Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21821/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/06/2024 e vertente
TRA C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita CE (TP) in data 21/01/1976
Residenza VIA LITTA MODIGNANI ALESSANDRO N. 103 MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. LUONGO PIERGIORGIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
), CP_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita TUNISIA in data 15/03/1971
Residenza i VIA LITTA MODIGNANI ALESSANDRO N. 103 MILANO
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO:
Controparte_3
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 27 maggio 2025
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.10.2001 ad Ariana (Tunisia) e trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Borgomanero (NO) in data 01.12.2001 CP
(atto. n. 27-p. II - serie C - anno 2001) tra i sig.ri Pt_1 e
I coniugi hanno contratto matrimonio in Tunisia il 23/10/2001, atto trascritto presso il Comune di
BORGOMANERO (NO) (anno 2001, atto n27, parte II, serie C).
Dal matrimonio è nato Per_1 nato il [...] maggiorenne e dato in adozione ad altra famiglia
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 20 gennaio 2004 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 391/2004 emessa dal Tribunale Ordinario di Novara il 13 maggio 2004
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27 maggio 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di CP_1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Non vedo mio marito dal 2004.
Non so niente di lui mi voglio solo divorziare
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato ed ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 20 gennaio 2004, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 391/2004 emessa dal Tribunale Ordinario di Novara il 13 maggio
2004 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 13/06/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21821 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1 e CP_1 in
Tunisia il 23/10/2001, atto trascritto presso il Comune di BORGOMANERO (NO) (anno
2001, atto n27, parte II, serie C).
2. Nulla sulle spese
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGOMANERO
(NO), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 magio 2025
Il PresidenteIl Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo