TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Silvia Governatori Presidente Dott. Ilaria Benincasa Giudice Dott. Claudia Polidori Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17503/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ll'av ) ; C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il difensore av
Parte Attrice contro
(C.F. Controparte_1
I SIMONA C.F._3 liato in VIA GIUSEPPE VERDI 1 50053 EMPOLI presso il difensore avv. LANDI SIMONA (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4
A elet in VIA GIUSEPPE VERDI 1 50053 EMPOLI presso il difensore avv. LANDI SIMONA (EREDE) (C.F. ), con il Controparte_3 C.F._5
IA AN e ato in VIA C. CAPOQUADRI 13 50053 EMPOLI presso il difensore avv. POGIA AN AR FE (EREDE) (C.F. , con il CP_4 C.F._6 patrocinio dell'avv. POGIA AN elettivamente domiciliato in VIA C. CAPOQUADRI 13 50053 EMPOLI presso il difensore avv. POGIA AN
pagina 1 di 10 KA (EREDE) (C.F. ), con il Parte_1 C.F._7 patrocinio dell'av FRAN ) C.F._8
VIALE F. REDI N. 25 50144 FIRENZE;
elettivamente domiciliato presso il difensore
Parti Convenute
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio i fratelli e per ottenere CP_1 CP_2
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, quale erede legittimario del Sig. - padre della attrice e dei convenuti – Persona_1
e della sig.ra – madre degli stessi, deceduta a pochi mesi Persona_2
di distanza dal marito, per come disposto dai genitori nei rispettivi testamenti pubblicati in data 6/3/2013, previo accertamento della natura di donazioni indirette di due atti compiuti in vita nei confronti dei propri fratelli.
Parte attrice chiedeva, altresì, all'esito dell'accertamento della lesione,
l'accrescimento della propria quota, eventualmente anche attraverso il ricorso alla collazione, oltre alla cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla
Sig.ra liberatore su uno degli immobili caduti in successione e la CP_2
condanna della stessa a rimborsare all'attrice la somma di euro 435,00 anticipata per le spese notarili.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione loro notificato, per mancata specifica indicazione dell'asse ereditario e della lesione che l'attrice assumeva di aver subito, oltre che per indeterminatezza del petitum ai sensi dell'art. 164 n. 4 c.p.c.. Nel merito, essi hanno contestato la natura di donazioni pagina 2 di 10 indirette del contratto di comodato e della dazione di ipoteca eseguita dai genitori, rispettivamente, nei confronti dei signori e CP_1
con successiva richiesta di rigetto della domanda di CP_2
accertamento della lesione e accrescimento della quota della attrice.
Riassunto il processo a seguito della interruzione per morte del sig.
[...]
, si costituivano quali eredi dello stesso la sig. ra Controparte_1
(moglie dello stesso) e le due figlie, RI e Persona_3 [...]
. CP_3
Il Tribunale, fallito ogni tentativo di conciliazione, con provvedimento del
12.11.2022 disponeva CTU volta a individuare e descrivere i beni caduti in successione;
predisporre un progetto divisionale o, in caso di indivisibilità dei beni, indicare il loro valore di mercato - oltre ad eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche – ; quantificare il valore della garanzia alternativa all'ipoteca prestata a favore di e Controparte_2
del canone di locazione per l'immobile concesso in comodato al sig.
[...]
. Controparte_1
A seguito del decesso del CTU nominato, previa sostituzione dell'incaricato e concessione di proroghe, la relazione finale veniva depositata il 12/10/2024.
Infine, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/12/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione dando termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1.In via preliminare, a proposito della eccepita nullità dell'atto di citazione, per mancata specifica illustrazione dei motivi per cui l'attrice ritiene sussistente la lesione della legittima, ritiene questo Tribunale che l'eccezione sia infondata. Come ribadito di recente dalla Corte di
Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024 n. 15465), l'attore non è pagina 3 di 10 onerato di indicare nella domanda l'entità monetaria della lesione, essendo sufficiente, al fine di assicurare la specificità della domanda richiesta dalla legge, una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile – anche attraverso il ricorso a presunzioni – la sussistenza del nocumento lamentato. Dall'esame dell'atto di citazione si ritiene che tale specificità sia stata assicurata dall'attrice che ha descritto minuziosamente il contenuto degli assi ereditari oltre che dei due testamenti, tentando finanche di calcolare la propria quota spettante ex lege, anche alla luce delle lamentate donazioni indirette.
