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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 808 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 12/12/1975, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1
Via Marchese di Villabianca n.98, presso lo studio dell'avv. Ciriminna Riccardo che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/01/1964, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n.98, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta
Mondino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso;
quindi il Presidente, ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)Richiesta di separazione personale dei coniugi.
I SI.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 CP_1
2)Condizioni reddituali dei coniugi
Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti, per tale ragione, nessuno dei due coniugi dovrà mantenere l'altro.
3)Affidamento delle figlie minori.
Per quanto concerne le figlie minori e saranno affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, SI.ra . Parte_1
Nulla si chiede di disporsi in relazione alla figlia , in quanto ha raggiunto la maggiore Persona_3 età.
4)Regime di visita e piano genitoriale
In merito al regime di visita delle figlie minori e , si deposita la proposta di Persona_1 Persona_2 piano genitoriale (doc.3).
Il Sig. avrà il diritto di vedere le figlie minori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi CP_1
e le eSIenze di studio delle figlie, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
Nei week-end a settimane alterne (la prima e la terza di ogni mese), le figlie minori verranno prelevate il sabato alle ore 16:00 dall'abitazione materna, pernotteranno col padre e rientreranno nel domicilio della madre, la domenica alle ore 21:00.
Per le vacanze natalizie e di fine anno, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, dal
24 al 28 dicembre, o alternativamente, dal 29 Dicembre fino al 2 Gennaio di ogni anno (dalle 8.30 alle 20).
Per le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, dal 24 al 28 dicembre, o alternativamente, dal 29 Dicembre fino al 2 Gennaio di ogni anno (dalle 8.30 alle 20).
Per le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, ad anni alterni dalla vigilia di Pasqua sino alla sera del giorno di Pasqua (dalle ore 8.30 alle 20); mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino alla Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i coniugi.
2 Per le vacanze estive le figlie minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni dal 25 luglio al 10 agosto, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5)In ordine al mantenimento delle figlie
Il SI. verserà la somma di €. 450,00 (€.150,00 cadauno) a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, da corrispondere al genitore IL , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal deposito del ricorso.
La retta scolastica della scuola privata frequentata dalle figlie sarà suddivisa al 50% e 50% tra i genitori e le spese straordinarie, saranno suddivise in ragione del 50% cadauno, secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale, l'assegno unico universale INPS sarà richiesto e percepito dalla SI.ra , nella misura del 100%. Parte_1
6)Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita a Palermo in via Lo Bianco Antonino n.4, sarà assegnata alla SI.ra
[...]
, in ragione del domicilio prevalente delle figlie. Pt_1
Per tale ragione, il SI. , si impegna a lasciare la casa coniugale entro giorni Controparte_1
30 dalla sottoscrizione del presente accordo.
***
Marito e moglie si danno l'uno all'altro il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, daranno immediata attuazione alle presenti condizioni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/09/2004 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Piana degli Albanesi al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2004).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 808 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 12/12/1975, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1
Via Marchese di Villabianca n.98, presso lo studio dell'avv. Ciriminna Riccardo che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 04/01/1964, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n.98, presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta
Mondino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso;
quindi il Presidente, ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)Richiesta di separazione personale dei coniugi.
I SI.ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_1 CP_1
2)Condizioni reddituali dei coniugi
Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti, per tale ragione, nessuno dei due coniugi dovrà mantenere l'altro.
3)Affidamento delle figlie minori.
Per quanto concerne le figlie minori e saranno affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, SI.ra . Parte_1
Nulla si chiede di disporsi in relazione alla figlia , in quanto ha raggiunto la maggiore Persona_3 età.
4)Regime di visita e piano genitoriale
In merito al regime di visita delle figlie minori e , si deposita la proposta di Persona_1 Persona_2 piano genitoriale (doc.3).
Il Sig. avrà il diritto di vedere le figlie minori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi CP_1
e le eSIenze di studio delle figlie, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
Nei week-end a settimane alterne (la prima e la terza di ogni mese), le figlie minori verranno prelevate il sabato alle ore 16:00 dall'abitazione materna, pernotteranno col padre e rientreranno nel domicilio della madre, la domenica alle ore 21:00.
Per le vacanze natalizie e di fine anno, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, dal
24 al 28 dicembre, o alternativamente, dal 29 Dicembre fino al 2 Gennaio di ogni anno (dalle 8.30 alle 20).
Per le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, dal 24 al 28 dicembre, o alternativamente, dal 29 Dicembre fino al 2 Gennaio di ogni anno (dalle 8.30 alle 20).
Per le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie minori, ad anni alterni dalla vigilia di Pasqua sino alla sera del giorno di Pasqua (dalle ore 8.30 alle 20); mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino alla Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i coniugi.
2 Per le vacanze estive le figlie minori potranno trascorrere con il padre 15 giorni dal 25 luglio al 10 agosto, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5)In ordine al mantenimento delle figlie
Il SI. verserà la somma di €. 450,00 (€.150,00 cadauno) a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, da corrispondere al genitore IL , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal deposito del ricorso.
La retta scolastica della scuola privata frequentata dalle figlie sarà suddivisa al 50% e 50% tra i genitori e le spese straordinarie, saranno suddivise in ragione del 50% cadauno, secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale, l'assegno unico universale INPS sarà richiesto e percepito dalla SI.ra , nella misura del 100%. Parte_1
6)Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita a Palermo in via Lo Bianco Antonino n.4, sarà assegnata alla SI.ra
[...]
, in ragione del domicilio prevalente delle figlie. Pt_1
Per tale ragione, il SI. , si impegna a lasciare la casa coniugale entro giorni Controparte_1
30 dalla sottoscrizione del presente accordo.
***
Marito e moglie si danno l'uno all'altro il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, daranno immediata attuazione alle presenti condizioni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/09/2004 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Piana degli Albanesi al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2004).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 10 dicembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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