Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2024, proposto da
Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Colleverde S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'inadempimento della Colleverde S.r.l. a quanto previsto dalla Convenzione urbanistica stipulata in data 13 giugno 2006, integrata dall'Atto del 26 febbraio 2008;
e per la conseguente condanna
della Colleverde S.r.l. al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto di tale inadempimento nella misura pari ad € 2.073.877,60, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
nonché per la pronuncia ex art. 2932 c.c.
di trasferimento coattivo in favore del Comune di Viterbo delle aree individuate alle particelle 512, 564, 573, 575, 578, 579, 845, 847, 856, 861, 864, 962 e 963 del foglio 146, con trascrizione dell'emananda sentenza presso il competente Ufficio del Territorio a spese della Società cedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. NI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con atto depositato in data 9 luglio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e, pertanto, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RR | CE AR |
IL SEGRETARIO