Articolo 16 della Legge 7 dicembre 1959, n. 1083
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 gennaio 1960
Art. 16.
Al personale del Corpo di polizia femminile di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, e' attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantegli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1960