D'altro canto, e proprio considerando il contenuto dell'atto di citazione, non può condividersi neppure l'eccezione di nullità formulata dal convenuto per l'incomprensibilità della richiesta avanzata dall'attrice nelle proprie conclusioni. Nonostante l'ambiguo riferimento ad una istanza di collazione sganciata da un procedimento divisorio, infatti, è evidente che la domanda principale avanzata da sia Parte_1
nel senso dell'accertamento della lesione della quota di legittima lei spettante, al fine di una sua reintegrazione.
2.Nel merito, e al fine dell'accertamento della lesione della quota di legittima, occorre preventivamente soffermarsi sulla qualificazione prospettata dalla attrice di due negozi conclusi fra i propri genitori e i convenuti alla stregua di donazioni indirette.
Il calcolo della quota spettante all'erede legittimario sull'asse ereditario, infatti, presuppone la riunione (fittizia) anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Tale regime, ai sensi dell'art. 809 c.c. si estende anche alle liberalità eseguite con atti diversi da quelli previsti agli artt. 769 ss c.c..
Per donazioni indirette si intendono quei negozi che, similmente al contratto di donazione, perseguono il fine di arricchire un soggetto pagina 4 di 10 impoverendosi ma, diversamente dall'art. 769 c.c., sfruttando quale veicolo un negozio - spesso tipizzato dall'ordinamento per il perseguimento di altri fini - piegato al raggiungimento dell'obiettivo liberale. La particolare torsione cui è sottoposto un negozio sotto la spinta dell'animus donandi ( si pensi all'adempimento del terzo o alla compravendita mista con donazione) impone una complicata opera di ricostruzione del tipo negoziale a chi voglia far ricadere una certa operazione sotto il regime delle donazioni. In particolare, si dovrà dimostrare – non solo l'avvenuta stipula del negozio ma soprattutto – la volontà (ultronea rispetto al contratto stipulato) di perseguire anche un fine liberale, raggiunto poi nell'arricchimento altrui per il tramite del proprio nocumento.
Il Tribunale ritiene che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla attrice.
In particolare, con riferimento al contratto di comodato che i genitori della aveva stipulato con durato per Parte_1 CP_1
oltre 20 anni, si deve premettere che tale negozio è per legge gratuito. La sola stipula di tale contratto, senza alcuna corresponsione fra le parti, non può per ciò bastare ad inquadrarlo nel novero delle donazioni indirette. D'altra parte, il legislatore non regolamenta il comodato fra le liberalità, immaginandolo piuttosto come uno strumento di gestione della proprietà, espressione delle facoltà di godimento e disposizione del proprio bene. La finalità primaria perseguita col comodato, infatti, è quella di gestire un bene indirettamente, ossia avvalendosi dell'opera del comodatario, che al contempo utilizza il bene (senza comunque poterne modificare la destinazione). Affinché il comodato persegua anche la finalità liberale, come è astrattamente possibile, è necessario che le parti pieghino tale strumento a questa finalità, che era onere della parte attrice pagina 5 di 10 allegare e dimostrare. si è invece limitata ad Parte_1
affermare che tale contratto intercorse fra le parti e che perciò
[...]
si sarebbe indebitamente arricchito nei confronti dei genitori, CP_1
impoveritosi per non aver mai preteso un canone di locazione per il suddetto immobile. Tuttavia, si ribadisce, il contratto di comodato è tipicamente gratuito, ma per ciò solo non anche liberale. Il fatto di aver perso la possibilità di locare l'immobile, d'altra parte, non costituisce un danno per i genitori dell'attrice: la generica possibilità di locare un immobile non costituisce un danno, non ammettendo il nostro ordinamento il danno in re ipsa.
