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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42557/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio
Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42557/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRISENDA C.F._1
MARIA LUCIA
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della pronuncia di incompetenza resa dal Tribunale di
Milano, , cittadina Parte_1 egiziana, ha proposto ricorso in riassunzione con cui ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il marito emesso in data 20.2.2023, Persona_1 dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo – . CP_2
Il si Controparte_1
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Deduce il resistente che l'Ambasciata avrebbe negato il provvedimento di visto di ingresso in virtù del disposto di cui all'art. 29 comma 1 ter del D.Lgs 286/1998 secondo cui Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Secondo quanto affermato dal Ministero, dal certificato di stato di famiglia prodotto da Parte_1 a corredo dell'istanza di visto di ricongiungimento emergerebbe come avrebbe contratto matrimonio con la ricorrente in Persona_1 data 25.09.2008 e cioè cinque anni prima di divorziare (nel 2013) dalla sua prima moglie con la quale aveva contratto Persona_2 matrimonio il 6.5.1976.
Durante il suddetto lasso di tempo (dal 2008 al 2013) il ricorrente avrebbe vissuto in una condizione di bigamia. Non essendo ammesso nel nostro ordinamento la poligamia, istituto legalmente previsto in alcuni ordinamenti stranieri, l' avrebbe emesso CP_2 legittimamente un provvedimento di diniego del visto.
Orbene, sulla scorta della documentazione versata in atti è possibile ricostruire compiutamente la vicenda matrimoniale che ha interessato la ricorrente e . Persona_1 Quest'ultimo ha contratto matrimonio con la cittadina CP_2 in data 6.5.1976. Persona_2
In costanza di matrimonio , separato di fatto con la Per_1 Per_2 si trasferiva nel proprio Paese di origine e, in data 25.09.2008, contraeva un secondo matrimonio con la odierna ricorrente, divenendo in effetti bigamo. È stato depositato dalla ricorrente un documento redatto però in lingua araba che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, proverebbe l'avvenuto divorzio, in data 16.06.2009, tra la stessa ricorrente ed
[...]
Per_1 In particolare, quest'ultimo, divenuto consapevole che il doppio rapporto coniugale non è ammesso in Italia, ma possibile solo nel suo paese di origine decideva di divorziare dalla ricorrente.
Successivamente, con sentenza n. 5246/2016 del 28.4.2016 il
Tribunale di Milano pronunciava la separazione personale dei coniugi e . Persona_2 Persona_1
Con sentenza n. 8906/2021 del 3.11.2021, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di divorzio consensuale tra i predetti coniugi.
In data 28.07.2022, dopo essere divenuto libero di stato, il Sig.
[...] contraeva nuovamente matrimonio ad El Khalifa in con la Per_1 CP_2 odierna ricorrente. È sulla scorta di quest'ultimo matrimonio che la ricorrente ha richiesto il visto di ingresso.
In considerazione della surichiamata sentenza di scioglimento del matrimonio tra e al momento del Persona_1 Persona_2 matrimonio contratto il 28.7.2022 e della successiva richiesta di visto di ingresso avanzata dalla ricorrente, non sussisteva la situazione di bigamia di . Persona_1
Conseguentemente, il visto per ricongiungimento familiare deve essere rilasciato.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Il Cairo-Egitto il 20.2.2023 nei confronti di Controparte_3
, nata a [...] il [...];
[...]
- Condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_4 della ricorrente che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA. nelle misure di legge.
Roma, il 19/02/2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio
Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42557/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRISENDA C.F._1
MARIA LUCIA
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della pronuncia di incompetenza resa dal Tribunale di
Milano, , cittadina Parte_1 egiziana, ha proposto ricorso in riassunzione con cui ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il marito emesso in data 20.2.2023, Persona_1 dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo – . CP_2
Il si Controparte_1
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Deduce il resistente che l'Ambasciata avrebbe negato il provvedimento di visto di ingresso in virtù del disposto di cui all'art. 29 comma 1 ter del D.Lgs 286/1998 secondo cui Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Secondo quanto affermato dal Ministero, dal certificato di stato di famiglia prodotto da Parte_1 a corredo dell'istanza di visto di ricongiungimento emergerebbe come avrebbe contratto matrimonio con la ricorrente in Persona_1 data 25.09.2008 e cioè cinque anni prima di divorziare (nel 2013) dalla sua prima moglie con la quale aveva contratto Persona_2 matrimonio il 6.5.1976.
Durante il suddetto lasso di tempo (dal 2008 al 2013) il ricorrente avrebbe vissuto in una condizione di bigamia. Non essendo ammesso nel nostro ordinamento la poligamia, istituto legalmente previsto in alcuni ordinamenti stranieri, l' avrebbe emesso CP_2 legittimamente un provvedimento di diniego del visto.
Orbene, sulla scorta della documentazione versata in atti è possibile ricostruire compiutamente la vicenda matrimoniale che ha interessato la ricorrente e . Persona_1 Quest'ultimo ha contratto matrimonio con la cittadina CP_2 in data 6.5.1976. Persona_2
In costanza di matrimonio , separato di fatto con la Per_1 Per_2 si trasferiva nel proprio Paese di origine e, in data 25.09.2008, contraeva un secondo matrimonio con la odierna ricorrente, divenendo in effetti bigamo. È stato depositato dalla ricorrente un documento redatto però in lingua araba che, secondo quanto dalla stessa sostenuto, proverebbe l'avvenuto divorzio, in data 16.06.2009, tra la stessa ricorrente ed
[...]
Per_1 In particolare, quest'ultimo, divenuto consapevole che il doppio rapporto coniugale non è ammesso in Italia, ma possibile solo nel suo paese di origine decideva di divorziare dalla ricorrente.
Successivamente, con sentenza n. 5246/2016 del 28.4.2016 il
Tribunale di Milano pronunciava la separazione personale dei coniugi e . Persona_2 Persona_1
Con sentenza n. 8906/2021 del 3.11.2021, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di divorzio consensuale tra i predetti coniugi.
In data 28.07.2022, dopo essere divenuto libero di stato, il Sig.
[...] contraeva nuovamente matrimonio ad El Khalifa in con la Per_1 CP_2 odierna ricorrente. È sulla scorta di quest'ultimo matrimonio che la ricorrente ha richiesto il visto di ingresso.
In considerazione della surichiamata sentenza di scioglimento del matrimonio tra e al momento del Persona_1 Persona_2 matrimonio contratto il 28.7.2022 e della successiva richiesta di visto di ingresso avanzata dalla ricorrente, non sussisteva la situazione di bigamia di . Persona_1
Conseguentemente, il visto per ricongiungimento familiare deve essere rilasciato.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Pag. 2 di 3 Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Il Cairo-Egitto il 20.2.2023 nei confronti di Controparte_3
, nata a [...] il [...];
[...]
- Condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite in favore CP_4 della ricorrente che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA. nelle misure di legge.
Roma, il 19/02/2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
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