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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo, Presidente dott. Salvatore Regasto, giudice dott.ssa Daniela Lagani, giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Currà del Parte_1 C.F._1 foro di Vibo Valentia presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Soriano Calabro alla C.da Lacchi n. 4, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._2
Bonaddio del Foro di Lamezia Terme presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Nicotera n. 100, giusta procura in atti Resistente e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale da con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Lamezia Terme, in data 22/04/2021 e dalla cui unione è nato il figlio , maggiorenne. Per_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto la cessazione di ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi, per esclusiva responsabilità di parte resistente. Al riguardo, ha dedotto che l'incompatibilità caratteriale, già manifestatasi dopo i primi anni di vita coniugale, sarebbe andata sempre più accentuandosi nel corso degli ultimi tempi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, Controparte_1 dove la medesima abita con il figlio, senza riconoscimento di alcun contributo economico in favore della resistente, in quanto autonoma e indipendente di disporre il proprio contributo economico al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili. Per_1
2. Si è costituita in giudizio contestando le ricostruzioni fattuali di controparte e Controparte_1 chiedendo l'addebito della separazione al coniuge, per la violazione dei doveri di fedeltà coniugale e per abbandono del tetto coniugale. Al riguardo, ha dedotto di essere affetta da gravi problemi di salute, tali da costringerla a ridurre le ore di lavoro e che non sarebbero stati ancora completati i lavori di costruzione della casa coniugale, necessari per vivere dignitosamente. Ha dedotto che il proprio reddito mensile è pari a circa euro 500,00, somma talmente esigua da non consentirle di soddisfare i bisogni primari, né di completare i
1 lavori nell'immobile. Ha dedotto inoltre che il coniuge, dopo l'abbandono della casa coniugale, non avrebbe contribuito, se non in maniera esigua, al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1 non ancora autosufficiente economicamente e iscritto all'Università della Calabria. La resistente ha quindi chiesto la determinazione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 250,00 mensili e un assegno mensile di mantenimento a favore del figlio, da quantificarsi nell'importo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rilevando al riguardo che il ricorrente, dopo aver abbandonato l'abitazione coniugale ed essersi trasferito stabilmente a Capua presso la sorella, svolgerebbe in maniera continuativa, anche se non assunto regolarmente, l'attività di carrozziere.
3. Con ordinanza del 20.12.2022, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del figlio e del coniuge. In particolare, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con assegnazione in uso della casa coniugale a parte ricorrente, convivente con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Ha altresì disposto l'obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della moglie e del figlio la somma complessiva di € 500,00 da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie, nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti. Ha rimesso, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
4. Con la memoria integrativa, parte resistente ha reiterato le proprie richieste, evidenziando l'inadempimento di parte ricorrente rispetto all'obbligo di mantenimento disposto nel provvedimento presidenziale, di cui ha cui ha chiesto conferma. Parte ricorrente, a sua volta, ha reiterato le richieste precedentemente formulate, opponendosi all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in quanto titolare quest'ultimo di un proprio reddito, rappresentando l'impossibilità di mantenere allo stato i suoi impegni nei confronti del figlio, in quanto disoccupato.
5. All'udienza del 05.05.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rilevato che dalle conclusioni rassegnate da parte resistente non risultavano esplicitate le proprie conclusioni in punto di status, la causa è stata rimessa in istruzione dinanzi al giudice relatore. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione versata in atti, all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice Istruttore precedentemente titolare del ruolo, al quali lo scrivente magistrato è subentrato solo all'udienza
07.03.2025. La domanda di separazione deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe parti. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la pronuncia di separazione personale. La presente pronuncia concerne, quindi, la richiesta di addebito avanzata da parte resistente, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti e il mantenimento del figlio maggiorenne. Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, in ordine alla domanda di addebito, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
2 espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Inoltre la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014; Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale. Con riferimento al caso di specie, occorre altresì evidenziare che il comportamento di un coniuge che abbandona il tetto coniugale, ossia vi si allontana senza il consenso dell'altro, costituisce violazione dei doveri coniugali e può portare a una dichiarazione di addebito della separazione, con tutte le conseguenze patrimoniali che questa comporta (Cass. 25663/2014). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che "il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi" (comma 1) e che "la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare" (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, ritenuto che "il legislatore, avendo individuato specificamente un'ipotesi di giusta causa dell'abbandono, abbia presupposto che questo non concreta violazione di obbligo matrimoniale se è stato determinato da una giusta causa" (Cass. 26.01.2006 n. 1202). Ciò significa che l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. 1^, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648) tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito della separazione a carico di , per violazione degli obblighi coniugali e abbandono del tetto coniugale. Pt_1 Per_1
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, in particolare dagli esiti dell'attività investigativa, è emerso che ha intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di Persona_2 matrimonio;
inoltre non è contestato che quest'ultimo abbia abbandonato la casa coniugale. Per contro, parte ricorrente non ha dato prova dell'asserita incompatibilità di carattere che avrebbe reso intollerabile la prosecuzione, né ha contestato la ricostruzione dei fatti di parte resistente. Dal quadro probatorio come sopra descritto, emerge dunque la violazione di parte ricorrente dell'obbligo della fedeltà, che ha determinato il deterioramento del rapporto fra i coniugi e dell'obbligo della coabitazione, avendo abbandonato il tetto coniugale senza giusta causa. Quanto alle determinazioni di carattere economico e patrimoniale, deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente non ha provveduto ad allegare alcuna documentazione utile a valutare la propria situazione economico-reddituale all'attualità (dichiarazioni dei redditi, CUD, certificato di
3 disoccupazione), limitandosi ad opporsi alla richiesta di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge e chiedendo la riduzione dell' assegno mensile in € 250,00 in favore del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente in luogo di quello fissato in sede presidenziale in € 300,00 mensili. Parte resistente ha dichiarato, mediante autocertificazione, di aver percepito un reddito annuo pari a € 8.705,92 nell'anno 2021, di € 8.431,20 nell'anno 2022 e di € 11.822,45 nell'anno 2023, di essere proprietaria al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, di essere proprietaria di un autoveicolo e di non essere titolare di beni di lusso;
ha inoltre rappresentato e documentato di essere affetta da gravi problemi di salute. Ha quindi chiesto di confermare l'obbligo del ricorrente di corrispondere, mensilmente, in favore proprio e del figlio la somma complessiva di euro € 500,00, così come disposto con provvedimento del Presidente del 21.12.2022, di cui € 400,00 in favore del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 100,00 in proprio favore. Per_1
Ciò posto, la domanda è fondata e merita di essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate. Come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003). In tempi più recenti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto
- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34728). Orbene, considerati i modesti redditi percepiti da parte resistente negli ultimi anni e le attuali condizioni di salute della stessa, tenuto conto che il figlio maggiorenne non ha ancora completato gli studi universitari e non è autosufficiente, in assenza di documentazione utile per valutare la situazione economica di parte ricorrente, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo di corrispondere, mensilmente, a carico di in favore di e del figlio la Pt_1 Pt_1 Controparte_1 Per_1 somma complessiva di euro 500,00, così come disposto con provvedimento del Presidente del 21.12.2022, di cui di € 300,00 in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 200,00
4 in favore della resistente, con assegnazione della casa coniugale a che già la Controparte_1 occupa unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. 7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, la natura e l'esito del giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
18.11.1971 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi (anno 2001 - Parte: II, Serie: I, Atto N. 15), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3) accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
4) conferma il regolamento dei rapporti patrimoniali già dato dal Presidente con ordinanza del 21.12.2022 e, pertanto, dichiara tenuto parte ricorrente a corrispondere in favore della moglie e del figlio la somma complessiva pari ad € 500,00, di cui di € 300,00 in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 200,00 in favore di Persona_2 CP_1
da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del
[...] mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
5) assegna in uso la casa coniugale a che già la occupa unitamente al figlio, Controparte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
5
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Currà del Parte_1 C.F._1 foro di Vibo Valentia presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Soriano Calabro alla C.da Lacchi n. 4, giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._2
Bonaddio del Foro di Lamezia Terme presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Nicotera n. 100, giusta procura in atti Resistente e con l'intervento del P.M. in sede. OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale da con la quale ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Lamezia Terme, in data 22/04/2021 e dalla cui unione è nato il figlio , maggiorenne. Per_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto la cessazione di ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi, per esclusiva responsabilità di parte resistente. Al riguardo, ha dedotto che l'incompatibilità caratteriale, già manifestatasi dopo i primi anni di vita coniugale, sarebbe andata sempre più accentuandosi nel corso degli ultimi tempi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, Controparte_1 dove la medesima abita con il figlio, senza riconoscimento di alcun contributo economico in favore della resistente, in quanto autonoma e indipendente di disporre il proprio contributo economico al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili. Per_1
2. Si è costituita in giudizio contestando le ricostruzioni fattuali di controparte e Controparte_1 chiedendo l'addebito della separazione al coniuge, per la violazione dei doveri di fedeltà coniugale e per abbandono del tetto coniugale. Al riguardo, ha dedotto di essere affetta da gravi problemi di salute, tali da costringerla a ridurre le ore di lavoro e che non sarebbero stati ancora completati i lavori di costruzione della casa coniugale, necessari per vivere dignitosamente. Ha dedotto che il proprio reddito mensile è pari a circa euro 500,00, somma talmente esigua da non consentirle di soddisfare i bisogni primari, né di completare i
1 lavori nell'immobile. Ha dedotto inoltre che il coniuge, dopo l'abbandono della casa coniugale, non avrebbe contribuito, se non in maniera esigua, al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1 non ancora autosufficiente economicamente e iscritto all'Università della Calabria. La resistente ha quindi chiesto la determinazione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 250,00 mensili e un assegno mensile di mantenimento a favore del figlio, da quantificarsi nell'importo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rilevando al riguardo che il ricorrente, dopo aver abbandonato l'abitazione coniugale ed essersi trasferito stabilmente a Capua presso la sorella, svolgerebbe in maniera continuativa, anche se non assunto regolarmente, l'attività di carrozziere.
3. Con ordinanza del 20.12.2022, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del figlio e del coniuge. In particolare, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con assegnazione in uso della casa coniugale a parte ricorrente, convivente con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Ha altresì disposto l'obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della moglie e del figlio la somma complessiva di € 500,00 da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie, nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti. Ha rimesso, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
4. Con la memoria integrativa, parte resistente ha reiterato le proprie richieste, evidenziando l'inadempimento di parte ricorrente rispetto all'obbligo di mantenimento disposto nel provvedimento presidenziale, di cui ha cui ha chiesto conferma. Parte ricorrente, a sua volta, ha reiterato le richieste precedentemente formulate, opponendosi all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in quanto titolare quest'ultimo di un proprio reddito, rappresentando l'impossibilità di mantenere allo stato i suoi impegni nei confronti del figlio, in quanto disoccupato.
5. All'udienza del 05.05.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rilevato che dalle conclusioni rassegnate da parte resistente non risultavano esplicitate le proprie conclusioni in punto di status, la causa è stata rimessa in istruzione dinanzi al giudice relatore. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione versata in atti, all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è stata istruita da altro Giudice Istruttore precedentemente titolare del ruolo, al quali lo scrivente magistrato è subentrato solo all'udienza
07.03.2025. La domanda di separazione deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe parti. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la pronuncia di separazione personale. La presente pronuncia concerne, quindi, la richiesta di addebito avanzata da parte resistente, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti e il mantenimento del figlio maggiorenne. Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, in ordine alla domanda di addebito, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
2 espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Inoltre la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014; Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale. Con riferimento al caso di specie, occorre altresì evidenziare che il comportamento di un coniuge che abbandona il tetto coniugale, ossia vi si allontana senza il consenso dell'altro, costituisce violazione dei doveri coniugali e può portare a una dichiarazione di addebito della separazione, con tutte le conseguenze patrimoniali che questa comporta (Cass. 25663/2014). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che "il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi" (comma 1) e che "la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare" (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, ritenuto che "il legislatore, avendo individuato specificamente un'ipotesi di giusta causa dell'abbandono, abbia presupposto che questo non concreta violazione di obbligo matrimoniale se è stato determinato da una giusta causa" (Cass. 26.01.2006 n. 1202). Ciò significa che l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. 1^, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648) tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare. Nel caso di specie, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito della separazione a carico di , per violazione degli obblighi coniugali e abbandono del tetto coniugale. Pt_1 Per_1
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, in particolare dagli esiti dell'attività investigativa, è emerso che ha intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di Persona_2 matrimonio;
inoltre non è contestato che quest'ultimo abbia abbandonato la casa coniugale. Per contro, parte ricorrente non ha dato prova dell'asserita incompatibilità di carattere che avrebbe reso intollerabile la prosecuzione, né ha contestato la ricostruzione dei fatti di parte resistente. Dal quadro probatorio come sopra descritto, emerge dunque la violazione di parte ricorrente dell'obbligo della fedeltà, che ha determinato il deterioramento del rapporto fra i coniugi e dell'obbligo della coabitazione, avendo abbandonato il tetto coniugale senza giusta causa. Quanto alle determinazioni di carattere economico e patrimoniale, deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente non ha provveduto ad allegare alcuna documentazione utile a valutare la propria situazione economico-reddituale all'attualità (dichiarazioni dei redditi, CUD, certificato di
3 disoccupazione), limitandosi ad opporsi alla richiesta di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge e chiedendo la riduzione dell' assegno mensile in € 250,00 in favore del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente in luogo di quello fissato in sede presidenziale in € 300,00 mensili. Parte resistente ha dichiarato, mediante autocertificazione, di aver percepito un reddito annuo pari a € 8.705,92 nell'anno 2021, di € 8.431,20 nell'anno 2022 e di € 11.822,45 nell'anno 2023, di essere proprietaria al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, di essere proprietaria di un autoveicolo e di non essere titolare di beni di lusso;
ha inoltre rappresentato e documentato di essere affetta da gravi problemi di salute. Ha quindi chiesto di confermare l'obbligo del ricorrente di corrispondere, mensilmente, in favore proprio e del figlio la somma complessiva di euro € 500,00, così come disposto con provvedimento del Presidente del 21.12.2022, di cui € 400,00 in favore del figlio
, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 100,00 in proprio favore. Per_1
Ciò posto, la domanda è fondata e merita di essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate. Come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003). In tempi più recenti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto
- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34728). Orbene, considerati i modesti redditi percepiti da parte resistente negli ultimi anni e le attuali condizioni di salute della stessa, tenuto conto che il figlio maggiorenne non ha ancora completato gli studi universitari e non è autosufficiente, in assenza di documentazione utile per valutare la situazione economica di parte ricorrente, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo di corrispondere, mensilmente, a carico di in favore di e del figlio la Pt_1 Pt_1 Controparte_1 Per_1 somma complessiva di euro 500,00, così come disposto con provvedimento del Presidente del 21.12.2022, di cui di € 300,00 in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 200,00
4 in favore della resistente, con assegnazione della casa coniugale a che già la Controparte_1 occupa unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. 7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, la natura e l'esito del giudizio, ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
18.11.1971 e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone che, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi (anno 2001 - Parte: II, Serie: I, Atto N. 15), ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3) accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da Controparte_1
4) conferma il regolamento dei rapporti patrimoniali già dato dal Presidente con ordinanza del 21.12.2022 e, pertanto, dichiara tenuto parte ricorrente a corrispondere in favore della moglie e del figlio la somma complessiva pari ad € 500,00, di cui di € 300,00 in favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 200,00 in favore di Persona_2 CP_1
da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del
[...] mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
5) assegna in uso la casa coniugale a che già la occupa unitamente al figlio, Controparte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
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