A proposito della iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Empoli, cui i genitori hanno acconsentito come garanzia per il mutuo contratto dalla sig.ra , sono opportune le seguenti precisazioni. Controparte_2
Sebbene non sia in astratto escluso che il terzo datore di ipoteca agisca per spirito di liberalità, il contratto col quale un terzo concede alla parte mutuataria una garanzia reale non è disciplinato dal codice fra quelli stipulati animus donandi. Dunque, affinché venga inquadrato fra le donazioni indirette, sarà onere dell'attore dimostrare la finalità liberale perseguita, l'arricchimento realizzato e il nocumento subito. Tali prove non sono state fornite da , che si è limitata ad allegare Parte_1
– nonostante le altrui contestazioni – che tale negozio avesse finito per pregiudicare i propri genitori che avrebbero potuto concedere la garanzia a titolo oneroso. Senonché, così ragionando la parte è anche incorsa in un errore logico, ritenendo di individuare il requisito dell'impoverimento nel mancato guadagno, quando invece esso corrisponde alla perdita subita: a rilevare, cioè, anche ai fini della quantificazione del valore da computare nell'asse, non è il prezzo che avrebbero potuto pretendere se avessero concesso la garanzia a titolo pagina 6 di 10 oneroso, ma la perdita che hanno subito concretamente concedendo la garanzia (così come l'hanno concessa). Ovvero, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare la perdita del potere di disporre pienamente del bene ipotecato subita dai genitori, ad esempio, ai fini dell'accesso al credito o in funzione di una possibile compravendita poi sfumata a causa del gravame presente sul bene. Ne consegue il mancato pieno assolvimento ad opera dell'attrice dell'onere probatorio su di lei gravante.
3. La predetta riflessione rende superfluo qualunque ragionamento in merito alla intervenuta usucapione del bene immobile oggetto di comodato ad opera di (all'evidenza da escludersi CP_1
sussistendo un titolo costituito dal comodato) o di riqualificazione di esso alla stregua del c.d. vitalizio alimentare. In ogni caso, vale la pena di evidenziare che, trattandosi di domande e allegazioni proposte oltre i termini decadenziali previsti dal codice, a nulla rilevando l'intervenuta riassunzione del processo a seguito della sua interruzione, esse sono da considerarsi come inammissibili.
4. Liberato il campo dalle donazioni indirette, non adeguatamente dimostrate, si tratta di valutare se, alla luce delle sole disposizioni testamentarie e della relazione peritale, sia ravvisabile una lesione della legittima spettante a . Parte_1
Secondo il CTU (pagina 26 della relazione finale), il valore dei beni di proprietà di all'apertura della successione ammontava a Persona_1
euro 46.882,07 (comprensivi di euro 6.000,00 di passività per il terreno sito in Empoli in Via del Pino), cui vanno aggiunti euro 7.911,90 come liquidità residua, per un totale complessivo di euro 54.793,97. pagina 7 di 10 All'apertura della successione, dato il coniuge al tempo superstite, spettava alla attrice la quota di 2/4 diviso tre fratelli (ex art. 542 c.c.), pari a euro 9.132,33.
In merito alla successione di a pag. 27 della relazione Persona_2
finale del CTU si legge che il valore dei beni nell'asse è pari a euro
58.489,30, cui deve essere aggiunta la quota di eredità devolutale dalla successione del marito , deceduto pochi mesi prima, pari a Persona_1
euro 13.698,49, per un totale complessivo di euro 72.187,79. In tale caso, la quota spettante all'attrice è pari a 2/3 (ex art. 537 c.c.) diviso i tre fratelli, pari a euro 16.041,73.
Secondo i testamenti pubblicati, il sig. avrebbe lasciato a Persona_1
“tutti i beni di mia proprietà siti in Montemitro Parte_1
costituiti da casa di abitazione e da vari terreni” e la sig.ra Persona_2
“ lascio a mio figlia tutti i beni di mia proprietà siti in Montemitro Pt_1
costituiti in locale e terreni”.
Ora, per quanto non sia rintracciabile alcuna casa di abitazione fra i beni del de cuius in Montemitro, anche solo considerando i terreni (costituiti da seminativo, vigneto, uliveto e pascolo) per il CTU essi hanno un valore di circa euro 16.507,07, nettamente superiore rispetto alla quota di successione necessaria spettante alla . A proposito della Parte_1
successione della madre, invece, i terreni in Montemitro sono stati stimati in euro 18.614,30 (pag. 22 della relazione finale del CTU), così da garantire anche essi il rispetto della quota di legittima che l'ordinamento riserva all'erede legittimario a norma dell'art. 537 c.c..
