Decreto decisorio 16 novembre 2011
Ordinanza collegiale 4 aprile 2022
Ordinanza collegiale 26 agosto 2022
Sentenza 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza collegiale 5 marzo 2024
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/05/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04162/2025REG.PROV.COLL.
N. 05384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2023, proposto da:
IU IC e TT IC, nella qualità di eredi di IO IC, rappresentate e difese dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 7811/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Nessun difensore è presente per le parti;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dal difensore della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso r.g. n. 6603/1994 proposto dinanzi al T.A.R. Campania il sig. IO IC impugnava il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 27 gennaio 1994, con il quale era stato annullato il nulla-osta paesaggistico del Comune di Boscoreale del 18 dicembre 1992, recante l’autorizzazione alla costruzione in via Andreulli di tre abitazioni a schiera, composte da un piano rialzato e un primo piano con sottostante seminterrato.
L’impugnativa era estesa alla conseguente ordinanza sindacale prot. n. 6086 del 23 marzo 1994, con cui venivano sospesi i lavori di realizzazione delle suddette abitazioni.
Deduceva le seguenti doglianze:
«- Violazione di legge, falsa applicazione della stessa e in ogni caso eccesso di potere ».
2. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimato Ministero della Cultura, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso.
3. - Con rituale atto di appello le sig.re IU IC e TT IC, nelle qualità di eredi dell’originario istante sig. IO IC, chiedevano la riforma della predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
« 1) Error in iudicando. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione. Violazione dell’art. 82 comma 9 DPR 616/77;
2) Ancora sull’error in iudicando. Illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Perplessità;
3) Illogicità della sentenza impugnata. Error in procedendo ».
4. - Resisteva al gravame il Ministero della Cultura, chiedendone il rigetto.
5. - Con ordinanza collegiale n. 2174 del 5 marzo 2024 il Consiglio di Stato disponeva incombenti istruttori nei seguenti termini:
«… Rilevato che secondo la prospettazione della parte appellante l’affermazione contenuta nell’impugnato D.M. di annullamento del nulla osta sindacale del 18 dicembre 1992, secondo cui detto ultimo provvedimento non avrebbe esternato gli argomenti idonei a esplicitare la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio per cui è causa, sarebbe errata;
Rilevato che lo stesso nulla osta sindacale del 18 dicembre 1992 si riferiva per relationem al verbale della Commissione beni ambientali presso il Comune di Boscoreale n. 53 del 16 dicembre 1992 il cui contenuto non sarebbe stato - secondo gli appellanti - visionato dal Ministero intimato;
Ritenuto necessario al fine del decidere acquisire il citato verbale della Commissione beni ambientali presso il Comune di Boscoreale n. 53 del 16 dicembre 1992;
Ritenuto altresì necessario che l’Amministrazione comunale di Boscoreale fornisca chiarimenti dettagliati in ordine al giudizio per cui è causa e depositi tutta la documentazione in suo possesso relativa al procedimento de quo;
Ritenuto che ai predetti adempimenti l’Amministrazione comunale debba provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare l’udienza pubblica di discussione alla data del 17 settembre 2024, impregiudicata ogni valutazione in rito, sul merito e sulle spese; …».
Con nota del 6 maggio 2024 il Comune evidenziava che il verbale del 16 dicembre 1992 non era stato reperito. In ogni caso non erano forniti i chiarimenti richiesti.
L’ordine istruttorio veniva reiterato con ordinanza collegiale n. 7766 del 25 settembre 2024, senza che a ciò seguisse una risposta.
6. - Con ordinanza istruttoria n. 1126 dell’11 febbraio 2025 questa Sezione disponeva verificazione con la seguente motivazione:
«… Rilevato che il Comune di Boscoreale (non costituito in giudizio) e il Ministero della Cultura, già Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni culturali, architettonici, archeologici, artistici e storici, Divisione II, e Soprintendenza per i Beni AA. AA. di Napoli non hanno ottemperato all’ordinanza della Sezione n. 7766 del 25 settembre 2024, non fornendo i richiesti documentati chiarimenti sui fatti di causa;
Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di ordinare al Prefetto di Napoli o a un suo funzionario delegato:
- di acquisire copia del verbale della Commissione Beni Culturali presso il Comune di Boscoreale n. 53 del 16 dicembre 1992 (alla cui motivazione rinvia per relationem il nulla osta sindacale del 18 dicembre 1992 annullato dall’impugnato decreto ministeriale);
- di verificare se l’area ove è sito l’immobile per cui è causa ricada o meno ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 in zona B del PRG del Comune di Boscoreale …».
