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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5623/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
INFERIORE il 20/01/1959, elettivamente domiciliato in VIA MONTICELLI N.9 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. ONroparte_1
15, Partita IVA , , C.F. e n. d'iscrizione del Registro P.IVA_1 delle Imprese di Bergamo n. , REA BG n. 345283, P.IVA_2 appartenente al ONroparte_2 in persona del procuratore speciale dott. che ONroparte_3 rappresenta in giudizio la in virtù di procura del ONroparte_1
6/3/2017 per atto notar di Bergamo, rep.n. 30582, Per_1 racc.n. 2586, rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall' avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 domicilio digitale del proprio difensore
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 premetteva quanto segue: ON
- di aver stipulato con la 24/7 , un contratto di Cessione CP_4 del quinto n. 343216, tramite la società mandataria Ktesios spa, in liquidazione;
ON
- con raccomandata del 10/04/2012, la 24/7 , CP_4 comunicava la “revoca di mandato e procura a ONroparte_5
e modifica delle modalità di versamento delle quote
[...] ON mensili e delle somme dovute a 24/7 ”; CP_4
- con raccomandata del 21/09/2012, si comunicava il conferimento a del ramo d'azienda di 24/7 ONroparte_1 CP_4 ON ;
- a far data dall'1/7/2012, è subentrata nella ONroparte_1 titolarità e nella gestione del ramo d'azienda.
Tanto premesso, parte attrice eccepiva: a) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni economiche applicate al rapporto finanziario oggetto del giudizio (TAN e TAEG) e l'usurarietà delle condizioni economiche accertate e/o realmente applicate nonché addebitate all'attore; b) la violazione del principio di corrispondenza del tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, stante la mancata indicazione nel TAEG pattuito di diversi costi sostenuti dal cliente, quali spese di intermediazione finanziaria e interessi moratori, in violazione dell'art. 117 c. 6 del TUB;
c) la responsabilità della banca per aver agito in mala fede;
d) la previsione del tasso effettivo globale in violazione della L. 108/96; e) l'illegittima attuazione dell'anatocismo nel relativo piano di ammortamento con annessi costi non comprensivi nel calcolo del TAEG.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto per la determinazione degli interessi e il superamento tasso soglia ex lege 108/96 e, per l'effetto, di
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati nel corso dell'intero rapporto;
2) di accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_6 convenuta delle regole di correttezza e buona fede;
3) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 II co. Cc, della legge 147/2013 nonché dell'art. 125 bis TUB, delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione di interessi applicati al corso dell'intero rapporto e per l'effetto, di dichiarare la inefficacia di ogni qualsivoglia addebito e capitalizzazione di interessi;
4) di accertare e dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti;
5) di determinare il tasso Annuo Effettivo Globale (taeg) del rapporto bancario attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla Legge 108/96;
6) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese e commissioni e competenze;
7) di accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in centrale rischi. Con vittoria di spese e compensi.
In data 23/1/2018, si costituiva eccependo: ONroparte_1
a) la legittimità del tasso effettivo globale applicato (in aggiunta al TAN contrattuale del 3,70 %, considerando tutte le spese e oneri accessori, si giunge ad un TAEG del 7,23% e un TEG del 7,16%, al di sotto del tasso soglia riferito alla categoria creditizia “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, oltre 5.000,00 euro”, pari al 17,60%); b) la mancanza di elementi comprovanti l'usura soggettiva;
c) l'espressa indicazione sia del TAEG che del TEG nel contratto di finanziamento, pari rispettivamente al 7,23% e 7,16%. d) la circostanza che, sebbene il contratto di finanziamento, prevedesse un piano di rimborso alla “francese”, gli interessi per ciascuna rata erano stati calcolati sulla quota capitale residua non comprensiva di interessi;
e) la natura meramente esplorativa della CTU contabile richiesta.
Concludeva, pertanto, parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, il giudice formulava
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 una proposta conciliativa, che veniva accettata dalla sola convenuta.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. La domanda è infondata e va rigettata. Risulta prodotto in atti il contratto, stipulato in data 9/11/2010. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come rilevato dal CTU, il TAEG pattuito del 7,23% è pari a quello realmente applicato. Il TEG contrattualmente previsto è pari al 7,16% ed è inferiore al tasso soglia del 17,49%, con esclusione dell'usurarietà. Il TEG determinato “inglobando” la polizza rischio impiego è pari al 7,51529% e, sebbene inferiore al tasso soglia, è superiore al TEG previsto dal contratto, del 7,16%. Ciò si giustifica per il fatto che la polizza rischio impiego di € 763,02 è un onere sostenuto e anticipato dal soggetto finanziato e stipulato separatamente rispetto alla redazione del contratto (come pattuito alla pagina n. 1 del contratto) e quindi, escluso dal calcolo del TAEG ma incluso in quello del TEG. Il CTU, quindi, ha poi tenuto conto delle “spese erariali” per € 150,19%, mentre nelle Istruzioni di Banca d'Italia è indicato a pagina 14 che, sono escluse dal calcolo del TEG, “imposte e tasse”.
Per quanto riguarda gli interessi di mora pari al 3,70% come da contratto, sebbene non vi sia stata prova di addebito all'attore, gli stessi risultano inferiori al tasso soglia.
Sono pattuite le spese fisse di estinzione anticipata nella misura dell'1,00% sul debito residuo che si intende al netto della quota interessi ancora da maturare. Quindi, i termini di pattuizione ne
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 escludono gli effetti anatocistici nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Il CTU correttamente rileva la assenza di ogni forma di capitalizzazione illegittima in quanto: “Nessuna capitalizzazione di interessi è insita alla modalità del piano di rimborso alla francese, poiché come anche illustrato nella Tabella n. 3, la base di calcolo utilizzata dallo scrivente atta a determinare gli interessi per ciascuna rata è il “finanziato residuo” pari a 60.105,38 euro, ossia equivalente alla differenza tra il “debito totale” alla data di stipula di 72.000,00 euro e il totale interessi da corrispondere in 120 rate mensili pari a 11.894,62 euro così come da contratto.”
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5623/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI CP_7 Con
, ), pendente tra ,
[...] Parte_1 ONroparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € ONroparte_1
265,00 per spese ed € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU, liquidate nel corso del giudizio
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5623/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
INFERIORE il 20/01/1959, elettivamente domiciliato in VIA MONTICELLI N.9 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. ONroparte_1
15, Partita IVA , , C.F. e n. d'iscrizione del Registro P.IVA_1 delle Imprese di Bergamo n. , REA BG n. 345283, P.IVA_2 appartenente al ONroparte_2 in persona del procuratore speciale dott. che ONroparte_3 rappresenta in giudizio la in virtù di procura del ONroparte_1
6/3/2017 per atto notar di Bergamo, rep.n. 30582, Per_1 racc.n. 2586, rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall' avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 domicilio digitale del proprio difensore
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 premetteva quanto segue: ON
- di aver stipulato con la 24/7 , un contratto di Cessione CP_4 del quinto n. 343216, tramite la società mandataria Ktesios spa, in liquidazione;
ON
- con raccomandata del 10/04/2012, la 24/7 , CP_4 comunicava la “revoca di mandato e procura a ONroparte_5
e modifica delle modalità di versamento delle quote
[...] ON mensili e delle somme dovute a 24/7 ”; CP_4
- con raccomandata del 21/09/2012, si comunicava il conferimento a del ramo d'azienda di 24/7 ONroparte_1 CP_4 ON ;
- a far data dall'1/7/2012, è subentrata nella ONroparte_1 titolarità e nella gestione del ramo d'azienda.
Tanto premesso, parte attrice eccepiva: a) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni economiche applicate al rapporto finanziario oggetto del giudizio (TAN e TAEG) e l'usurarietà delle condizioni economiche accertate e/o realmente applicate nonché addebitate all'attore; b) la violazione del principio di corrispondenza del tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, stante la mancata indicazione nel TAEG pattuito di diversi costi sostenuti dal cliente, quali spese di intermediazione finanziaria e interessi moratori, in violazione dell'art. 117 c. 6 del TUB;
c) la responsabilità della banca per aver agito in mala fede;
d) la previsione del tasso effettivo globale in violazione della L. 108/96; e) l'illegittima attuazione dell'anatocismo nel relativo piano di ammortamento con annessi costi non comprensivi nel calcolo del TAEG.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto per la determinazione degli interessi e il superamento tasso soglia ex lege 108/96 e, per l'effetto, di
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati nel corso dell'intero rapporto;
2) di accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_6 convenuta delle regole di correttezza e buona fede;
3) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697, 1418 II co. Cc, della legge 147/2013 nonché dell'art. 125 bis TUB, delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione di interessi applicati al corso dell'intero rapporto e per l'effetto, di dichiarare la inefficacia di ogni qualsivoglia addebito e capitalizzazione di interessi;
4) di accertare e dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti;
5) di determinare il tasso Annuo Effettivo Globale (taeg) del rapporto bancario attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla Legge 108/96;
6) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese e commissioni e competenze;
7) di accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in centrale rischi. Con vittoria di spese e compensi.
In data 23/1/2018, si costituiva eccependo: ONroparte_1
a) la legittimità del tasso effettivo globale applicato (in aggiunta al TAN contrattuale del 3,70 %, considerando tutte le spese e oneri accessori, si giunge ad un TAEG del 7,23% e un TEG del 7,16%, al di sotto del tasso soglia riferito alla categoria creditizia “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, oltre 5.000,00 euro”, pari al 17,60%); b) la mancanza di elementi comprovanti l'usura soggettiva;
c) l'espressa indicazione sia del TAEG che del TEG nel contratto di finanziamento, pari rispettivamente al 7,23% e 7,16%. d) la circostanza che, sebbene il contratto di finanziamento, prevedesse un piano di rimborso alla “francese”, gli interessi per ciascuna rata erano stati calcolati sulla quota capitale residua non comprensiva di interessi;
e) la natura meramente esplorativa della CTU contabile richiesta.
Concludeva, pertanto, parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, il giudice formulava
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 una proposta conciliativa, che veniva accettata dalla sola convenuta.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. La domanda è infondata e va rigettata. Risulta prodotto in atti il contratto, stipulato in data 9/11/2010. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come rilevato dal CTU, il TAEG pattuito del 7,23% è pari a quello realmente applicato. Il TEG contrattualmente previsto è pari al 7,16% ed è inferiore al tasso soglia del 17,49%, con esclusione dell'usurarietà. Il TEG determinato “inglobando” la polizza rischio impiego è pari al 7,51529% e, sebbene inferiore al tasso soglia, è superiore al TEG previsto dal contratto, del 7,16%. Ciò si giustifica per il fatto che la polizza rischio impiego di € 763,02 è un onere sostenuto e anticipato dal soggetto finanziato e stipulato separatamente rispetto alla redazione del contratto (come pattuito alla pagina n. 1 del contratto) e quindi, escluso dal calcolo del TAEG ma incluso in quello del TEG. Il CTU, quindi, ha poi tenuto conto delle “spese erariali” per € 150,19%, mentre nelle Istruzioni di Banca d'Italia è indicato a pagina 14 che, sono escluse dal calcolo del TEG, “imposte e tasse”.
Per quanto riguarda gli interessi di mora pari al 3,70% come da contratto, sebbene non vi sia stata prova di addebito all'attore, gli stessi risultano inferiori al tasso soglia.
Sono pattuite le spese fisse di estinzione anticipata nella misura dell'1,00% sul debito residuo che si intende al netto della quota interessi ancora da maturare. Quindi, i termini di pattuizione ne
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 escludono gli effetti anatocistici nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Il CTU correttamente rileva la assenza di ogni forma di capitalizzazione illegittima in quanto: “Nessuna capitalizzazione di interessi è insita alla modalità del piano di rimborso alla francese, poiché come anche illustrato nella Tabella n. 3, la base di calcolo utilizzata dallo scrivente atta a determinare gli interessi per ciascuna rata è il “finanziato residuo” pari a 60.105,38 euro, ossia equivalente alla differenza tra il “debito totale” alla data di stipula di 72.000,00 euro e il totale interessi da corrispondere in 120 rate mensili pari a 11.894,62 euro così come da contratto.”
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5623/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI CP_7 Con
, ), pendente tra ,
[...] Parte_1 ONroparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € ONroparte_1
265,00 per spese ed € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU, liquidate nel corso del giudizio
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
N.R.G. 5623/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5