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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mastrodomenico
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971) e dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa Per_1
, quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., nella parte in cui essa istante,
[...] seppur giudicata totalmente inabile, “con handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023), era stata nondimeno ritenuta in grado di deambulare autonomamente, sia pure a piccoli passi, oltre che capace di compiere gli atti della vita quotidiana. A sostegno del ricorso la predetta parte censurava partitamente la valutazione compiuta dall'ausiliare, invocando la rinnovazione delle operazioni peritali e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. riconoscere che la ricorrente è totalmente e permanentemente incapace a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonchè affetta da un grado di invalidità tale impedirle di essere autosufficiente (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero impossibilità di svolgere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata in corso di causa;
2. riconoscere che la ricorrente presenta minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, in modo da poter godere dei benefici connessi all'art.3 comma 3 Legge n.104/92; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U. (non avendo la dott.ssa Per_1 fornito risposta ai rilievi critici formulati dall'assistibile), all'esito dell'udienza del 9.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2 2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_2 presente giudizio di merito, il quale – dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti – ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “La sig.ra è una donna di Parte_1
64 aa., affetta da polipatologia grave ed irreversibile;
precocemente invecchiata e completamente sfiorita. E' p.te ad elevato rischio cardio-vascolare. Le sue patologie sono numerose,certe,gravi, progressive ed irreversibili. In particolare il piede diabetico è una patologia invalidante che insorge come complicanza del diabete mellito e si cronicizza.
Provoca lesioni, ulcerazioni e deformità dell'arto inferiore ed è spesso spia di arteriopatie o problemi cardiovasscolari che possono riguardare anche le coronarie. Sebbene i progressi nelle terapie anche chirurgiche, permettano oggi di salvare l'arto nella maggior parte dei casi, il piede diabetico resta una delle prime cause di amputazione. Sono presenti,quindi,Infermità multiple. Infermità coesistenti : applicata formula riduzionistica di
TH. Infermità concorrenti: applicata formula intermedia di SA E' persona francamente in valida, incapace di badare a se stessa da sola” (cfr. pag. 6 della relazione depositata in data 10.2.2025).
Sulla scorta di siffatte considerazioni, l'ausiliare ha concluso nei seguenti termini: “La decorrenza dell'indennità di accompagnamento va fatta risalire al mese di luglio 2024 epoca in cui si sono chiaramente manifestati i gravi problemi organici ai 2 piedi della P.da, confermati da atti medici, redatti da strutture sanitarie pubbliche, successivi a ricoveri ospedalieri”.
Il C.T.U. ha pure chiarito le ragioni sottese alla decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, richiamando, a tal fine, documentazione sanitaria che – ancorchè non ritualmente prodotta dalla parte ricorrente (ma solo allegata dall'ausiliare alla risposta fornita in data 2.7.2025) –
s'appalesa nondimeno utilmente valutabile, siccome dimostrativa di una situazione invalidante direttamente riscontrata in sede di esame obiettivo.
2.4. In definitiva, le argomentate conclusioni del C.T.U. – immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta – inducono a ritenere che sia Parte_1 impossibilitata a deambulare autonomamente, col che risulta integrato il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L. 18/1980), a decorrere dal luglio del 2024.
3 Deve, altresì, dichiararsi – in linea con quanto accertato dal C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale – che la predetta parte è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), nonché del requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023).
3. Le spese del procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Marcello Mastrodomenico.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3178/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), nonché ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023);
b) dichiara, altresì, che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024; CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.986,40, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
4 e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, 09/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/07/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mastrodomenico
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971) e dell'indennità di accompagnamento, nonché del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa Per_1
, quale C.T.U. nominata nella pregressa fase di A.T.P.O., nella parte in cui essa istante,
[...] seppur giudicata totalmente inabile, “con handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92”, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023), era stata nondimeno ritenuta in grado di deambulare autonomamente, sia pure a piccoli passi, oltre che capace di compiere gli atti della vita quotidiana. A sostegno del ricorso la predetta parte censurava partitamente la valutazione compiuta dall'ausiliare, invocando la rinnovazione delle operazioni peritali e rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. riconoscere che la ricorrente è totalmente e permanentemente incapace a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonchè affetta da un grado di invalidità tale impedirle di essere autosufficiente (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero impossibilità di svolgere gli atti di vita quotidiana senza assistenza continua) sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata in corso di causa;
2. riconoscere che la ricorrente presenta minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, in modo da poter godere dei benefici connessi all'art.3 comma 3 Legge n.104/92; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro C.T.U. (non avendo la dott.ssa Per_1 fornito risposta ai rilievi critici formulati dall'assistibile), all'esito dell'udienza del 9.7.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2 2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_2 presente giudizio di merito, il quale – dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti – ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “La sig.ra è una donna di Parte_1
64 aa., affetta da polipatologia grave ed irreversibile;
precocemente invecchiata e completamente sfiorita. E' p.te ad elevato rischio cardio-vascolare. Le sue patologie sono numerose,certe,gravi, progressive ed irreversibili. In particolare il piede diabetico è una patologia invalidante che insorge come complicanza del diabete mellito e si cronicizza.
Provoca lesioni, ulcerazioni e deformità dell'arto inferiore ed è spesso spia di arteriopatie o problemi cardiovasscolari che possono riguardare anche le coronarie. Sebbene i progressi nelle terapie anche chirurgiche, permettano oggi di salvare l'arto nella maggior parte dei casi, il piede diabetico resta una delle prime cause di amputazione. Sono presenti,quindi,Infermità multiple. Infermità coesistenti : applicata formula riduzionistica di
TH. Infermità concorrenti: applicata formula intermedia di SA E' persona francamente in valida, incapace di badare a se stessa da sola” (cfr. pag. 6 della relazione depositata in data 10.2.2025).
Sulla scorta di siffatte considerazioni, l'ausiliare ha concluso nei seguenti termini: “La decorrenza dell'indennità di accompagnamento va fatta risalire al mese di luglio 2024 epoca in cui si sono chiaramente manifestati i gravi problemi organici ai 2 piedi della P.da, confermati da atti medici, redatti da strutture sanitarie pubbliche, successivi a ricoveri ospedalieri”.
Il C.T.U. ha pure chiarito le ragioni sottese alla decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, richiamando, a tal fine, documentazione sanitaria che – ancorchè non ritualmente prodotta dalla parte ricorrente (ma solo allegata dall'ausiliare alla risposta fornita in data 2.7.2025) –
s'appalesa nondimeno utilmente valutabile, siccome dimostrativa di una situazione invalidante direttamente riscontrata in sede di esame obiettivo.
2.4. In definitiva, le argomentate conclusioni del C.T.U. – immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta – inducono a ritenere che sia Parte_1 impossibilitata a deambulare autonomamente, col che risulta integrato il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L. 18/1980), a decorrere dal luglio del 2024.
3 Deve, altresì, dichiararsi – in linea con quanto accertato dal C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale – che la predetta parte è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), nonché del requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023).
3. Le spese del procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Marcello Mastrodomenico.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3178/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), nonché ai fini del riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.2.2023);
b) dichiara, altresì, che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024; CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite relative al procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro 1.986,40, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Mastrodomenico;
d) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
4 e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, 09/07/2025
Il Giudice
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