7. - In data 13 marzo 2025 il verificatore incaricato provvedeva a depositare apposita relazione.
8. - All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa passava in decisione.
9. - L’appello è fondato secondo quanto di seguito osservato.
Invero, come condivisibilmente evidenziato con il secondo motivo di appello, l’area in cui è sito il fabbricato di proprietà della parte appellante ricade (all’atto del rilascio della licenza edilizia) e ricade tuttora (in quanto è in vigore il medesimo PRG) in zona B semintensiva esistente del Comune di Boscoreale (cfr. risultanze della disposta verificazione e attestazione del Comune di Boscoreale del 10 marzo 2025).
Tale circostanza è evincibile anche in base alla mera lettura della concessione edilizia n. 3 del 1993 (allegato n. 6 della produzione di parte appellante), la quale riporta espressamente quanto di seguito: “ Accertato che la richiesta costruzione ricade entro il perimetro della seguente tipologia di zona stabilito dal vigente PRGI: semintensiva esistente (zona B) ”.
Ne consegue l’inapplicabilità del potere di annullamento del Ministero previsto dall’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 (secondo cui “ Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione ”).
Tale disposizione esclude espressamente, per gli interventi edilizi rientranti in zona omogenea B, il nulla osta paesaggistico: “ Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ”.
Tale principio è stato da ultimo ribadito dal Giudice amministrativo campano (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 3484), con argomentazione che questo Collegio ritiene di condividere, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella di cui al presente appello:
«… Il comune di Boscoreale, con la nota del 25.02.2022, ha attestato che “L’area oggetto della concessione edilizia n. 9 del 18/01/1993, ubicata alla via Cangiani, rientrava (come rientra tuttora) in zona B semintensiva esistente del vigente PRGI; Il titolo edilizio in esame, dunque, quanto meno all’epoca del rilascio, rientrava nel regime di cui all’art. 82 del DPR 616/77 (come integrato dall’art. 1 del D.L. n. 312 del 1985 convertito in Legge n. 431 del 1985), essendo l’area in esame qualificata come zona “B”.
Il Collegio ha tentato, in più riprese, di ottenere conferma di quanto sopra dall’Amministrazione statale, che, tuttavia, non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento.
Deve pertanto ritenersi che quanto affermato dal Comune non abbia ragione di essere smentito.
L’art. 82 DPR 616/77 esclude espressamente, per gli interventi edilizi rientranti in zona omogenea B, il nulla osta paesaggistico (“il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”).
Acclarato che l’area in questione rientra in zona B del PRG del comune di Boscoreale, si applica l’art. 82, che esclude dal regime di tutela vincolistica generalizzata i beni che risultino ubicati nell'ambito di zone territoriali omogenee “A” e “B” dei piani urbanistici di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e nei casi in cui le relative parti del territorio comunale siano già inserite nei piani pluriennali di attuazione” (Cons. St., sez. VI, 19/10/2004, n. 6767).
Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell’art. 32 l. 1150/42 e dell’art. 4 l. 10/1977. …».
In tal senso si è espresso su fattispecie analoga T.a.r. Campania, Napoli, Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1411/2025.
10. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è fondato e va perciò accolto, con riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne discende l’assorbimento di ogni altra doglianza articolata dalla parte appellante.
11. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite, salvo le spese di verificazione, che vanno poste definitivamente a carico del Ministero della Cultura.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i censurati provvedimenti.
Spese compensate, salvo quelle di verificazione provvisoriamente liquidate con l’ordinanza collegiale n. 1126/2025 poste definitivamente a carico del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO