevare e sottolineare l'infondatezza della domanda proposta in via principale da parte ricorrente e delle argomentazioni dalla stessa svolte e volte a sostenere che, dall'effettuazione delle volture catastali in favore dei chiamati all'eredità morendo dismessa da (e, dunque di Controparte_2 [...]
e per 1/6 ciascuno), Persona_1 Controparte_3 Controparte_1 deriverebbe l'accettazione tacita da parte degli stessi del patrimonio caduto in successione.
La circostanza invocata, infatti, non è dirimente in quanto, nel caso di specie, non è dato sapere da chi le predette volture catastali siano state richieste.
Ed infatti, vero è che la giurisprudenza prevalente considera la voltura catastale atto astrattamente comportante l'accettazione tacita dell'eredità ma è altrettanto vero che tale principio va coordinato con quello per cui “la visura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità...
pag. 3 di 8 Questa può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius. (Cass. Ord. 11478/2021; Cass. 32770/2018).
Nel caso di specie non vi è prova, e d'altra parte il ricorrente nemmeno l'ha ha allegato, che la richiesta di volturazione provenisse da e CP_3 CP_1
– e non da - né che questi abbiano,
[...] Per_1 Per_1 eventualmente, conferito una delega preventiva o operato una ratifica successiva.
Ciò premesso, deve invece ritenersi fondata e, dunque, accoglibile la domanda proposta in via subordinata.
In particolare:
- sulla domanda proposta in via subordinata
a) sull'accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di Controparte_3
Con riguardo alla posizione di parte ricorrente esponeva le Controparte_3 seguenti circostanze:
• Successivamente alla morte di (della cui eredità non veniva Controparte_2 trascritta accettazione da parte di alcuno dei chiamati per 1/6 ciascuno) in data
22.3.2011, la di lui moglie, trasferiva la nuda proprietà Persona_1 degli immobili in oggetto per la quota di 4/6, riservando a sé l'usufrutto su tale quota, al figlio con conseguente accettazione tacita dell'eredità Controparte_3 del marito.
• In data 12.4.2011, si trasferiva nell'immobile, sito in , Controparte_3 Pt_1
Via degli Ulivi 18, ove permaneva sino alla morte, avvenuta in data 4.1.2018 (si veda doc. n. 3).
• In data 17.10.2013, la madre, decedeva con conseguente Persona_1 cessazione dell'usufrutto in capo alla stessa e acquisto per consolidazione in capo a della piena proprietà dei 4/6 sugli immobili in oggetto. Controparte_3
, come risulta dal certificato di residenza allegato sub doc. n. 3, Controparte_3 ha occupato e risieduto nell'immobile sito in , via degli Ulivi 18, dal Pt_1
pag. 4 di 8 12.4.2011 sino al 4.11.2018, senza soluzione di continuità.
Pertanto, essendo nel possesso, occupando e risiedendo in uno dei beni rientranti nell'eredità cui era stato chiamato (bene che, si sottolinea non avrebbe avuto titolo di abitare essendo titolare della sola nuda proprietà sullo stesso per la quota di 4/6) e non avendo effettuato o cominciato l'inventario entro i tre mesi dall'inizio del possesso, ai sensi dell'art. 485 c.c., deve Controparte_3 considerarsi divenuto erede puro e semplice del padre Controparte_2
(deceduto in data 30.11.2024 in ). Pt_1
In tal senso, la giurisprudenza costante di legittimità secondo la quale il possesso dei beni ereditari non comporta automaticamente accettazione tacita di eredità; cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione o, se successivo, dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. Civ. ord.
15690/20; Cass. 4456/2019).
b) sulla prescrizione del diritto di accettare di Controparte_1
Con riguardo alla posizione di in data 4.1.2018, decedeva Controparte_1 di cui il fratello veniva dichiarato, con ordinanza del Controparte_3 CP_1
3.7.2023, erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. (si veda doc. 8) in quanto occupante l'immobile di via degli Ulivi n. 18 dal 24.10.2018 (si veda doc. n. 6) senza aver effettuato l'inventario entro 6 mesi dall'inizio del possesso.
Ribadita l'irrilevanza, ai presenti fini e per i motivi innanzi esposti, dell'effettuazione delle volture catastali relative alla successione di CP_2
, si rileva che anche il possesso dei beni ereditari da parte di
[...] CP_1
deve ritenersi inidoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c.
[...] essendo lo stesso iniziato in data 24.10.2018, dunque, una volta scaduto il termine decennale per l'accettazione dell'eredità del padre (si ribadisce, deceduto in data 30.11.2004).
Conseguentemente, essendo la mancata, in via definitiva, accettazione equiparabile alla rinuncia all'eredità, ha operato, nel caso di specie,
l'accrescimento “atecnico” previsto, in materia di successione ab intestato,
pag. 5 di 8 dall'art. 522 c.c.
Detta norma prevede che, nelle successioni legittime, la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571
c.c.
Se è vero che la citata disposizione, in base al suo tenore strettamente letterale, sembrerebbe operare nella sola ipotesi di rinuncia all'eredità da parte di uno/alcuni dei chiamati, altrettanto vero è che la stessa va interpretata in modo sistematico e avendo riguardo alla ratio su cui si fonda.
In particolare, considerato che l'accrescimento di cui all'art. 522 c.c., così come quello previsto in materia di successioni testamentarie, trova la sua ratio nella conservazione, ove possibile, del patrimonio ereditario nell'ambito della stretta cerchia familiare del de cuius, deve ritenersi che lo stesso operi non solo nell'ipotesi di rinuncia da parte di uno dei chiamati ma anche in quella, quale quella di specie, di perdita in via definitiva del diritto di accettare.
In tal senso, peraltro, la prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale la prescrizione del diritto di accettare l'eredità è equiparabile alla rinuncia. (tra le altre, Corte d'Appello Milano 2886/2021; Trib. Napoli Nord 2096/2022).
Da ciò consegue quanto segue.
Essendo, decaduto dal diritto di accettare l'eredità del padre Controparte_1
la relativa quota si è accresciuta, per quanto di spettanza, a Controparte_2 quella del fratello . Controparte_3
Quest'ultimo, occupando il predetto immobile dal 12.4.2011 sino al 4.1.2018, senza compiere, entro i sei mesi dall'inizio del possesso, l'inventario previsto dall'art. 485 c.c., è divenuto erede puro e semplice della quota di eredità morendo dismessa dal padre, accresciuta della quota del fratello rinunciante.
Come accertato e dichiarato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 20.9.2023 debitamente trascritta (vedasi docc. 8 e 9), poi, è divenuto, ai Controparte_1 sensi dell'art. 485 c.c., erede puro e semplice del fratello , deceduto in CP_3 data 4.1.2018.
Alla luce di tutto quanto illustrato ed esposto, nel caso di specie e ai fini pag. 6 di 8 dell'esecuzione immobiliare che ha dato origine al presente procedimento, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte ricorrente, dovrà concludersi, previo accertamento della prescrizione del diritto di CP_1
di accettare l'eredità morendo dismessa dal padre, per l'acquisto in capo
[...]
a della qualità di erede puro e semplice, ai sensi dell'art. 458 Controparte_3
c.c., di . Controparte_2
****
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente dovrà essere accolta. Parte_1
3.
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminato (complessità bassa) e alle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei valori minimi, stante la semplicità della controversia,
e pertanto, in complessivi € 2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a
€ 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
P.Q.M
. il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, respinge la domanda proposta in via principale;
in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiara la prescrizione del diritto di nato a [...] Controparte_1
l'8.9.1948 c.f. , di accettare l'eredità morendo dismessa da C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2 C.F._3 deceduto in il 30.11.2004e, conseguentemente, Pt_1 accerta e dichiara la qualità di erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo a c.f. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
pag. 7 di 8 2.11.1943 e deceduto a il 4.1.2018, in morte di , nato a [...] Pt_1 Controparte_2 di Puglia (BA) il 3.11.1919 c.f. deceduto in il C.F._3 Pt_1
30.11.2004; condanna alla refusione in favore del Controparte_1 Controparte_4
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
[...]
2.906,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, oltre a € 545,00 per esposti (contributo unificato e marca da bollo).
Si comunichi.
Torino, lì 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Bozza redatta dalla Funzionaria UPP dr.ssa Emanuela M.C.Quaini).
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