In conclusione, non è ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima nel caso di specie, essendo stata ampiamente rispettata la quota che l'ordinamento garantisce all'erede legittimario, nel concorso con altri legittimari. pagina 8 di 10 5.In merito alla domanda di condanna alla cancellazione della ipoteca iscritta sul bene caduto in successione a vantaggio di , Controparte_2
alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun interesse che legittimi l'attrice alla proposizione di questa domanda, trattandosi di bene legittimamente devoluto mortis causa alla convenuta.
6. La domanda di condanna della parte convenuta alla Parte_1
restituzione alla parte attrice della somma di € 435,00 è meritevole di accoglimento in quanto in atti vi è la prova che l'attrice ha provveduto a pagare per intero le spese di registrazione dei testamenti.
7. In punto di spese, considerata la soccombenza di parte attrice sulle domande ad eccezione della richiesta di rimborso delle spese di registrazione dei testamenti da parte di e la Controparte_2
soccombenza delle signore e a Persona_3 Controparte_3
proposito della domanda tardiva di accertamento dell'usucapione cui si è associata anche , si ritiene di condannare l'attrice alla Parte_2
refusione delle spese processuali nei confronti delle parti convenute per
2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, rigetta nel merito la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima;
rigetta, in quanto inammissibile perché tardiva, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, formulata da Persona_3
e ;
[...] Controparte_3
rigetta la domanda di condanna alla cancellazione della ipoteca iscritta;
pagina 9 di 10 accoglie la domanda di condanna di al rimborso della Controparte_2
somma di € 435,00 in favore di;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella Parte_1
misura di due terzi – previa compensazione nella misura di un terzo che si liquidano in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge in favore di ciascuna parte convenuta.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025 su relazione della dott. Polidori.
Firenze, 27 novembre 2025
La Presidente Il giudice relatore
Dott. Silvia Governatori Dott. Claudia Polidori
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Silvia Governatori Presidente Dott. Ilaria Benincasa Giudice Dott. Claudia Polidori Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17503/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ll'av ) ; C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il difensore av
Parte Attrice contro
(C.F. Controparte_1
I SIMONA C.F._3 liato in VIA GIUSEPPE VERDI 1 50053 EMPOLI presso il difensore avv. LANDI SIMONA (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._4
A elet in VIA GIUSEPPE VERDI 1 50053 EMPOLI presso il difensore avv. LANDI SIMONA (EREDE) (C.F. ), con il Controparte_3 C.F._5
IA AN e ato in VIA C. CAPOQUADRI 13 50053 EMPOLI presso il difensore avv. POGIA AN AR FE (EREDE) (C.F. , con il CP_4 C.F._6 patrocinio dell'avv. POGIA AN elettivamente domiciliato in VIA C. CAPOQUADRI 13 50053 EMPOLI presso il difensore avv. POGIA AN
pagina 1 di 10 KA (EREDE) (C.F. ), con il Parte_1 C.F._7 patrocinio dell'av FRAN ) C.F._8
VIALE F. REDI N. 25 50144 FIRENZE;
elettivamente domiciliato presso il difensore
Parti Convenute
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio i fratelli e per ottenere CP_1 CP_2
l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, quale erede legittimario del Sig. - padre della attrice e dei convenuti – Persona_1
e della sig.ra – madre degli stessi, deceduta a pochi mesi Persona_2
di distanza dal marito, per come disposto dai genitori nei rispettivi testamenti pubblicati in data 6/3/2013, previo accertamento della natura di donazioni indirette di due atti compiuti in vita nei confronti dei propri fratelli.
Parte attrice chiedeva, altresì, all'esito dell'accertamento della lesione,
l'accrescimento della propria quota, eventualmente anche attraverso il ricorso alla collazione, oltre alla cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla
Sig.ra liberatore su uno degli immobili caduti in successione e la CP_2
condanna della stessa a rimborsare all'attrice la somma di euro 435,00 anticipata per le spese notarili.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione loro notificato, per mancata specifica indicazione dell'asse ereditario e della lesione che l'attrice assumeva di aver subito, oltre che per indeterminatezza del petitum ai sensi dell'art. 164 n. 4 c.p.c.. Nel merito, essi hanno contestato la natura di donazioni pagina 2 di 10 indirette del contratto di comodato e della dazione di ipoteca eseguita dai genitori, rispettivamente, nei confronti dei signori e CP_1
con successiva richiesta di rigetto della domanda di CP_2
accertamento della lesione e accrescimento della quota della attrice.
Riassunto il processo a seguito della interruzione per morte del sig.
[...]
, si costituivano quali eredi dello stesso la sig. ra Controparte_1
(moglie dello stesso) e le due figlie, RI e Persona_3 [...]
. CP_3
Il Tribunale, fallito ogni tentativo di conciliazione, con provvedimento del
12.11.2022 disponeva CTU volta a individuare e descrivere i beni caduti in successione;
predisporre un progetto divisionale o, in caso di indivisibilità dei beni, indicare il loro valore di mercato - oltre ad eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche – ; quantificare il valore della garanzia alternativa all'ipoteca prestata a favore di e Controparte_2
del canone di locazione per l'immobile concesso in comodato al sig.
[...]
. Controparte_1
A seguito del decesso del CTU nominato, previa sostituzione dell'incaricato e concessione di proroghe, la relazione finale veniva depositata il 12/10/2024.
Infine, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/12/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione dando termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1.In via preliminare, a proposito della eccepita nullità dell'atto di citazione, per mancata specifica illustrazione dei motivi per cui l'attrice ritiene sussistente la lesione della legittima, ritiene questo Tribunale che l'eccezione sia infondata. Come ribadito di recente dalla Corte di
Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024 n. 15465), l'attore non è pagina 3 di 10 onerato di indicare nella domanda l'entità monetaria della lesione, essendo sufficiente, al fine di assicurare la specificità della domanda richiesta dalla legge, una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile – anche attraverso il ricorso a presunzioni – la sussistenza del nocumento lamentato. Dall'esame dell'atto di citazione si ritiene che tale specificità sia stata assicurata dall'attrice che ha descritto minuziosamente il contenuto degli assi ereditari oltre che dei due testamenti, tentando finanche di calcolare la propria quota spettante ex lege, anche alla luce delle lamentate donazioni indirette.
D'altro canto, e proprio considerando il contenuto dell'atto di citazione, non può condividersi neppure l'eccezione di nullità formulata dal convenuto per l'incomprensibilità della richiesta avanzata dall'attrice nelle proprie conclusioni. Nonostante l'ambiguo riferimento ad una istanza di collazione sganciata da un procedimento divisorio, infatti, è evidente che la domanda principale avanzata da sia Parte_1
nel senso dell'accertamento della lesione della quota di legittima lei spettante, al fine di una sua reintegrazione.
2.Nel merito, e al fine dell'accertamento della lesione della quota di legittima, occorre preventivamente soffermarsi sulla qualificazione prospettata dalla attrice di due negozi conclusi fra i propri genitori e i convenuti alla stregua di donazioni indirette.
Il calcolo della quota spettante all'erede legittimario sull'asse ereditario, infatti, presuppone la riunione (fittizia) anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Tale regime, ai sensi dell'art. 809 c.c. si estende anche alle liberalità eseguite con atti diversi da quelli previsti agli artt. 769 ss c.c..
Per donazioni indirette si intendono quei negozi che, similmente al contratto di donazione, perseguono il fine di arricchire un soggetto pagina 4 di 10 impoverendosi ma, diversamente dall'art. 769 c.c., sfruttando quale veicolo un negozio - spesso tipizzato dall'ordinamento per il perseguimento di altri fini - piegato al raggiungimento dell'obiettivo liberale. La particolare torsione cui è sottoposto un negozio sotto la spinta dell'animus donandi ( si pensi all'adempimento del terzo o alla compravendita mista con donazione) impone una complicata opera di ricostruzione del tipo negoziale a chi voglia far ricadere una certa operazione sotto il regime delle donazioni. In particolare, si dovrà dimostrare – non solo l'avvenuta stipula del negozio ma soprattutto – la volontà (ultronea rispetto al contratto stipulato) di perseguire anche un fine liberale, raggiunto poi nell'arricchimento altrui per il tramite del proprio nocumento.
