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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1521/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Rende Via G. Verdi, 24 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Veltri Loredana (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pizzo, Via Nazionale, 7, presso l'avv. Giuseppe Sardanelli (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione ferie Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 5/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di essere dipendente di a far data dal 26- Controparte_1
03-1988, con mansione di operatore d'esercizio, inquadrato al livello 183 del CCNL Autoferrotranvieri;
II) di avere diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie godute in misura pari a quella corrisposta durante le giornate di lavoro effettivamente svolto, con conseguente condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze stipendiali a partire dal mese di luglio 2007 (Accordo del 11/06/2007), fino al 30 giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
III) nel periodo di godimento delle ferie, la retribuzione corrisposta è stata inferiore a quella dovuta, in quanto non sono stati
1 considerati nella base di calcolo alcuni elementi retributivi, fissi e continuativi, (Eras A ed Eras B e Turni avvicendati) che, invece, sono corrisposti per le giornate di effettivo lavoro in base alla mansione svolta, secondo avvicendamenti e turnazioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…Voglia l'ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di trattazione ex art. 420 c.p.c., rigettata ogni contraria eccezione, difesa e conclusione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da luglio 2007 a giugno 2022, condannare in p.l.r. pt a Controparte_1 corrispondere al lavoratore, a titolo di differenze retributive, la cifra di euro 14.462,26€ come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi-con maggiorazione di legge, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti- da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando il credito vantato dal ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, 3°co. Cost., dall'art.2109, 2°co.c.c., dall'art. 10, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare il disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155). L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. La normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità
2 della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Ciò posto, si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216) - con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione - ha statuito che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). L'assunto, che per i giorni eccedenti il numero di 28, l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva in oggetto non garantisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti. In ordine all'an debeatur dell'azionata pretesa deve essere, dunque, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale dell Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B), come di seguito individuate. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale ha contestato i conteggi effettuati da parte ricorrente, eccependo, in primo luogo, la prescrizione parziale delle differenze retributive rivendicate e assumendo, poi, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore. In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva quanto segue: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246). Nel caso di specie, non essendo prescritte al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) le pretese di parte ricorrente (decorrenti dal luglio 2007), alcuna prescrizione è maturata. Tale eccezione, dunque, in quanto infondata, va rigettata. Diversamente, è meritevole di accoglimento la domanda formulata da parte resistente di riduzione delle somme richieste per le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui, in ragione dell'orientamento espresso dalla S.C., sopra enunciato. Le somme dovute dalla resistente devono essere, dunque, parametrate sui giorni di ferie goduti dalla parte ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui.
3. In ragione delle contestazioni delle parti è stata disposta ed espletata CTU tecnica. Dalla consulenza contabile è emerso che: ” includendo nella retribuzione feriale tutte le voci continuative indicate dal Giudice (anche con riferimento ad ERAS A, ERAS B, indennità di turno avvicendato) e applicando il limite massimo di 28 giorni di ferie maturati per ciascun
3 anno, al ricorrente spettano complessivamente € 13.615,75, come risultante dalla tabella riepilogativa sopra riportata e dalle schede analitiche allegate”. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame tecnico ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, essendo rimasto privo di valide contestazioni ed avendo il CTU operato facendo corretto riferimento alla disciplina collettiva che regolamenta il rapporto tra le parti. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme non dovute, e quello del perito dalle somme per turni avvicendati (€ 215,80) – in quanto non oggetto di domanda - deve essere ritenuto accertato il diritto del prestatore, odierno ricorrente, alla corresponsione per il periodo di interesse della somma di € 13.399,95, che tiene conto, per l'eras A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere, e per l'Eras B dei valori individuati per ciascun anno, come da elaborato peritale da intendersi ivi integralmente trascritto. Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane annue, è stata esclusa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dalle voci in oggetto con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento del predetto importo, rivalutato oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
4. In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese sono compensate in misura paria ad un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di ambo le parti nella misura del 50% per ciascuna, ritenuto che la CTU ha riconosciuto la sussistenza della domanda, riducendone l'entità rispetto a quella domandata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 13.399,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- compensa per un 1/2 le spese di lite e condanna, per la parte restante, Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, delle spese liquidate in
[...] complessivi 1.000,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore della procuratrice avv. Loredana Veltri, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di ambo le parti, in misura pari al 50% per ciascuna, le spese della consulenza tecnica esperita già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Rende Via G. Verdi, 24 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Veltri Loredana (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pizzo, Via Nazionale, 7, presso l'avv. Giuseppe Sardanelli (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione ferie Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 5/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di essere dipendente di a far data dal 26- Controparte_1
03-1988, con mansione di operatore d'esercizio, inquadrato al livello 183 del CCNL Autoferrotranvieri;
II) di avere diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie godute in misura pari a quella corrisposta durante le giornate di lavoro effettivamente svolto, con conseguente condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze stipendiali a partire dal mese di luglio 2007 (Accordo del 11/06/2007), fino al 30 giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
III) nel periodo di godimento delle ferie, la retribuzione corrisposta è stata inferiore a quella dovuta, in quanto non sono stati
1 considerati nella base di calcolo alcuni elementi retributivi, fissi e continuativi, (Eras A ed Eras B e Turni avvicendati) che, invece, sono corrisposti per le giornate di effettivo lavoro in base alla mansione svolta, secondo avvicendamenti e turnazioni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…Voglia l'ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di trattazione ex art. 420 c.p.c., rigettata ogni contraria eccezione, difesa e conclusione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da luglio 2007 a giugno 2022, condannare in p.l.r. pt a Controparte_1 corrispondere al lavoratore, a titolo di differenze retributive, la cifra di euro 14.462,26€ come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi-con maggiorazione di legge, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti- da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando il credito vantato dal ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, 3°co. Cost., dall'art.2109, 2°co.c.c., dall'art. 10, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare il disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155). L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. La normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità
2 della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Ciò posto, si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216) - con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione - ha statuito che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). L'assunto, che per i giorni eccedenti il numero di 28, l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva in oggetto non garantisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti. In ordine all'an debeatur dell'azionata pretesa deve essere, dunque, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale dell Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B), come di seguito individuate. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale ha contestato i conteggi effettuati da parte ricorrente, eccependo, in primo luogo, la prescrizione parziale delle differenze retributive rivendicate e assumendo, poi, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore. In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva quanto segue: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246). Nel caso di specie, non essendo prescritte al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) le pretese di parte ricorrente (decorrenti dal luglio 2007), alcuna prescrizione è maturata. Tale eccezione, dunque, in quanto infondata, va rigettata. Diversamente, è meritevole di accoglimento la domanda formulata da parte resistente di riduzione delle somme richieste per le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui, in ragione dell'orientamento espresso dalla S.C., sopra enunciato. Le somme dovute dalla resistente devono essere, dunque, parametrate sui giorni di ferie goduti dalla parte ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui.
3. In ragione delle contestazioni delle parti è stata disposta ed espletata CTU tecnica. Dalla consulenza contabile è emerso che: ” includendo nella retribuzione feriale tutte le voci continuative indicate dal Giudice (anche con riferimento ad ERAS A, ERAS B, indennità di turno avvicendato) e applicando il limite massimo di 28 giorni di ferie maturati per ciascun
3 anno, al ricorrente spettano complessivamente € 13.615,75, come risultante dalla tabella riepilogativa sopra riportata e dalle schede analitiche allegate”. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame tecnico ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, essendo rimasto privo di valide contestazioni ed avendo il CTU operato facendo corretto riferimento alla disciplina collettiva che regolamenta il rapporto tra le parti. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme non dovute, e quello del perito dalle somme per turni avvicendati (€ 215,80) – in quanto non oggetto di domanda - deve essere ritenuto accertato il diritto del prestatore, odierno ricorrente, alla corresponsione per il periodo di interesse della somma di € 13.399,95, che tiene conto, per l'eras A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere, e per l'Eras B dei valori individuati per ciascun anno, come da elaborato peritale da intendersi ivi integralmente trascritto. Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane annue, è stata esclusa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dalle voci in oggetto con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento del predetto importo, rivalutato oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
4. In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese sono compensate in misura paria ad un mezzo e per la restante parte seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di ambo le parti nella misura del 50% per ciascuna, ritenuto che la CTU ha riconosciuto la sussistenza della domanda, riducendone l'entità rispetto a quella domandata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 13.399,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- compensa per un 1/2 le spese di lite e condanna, per la parte restante, Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, delle spese liquidate in
[...] complessivi 1.000,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore della procuratrice avv. Loredana Veltri, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di ambo le parti, in misura pari al 50% per ciascuna, le spese della consulenza tecnica esperita già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 18/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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