CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 27386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27386 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
digs 196/03 in quanto, disposto d'ufficio t] a richiesta di parte Rff nposto dalla leg SENTENZA sul ricorso proposto da I nato a [...]D. om issis avverso l'ordinanza resa il 20/12/2023 dalla Corte di appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TO LS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Daniela Satriani per la parte civile LU Le LE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Potenza resa il 13 luglio 2023, sul rilievo che l'imputato era stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado ed unitamente all'atto di appello non era stato depositato il prescritto mandato ad impugnare con dichiarazione/elezione di domicilio, rilasciato dall'imputato dopo la pronunzia della sentenza impugnanda, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. M.D. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 27386 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 2.1 violazione dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, comma 1-ter e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe travisato la sussistenza dei presupposti della norma processuale applicata, in quanto l'imputato aveva presenziato ad alcune udienze che lo riguardavano, collegato in video o talora addirittura in presenza, e quindi non era stato processato in absentia. Quanto alla mancanza di elezione di domicilio, il ricorrente osserva che il M.D. era stato arrestato il 27/01/2022 nell'ambito del presente procedimento, rimanendo ristretto in carcere fino al 04/07/2023, data in cui era stato posto agli arresti domiciliari per l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario. Nell'epigrafe dell'atto di appello, si esponeva che, a seguito di ordine di esecuzione, l'imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare in omissis come peraltro risulta dalla stessa ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello (nella quale si dà appunto atto che il I M.D. [era elettivamente domiciliato omissis L'avere dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto processuale dell'assenza, in forza di un dato del tutto travisato, e sull'omissione dell'elezione di domicilio, per la mancanza formale di una dichiarazione sacramentale, integrerebbe la denunziata violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. sul presupposto che l'imputato fosse stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado e che, di conseguenza, fosse necessario il deposito, con l'atto di impugnazione, sia dello specifico mandato ad impugnare che della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha allegato che l'imputato era stato presente nel corso del giudizio di primo grado e che fino al 3 luglio 2023 si trovava detenuto in carcere;
il 4 luglio 2023 la misura cautelare della custodia in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari e dal 24 ottobre 2023 veniva disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare per altra causa. 2.1. In ragione di questi elementi di fatto, puntualmente riscontrabili ex actis, deve convenirsi con la difesa che non dovesse trovare applicazione l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen.; trovava, invero, applicazione il precedente l'art. 581, comma 1-ter, in forza del quale, unitamente all'atto di impugnazione, deve essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato. 3. Il difensore ha rilevato che il M.D. all'epoca della proposizione dell'appello, si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per altra causa, 2 ma tale condizione personale non incide sull'efficacia cogente delle prescrizioni di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., previste a pena di inammissibilità. Invero, in forza dell'art. 156, comma 3, cod. proc. pen., le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157 cod. proc. pen. 3.1. E' già stato, in proposito, precisato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, o comunque detenuto non in istituti penitenziari (cfr. Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Rv. 286122 - 01). La previsione dei nuovi adempimenti di cui all'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. persegue lo specifico intento di garantire, attraverso gli interventi che hanno riguardato le norme sulle notificazioni, l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato per raggiungere l'obiettivo della personalizzazione del gravame, anche nella prospettiva della nuova disciplina del processo dell'assente, oltre che - con specifico riferimento all'adempimento di cui al comma 1-ter - quello di velocizzare i tempi del processo, semplificando gli adempimenti notificatori, onde assicurarne il buon fine: ciò giustifica la richiesta di collaborazione dell'imputato e del difensore, in un'ottica di lealtà processuale (sul punto, vedi Sez. 4, n. 11371 del 12/12/2023, dep. 2024, Salama, in motivazione). Nella sentenza da ultimo richiamata, peraltro, si è posta una demarcazione tra il caso dell'imputato detenuto in istituto penitenziario e quello dell'imputato detenuto in luogo diverso, confermandosi che, in tale seconda ipotesi, valgono le regole generali del procedimento notificatorio di cui all'art. 157, cod. proc. pen. 3.2. In coerenza con questa interpretazione, deve ritenersi che anche la detenzione domiciliare, costituente pena alternativa che si esegue fuori dagli istituti penitenziari e presuppone la scarcerazione del condannato, non elide l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. del deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio contestualmente all'impugnazione. 3.3. E' pur vero che, secondo questa Corte, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata;
per soddisfare l'onere prescritto dalla predetta disposizione, peraltro, occorre che esse siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936 - 01). 3 Si è anche ritenuto che non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado: ciò in quanto la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, SU e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269 - 01). 3.4. Nel caso in esame, peraltro, la dichiarazione o elezione di domicilio non è stata allegata, e neppure puntualmente richiamata (indicandone la collocazione in atti) nell'intestazione dell'atto di appello;
a fronte dell'onere di allegazione prescritto dalla disposizione in esame, pur come convenzionalmente interpretata, a nulla rileva, quindi, la circostanza che nell'atto di appello, sottoscritto dal solo difensore, sia meramente enunciato da quest'ultimo il domicilio dell'imputato (la dichiarazione od elezione di domicilio è un atto personalissimo): la predetta disposizione, come già chiarito, intende porre un onere specifico nei confronti della parte impugnante di depositare una dichiarazione di domicilio o un'elezione di domicilio valevole per il grado e per la notifica della impugnazione, o quanto meno di richiamarne specificamente una, tuttora valida, preesistente in atti, il che, nel caso di specie, non è avvenuto . 3.5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Non si ritiene di accogliere la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita . 4.1. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione;