Il Tribunale ritiene che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla attrice.
In particolare, con riferimento al contratto di comodato che i genitori della aveva stipulato con durato per Parte_1 CP_1
oltre 20 anni, si deve premettere che tale negozio è per legge gratuito. La sola stipula di tale contratto, senza alcuna corresponsione fra le parti, non può per ciò bastare ad inquadrarlo nel novero delle donazioni indirette. D'altra parte, il legislatore non regolamenta il comodato fra le liberalità, immaginandolo piuttosto come uno strumento di gestione della proprietà, espressione delle facoltà di godimento e disposizione del proprio bene. La finalità primaria perseguita col comodato, infatti, è quella di gestire un bene indirettamente, ossia avvalendosi dell'opera del comodatario, che al contempo utilizza il bene (senza comunque poterne modificare la destinazione). Affinché il comodato persegua anche la finalità liberale, come è astrattamente possibile, è necessario che le parti pieghino tale strumento a questa finalità, che era onere della parte attrice pagina 5 di 10 allegare e dimostrare. si è invece limitata ad Parte_1
affermare che tale contratto intercorse fra le parti e che perciò
[...]
si sarebbe indebitamente arricchito nei confronti dei genitori, CP_1
impoveritosi per non aver mai preteso un canone di locazione per il suddetto immobile. Tuttavia, si ribadisce, il contratto di comodato è tipicamente gratuito, ma per ciò solo non anche liberale. Il fatto di aver perso la possibilità di locare l'immobile, d'altra parte, non costituisce un danno per i genitori dell'attrice: la generica possibilità di locare un immobile non costituisce un danno, non ammettendo il nostro ordinamento il danno in re ipsa.
A proposito della iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Empoli, cui i genitori hanno acconsentito come garanzia per il mutuo contratto dalla sig.ra , sono opportune le seguenti precisazioni. Controparte_2
Sebbene non sia in astratto escluso che il terzo datore di ipoteca agisca per spirito di liberalità, il contratto col quale un terzo concede alla parte mutuataria una garanzia reale non è disciplinato dal codice fra quelli stipulati animus donandi. Dunque, affinché venga inquadrato fra le donazioni indirette, sarà onere dell'attore dimostrare la finalità liberale perseguita, l'arricchimento realizzato e il nocumento subito. Tali prove non sono state fornite da , che si è limitata ad allegare Parte_1
– nonostante le altrui contestazioni – che tale negozio avesse finito per pregiudicare i propri genitori che avrebbero potuto concedere la garanzia a titolo oneroso. Senonché, così ragionando la parte è anche incorsa in un errore logico, ritenendo di individuare il requisito dell'impoverimento nel mancato guadagno, quando invece esso corrisponde alla perdita subita: a rilevare, cioè, anche ai fini della quantificazione del valore da computare nell'asse, non è il prezzo che avrebbero potuto pretendere se avessero concesso la garanzia a titolo pagina 6 di 10 oneroso, ma la perdita che hanno subito concretamente concedendo la garanzia (così come l'hanno concessa). Ovvero, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare la perdita del potere di disporre pienamente del bene ipotecato subita dai genitori, ad esempio, ai fini dell'accesso al credito o in funzione di una possibile compravendita poi sfumata a causa del gravame presente sul bene. Ne consegue il mancato pieno assolvimento ad opera dell'attrice dell'onere probatorio su di lei gravante.
3. La predetta riflessione rende superfluo qualunque ragionamento in merito alla intervenuta usucapione del bene immobile oggetto di comodato ad opera di (all'evidenza da escludersi CP_1
sussistendo un titolo costituito dal comodato) o di riqualificazione di esso alla stregua del c.d. vitalizio alimentare. In ogni caso, vale la pena di evidenziare che, trattandosi di domande e allegazioni proposte oltre i termini decadenziali previsti dal codice, a nulla rilevando l'intervenuta riassunzione del processo a seguito della sua interruzione, esse sono da considerarsi come inammissibili.
4. Liberato il campo dalle donazioni indirette, non adeguatamente dimostrate, si tratta di valutare se, alla luce delle sole disposizioni testamentarie e della relazione peritale, sia ravvisabile una lesione della legittima spettante a . Parte_1
Secondo il CTU (pagina 26 della relazione finale), il valore dei beni di proprietà di all'apertura della successione ammontava a Persona_1
euro 46.882,07 (comprensivi di euro 6.000,00 di passività per il terreno sito in Empoli in Via del Pino), cui vanno aggiunti euro 7.911,90 come liquidità residua, per un totale complessivo di euro 54.793,97. pagina 7 di 10 All'apertura della successione, dato il coniuge al tempo superstite, spettava alla attrice la quota di 2/4 diviso tre fratelli (ex art. 542 c.c.), pari a euro 9.132,33.
In merito alla successione di a pag. 27 della relazione Persona_2
finale del CTU si legge che il valore dei beni nell'asse è pari a euro
58.489,30, cui deve essere aggiunta la quota di eredità devolutale dalla successione del marito , deceduto pochi mesi prima, pari a Persona_1
euro 13.698,49, per un totale complessivo di euro 72.187,79. In tale caso, la quota spettante all'attrice è pari a 2/3 (ex art. 537 c.c.) diviso i tre fratelli, pari a euro 16.041,73.
Secondo i testamenti pubblicati, il sig. avrebbe lasciato a Persona_1
“tutti i beni di mia proprietà siti in Montemitro Parte_1
costituiti da casa di abitazione e da vari terreni” e la sig.ra Persona_2
“ lascio a mio figlia tutti i beni di mia proprietà siti in Montemitro Pt_1
costituiti in locale e terreni”.
Ora, per quanto non sia rintracciabile alcuna casa di abitazione fra i beni del de cuius in Montemitro, anche solo considerando i terreni (costituiti da seminativo, vigneto, uliveto e pascolo) per il CTU essi hanno un valore di circa euro 16.507,07, nettamente superiore rispetto alla quota di successione necessaria spettante alla . A proposito della Parte_1
successione della madre, invece, i terreni in Montemitro sono stati stimati in euro 18.614,30 (pag. 22 della relazione finale del CTU), così da garantire anche essi il rispetto della quota di legittima che l'ordinamento riserva all'erede legittimario a norma dell'art. 537 c.c..
In conclusione, non è ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima nel caso di specie, essendo stata ampiamente rispettata la quota che l'ordinamento garantisce all'erede legittimario, nel concorso con altri legittimari. pagina 8 di 10 5.In merito alla domanda di condanna alla cancellazione della ipoteca iscritta sul bene caduto in successione a vantaggio di , Controparte_2
alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun interesse che legittimi l'attrice alla proposizione di questa domanda, trattandosi di bene legittimamente devoluto mortis causa alla convenuta.
6. La domanda di condanna della parte convenuta alla Parte_1
restituzione alla parte attrice della somma di € 435,00 è meritevole di accoglimento in quanto in atti vi è la prova che l'attrice ha provveduto a pagare per intero le spese di registrazione dei testamenti.
7. In punto di spese, considerata la soccombenza di parte attrice sulle domande ad eccezione della richiesta di rimborso delle spese di registrazione dei testamenti da parte di e la Controparte_2
soccombenza delle signore e a Persona_3 Controparte_3
proposito della domanda tardiva di accertamento dell'usucapione cui si è associata anche , si ritiene di condannare l'attrice alla Parte_2
refusione delle spese processuali nei confronti delle parti convenute per
2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, rigetta nel merito la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima;
rigetta, in quanto inammissibile perché tardiva, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, formulata da Persona_3
e ;
[...] Controparte_3
rigetta la domanda di condanna alla cancellazione della ipoteca iscritta;
pagina 9 di 10 accoglie la domanda di condanna di al rimborso della Controparte_2
somma di € 435,00 in favore di;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella Parte_1
misura di due terzi – previa compensazione nella misura di un terzo che si liquidano in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge in favore di ciascuna parte convenuta.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025 su relazione della dott. Polidori.
Firenze, 27 novembre 2025
La Presidente Il giudice relatore
Dott. Silvia Governatori Dott. Claudia Polidori
pagina 10 di 10