detto orientamento è stato successivamente ribadito dal più autorevole consesso di legittimità (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, in motivazione). 4.2. Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore 4 parte civile L. L. Roma 8 maggio 2024 Il consigliere estensore a LI della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali formulata nell'interesse della Il Presif ente GI RA Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza." Il Presi ente GI RA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TO LS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Daniela Satriani per la parte civile LU Le LE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Potenza resa il 13 luglio 2023, sul rilievo che l'imputato era stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado ed unitamente all'atto di appello non era stato depositato il prescritto mandato ad impugnare con dichiarazione/elezione di domicilio, rilasciato dall'imputato dopo la pronunzia della sentenza impugnanda, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. M.D. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 27386 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/05/2024 2.1 violazione dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, comma 1-ter e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe travisato la sussistenza dei presupposti della norma processuale applicata, in quanto l'imputato aveva presenziato ad alcune udienze che lo riguardavano, collegato in video o talora addirittura in presenza, e quindi non era stato processato in absentia. Quanto alla mancanza di elezione di domicilio, il ricorrente osserva che il M.D. era stato arrestato il 27/01/2022 nell'ambito del presente procedimento, rimanendo ristretto in carcere fino al 04/07/2023, data in cui era stato posto agli arresti domiciliari per l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario. Nell'epigrafe dell'atto di appello, si esponeva che, a seguito di ordine di esecuzione, l'imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare in omissis come peraltro risulta dalla stessa ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello (nella quale si dà appunto atto che il I M.D. [era elettivamente domiciliato omissis L'avere dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto processuale dell'assenza, in forza di un dato del tutto travisato, e sull'omissione dell'elezione di domicilio, per la mancanza formale di una dichiarazione sacramentale, integrerebbe la denunziata violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. sul presupposto che l'imputato fosse stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado e che, di conseguenza, fosse necessario il deposito, con l'atto di impugnazione, sia dello specifico mandato ad impugnare che della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha allegato che l'imputato era stato presente nel corso del giudizio di primo grado e che fino al 3 luglio 2023 si trovava detenuto in carcere;
il 4 luglio 2023 la misura cautelare della custodia in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari e dal 24 ottobre 2023 veniva disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare per altra causa. 2.1. In ragione di questi elementi di fatto, puntualmente riscontrabili ex actis, deve convenirsi con la difesa che non dovesse trovare applicazione l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen.; trovava, invero, applicazione il precedente l'art. 581, comma 1-ter, in forza del quale, unitamente all'atto di impugnazione, deve essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato. 3. Il difensore ha rilevato che il M.D. all'epoca della proposizione dell'appello, si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per altra causa, 2 ma tale condizione personale non incide sull'efficacia cogente delle prescrizioni di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., previste a pena di inammissibilità. Invero, in forza dell'art. 156, comma 3, cod. proc. pen., le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157 cod. proc. pen. 3.1. E' già stato, in proposito, precisato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, o comunque detenuto non in istituti penitenziari (cfr. Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Rv. 286122 - 01). La previsione dei nuovi adempimenti di cui all'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. persegue lo specifico intento di garantire, attraverso gli interventi che hanno riguardato le norme sulle notificazioni, l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato per raggiungere l'obiettivo della personalizzazione del gravame, anche nella prospettiva della nuova disciplina del processo dell'assente, oltre che - con specifico riferimento all'adempimento di cui al comma 1-ter - quello di velocizzare i tempi del processo, semplificando gli adempimenti notificatori, onde assicurarne il buon fine: ciò giustifica la richiesta di collaborazione dell'imputato e del difensore, in un'ottica di lealtà processuale (sul punto, vedi Sez. 4, n. 11371 del 12/12/2023, dep. 2024, Salama, in motivazione). Nella sentenza da ultimo richiamata, peraltro, si è posta una demarcazione tra il caso dell'imputato detenuto in istituto penitenziario e quello dell'imputato detenuto in luogo diverso, confermandosi che, in tale seconda ipotesi, valgono le regole generali del procedimento notificatorio di cui all'art. 157, cod. proc. pen. 3.2. In coerenza con questa interpretazione, deve ritenersi che anche la detenzione domiciliare, costituente pena alternativa che si esegue fuori dagli istituti penitenziari e presuppone la scarcerazione del condannato, non elide l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. del deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio contestualmente all'impugnazione. 3.3. E' pur vero che, secondo questa Corte, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata;
per soddisfare l'onere prescritto dalla predetta disposizione, peraltro, occorre che esse siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936 - 01). 3 Si è anche ritenuto che non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado: ciò in quanto la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, SU e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269 - 01). 3.4. Nel caso in esame, peraltro, la dichiarazione o elezione di domicilio non è stata allegata, e neppure puntualmente richiamata (indicandone la collocazione in atti) nell'intestazione dell'atto di appello;
a fronte dell'onere di allegazione prescritto dalla disposizione in esame, pur come convenzionalmente interpretata, a nulla rileva, quindi, la circostanza che nell'atto di appello, sottoscritto dal solo difensore, sia meramente enunciato da quest'ultimo il domicilio dell'imputato (la dichiarazione od elezione di domicilio è un atto personalissimo): la predetta disposizione, come già chiarito, intende porre un onere specifico nei confronti della parte impugnante di depositare una dichiarazione di domicilio o un'elezione di domicilio valevole per il grado e per la notifica della impugnazione, o quanto meno di richiamarne specificamente una, tuttora valida, preesistente in atti, il che, nel caso di specie, non è avvenuto . 3.5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Non si ritiene di accogliere la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita . 4.1. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione;
detto orientamento è stato successivamente ribadito dal più autorevole consesso di legittimità (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, in motivazione). 4.2. Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore 4 parte civile L. L. Roma 8 maggio 2024 Il consigliere estensore a LI della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali formulata nell'interesse della Il Presif ente GI RA Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza." Il Presi ente GI RA