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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1983 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
LA GENERAL SERVICE S.R.L. (p.iva n. 01692880196), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI LUCIANO e dell'avv. MERLO CHRISTIAN con domicilio eletto in Milano alla
Via della Spiga n.15, presso lo Studio LC&P;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ABBATTISTA S.P.A. (p. iva n. 02564280101), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BASTIANON STEFANO, con domicilio eletto in Viale Duca d'Aosta 3 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. BASTIANON STEFANO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società la General Service s.r.l. ,in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 25 marzo 2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società Abbattista
s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 36584,78 oltre interessi e spese della procedura monitoria nonché euro 40 ex articolo 6 d.lgs. n.231/2002, quale corrispettivo per la fornitura di merci.
Ha eccepito, in particolare, l'insufficienza della prova del credito e comunque la inesistenza dello stesso disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto allegati in sede monitoria dalla controparte.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito il creditore opposto Abbattista s.p.a. prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo
96 c.p.c.
La causa, dopo la pronunzia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026;
cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ebbene nessuna contestazione è sollevata in relazione alla sussistenza di un rapporto commerciale tra le parti.
Parte opponente si limita a dedurre del tutto genericamente di aver contestato gli importi delle fatture per via telefonica deducendo che le quantità richieste e consegnate fossero diverse da quelle riportate nelle fatture.
Tuttavia, la quantità di merce consegnata emerge dai documenti di trasporto allegati da parte opposta le cui sottoscrizioni sono state in maniera del tutto generica disconosciute da parte opponente.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n° 7240/2019).
- 2 - Inoltre, secondo quanto, anche di recente, ribadito alla Suprema Corte, “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine,
inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato” (cfr. Cass. Civ. n. 17313 del 17.6.2021).
Nel caso di specie, la parte opponente si limita a disconoscere le firme apposte in calce a ogni documento prodotto dalla controparte in maniera talmente generica da non essere affatto idonea a privare di valore probatorio la documentazione relativa all'avvenuta consegna dei materiali da parte della società opposta, in assenza di ulteriori specificazioni circa la mancanza di riferibilità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti di trasporto con riferimento a coloro i quali sono stati indicati da Abbattista s.p.a. come i ricettori della merce.
Ed infatti nella comparsa di risposta la parte opposta ha specificamente indicato coloro che hanno ritirato la merce e la parte opponente non ha preso specifica posizione sul punto in sede di prima memoria integrativa.
D'altronde appare paradossale che la parte opponente disconosca la sottoscrizione di documenti di trasporto in relazione ai quali ha corrisposto parzialmente il prezzo.
Nessuna specificazione sul punto ha fornito la parte opponente in relazione a tale anomalia e cioè l'aver disconosciuto una sottoscrizione apposta in calce ad un documento di trasporto relativo a merce che è stata in parte pagata.
Se effettivamente non fosse stata apposta la firma da parte di nessun addetto della parte opponente in calce al documento di trasporto neanche la merce che è stata pagata sarebbe stata consegnata in quanto inclusa nello stesso documento di trasporto in relazione al quale la parte ha disconosciuto la sottoscrizione.
Infine, va osservato che parte opponente si è opposta alla istanza ex articolo 210 c.p.c. formulata da parte opposta e volta all'esibizione delle scritture contabili ritenendola superflua ma non contestando che effettivamente le fatture oggetto di giudizio fossero annotate nelle proprie scritture contabili.
Ebbene, sul punto, come affermato dalla Cassazione con sentenza n.3581/2024, si osserva che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Alla luce di tali motivazioni deve dunque ritenersi provato in giudizio il credito ingiunto dalla parte opposta con la conseguenza che le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Rilevato dunque che a fronte della fornitura di merce, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta va osservato quanto segue.
- 3 - Nel caso di specie la condotta processuale dell'opponente merita la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta in quanto la parte opponente ha messo in dubbio l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente giudizio nonostante abbia pagato una parte della merce indicata nei documenti di trasporto in relazione ai quali ha disconosciuto la sottoscrizione e senza che prima del presente giudizio abbia mosso la benchè minima contestazione sulla rituale ricezione della merce fornita.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
- 4 - Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da La General Service s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 25 marzo 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 441/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna La General Service s.r.l. al pagamento, in favore di Abbattista s.p.a., delle spese di lite liquidate in complessivi 3.387,00 €, oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna La General Service s.r.l., ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore di Abbattista s.p.a. che liquida in complessivi 3.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
4) condanna la General Service s.r.l. ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma pari ad euro 1.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1983 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
LA GENERAL SERVICE S.R.L. (p.iva n. 01692880196), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI LUCIANO e dell'avv. MERLO CHRISTIAN con domicilio eletto in Milano alla
Via della Spiga n.15, presso lo Studio LC&P;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ABBATTISTA S.P.A. (p. iva n. 02564280101), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BASTIANON STEFANO, con domicilio eletto in Viale Duca d'Aosta 3 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. BASTIANON STEFANO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società la General Service s.r.l. ,in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 25 marzo 2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società Abbattista
s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 36584,78 oltre interessi e spese della procedura monitoria nonché euro 40 ex articolo 6 d.lgs. n.231/2002, quale corrispettivo per la fornitura di merci.
Ha eccepito, in particolare, l'insufficienza della prova del credito e comunque la inesistenza dello stesso disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto allegati in sede monitoria dalla controparte.
Ha chiesto, dunque, l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito il creditore opposto Abbattista s.p.a. prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo
96 c.p.c.
La causa, dopo la pronunzia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026;
cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ebbene nessuna contestazione è sollevata in relazione alla sussistenza di un rapporto commerciale tra le parti.
Parte opponente si limita a dedurre del tutto genericamente di aver contestato gli importi delle fatture per via telefonica deducendo che le quantità richieste e consegnate fossero diverse da quelle riportate nelle fatture.
Tuttavia, la quantità di merce consegnata emerge dai documenti di trasporto allegati da parte opposta le cui sottoscrizioni sono state in maniera del tutto generica disconosciute da parte opponente.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. n° 7240/2019).
- 2 - Inoltre, secondo quanto, anche di recente, ribadito alla Suprema Corte, “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine,
inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato” (cfr. Cass. Civ. n. 17313 del 17.6.2021).
Nel caso di specie, la parte opponente si limita a disconoscere le firme apposte in calce a ogni documento prodotto dalla controparte in maniera talmente generica da non essere affatto idonea a privare di valore probatorio la documentazione relativa all'avvenuta consegna dei materiali da parte della società opposta, in assenza di ulteriori specificazioni circa la mancanza di riferibilità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti di trasporto con riferimento a coloro i quali sono stati indicati da Abbattista s.p.a. come i ricettori della merce.
Ed infatti nella comparsa di risposta la parte opposta ha specificamente indicato coloro che hanno ritirato la merce e la parte opponente non ha preso specifica posizione sul punto in sede di prima memoria integrativa.
D'altronde appare paradossale che la parte opponente disconosca la sottoscrizione di documenti di trasporto in relazione ai quali ha corrisposto parzialmente il prezzo.
Nessuna specificazione sul punto ha fornito la parte opponente in relazione a tale anomalia e cioè l'aver disconosciuto una sottoscrizione apposta in calce ad un documento di trasporto relativo a merce che è stata in parte pagata.
Se effettivamente non fosse stata apposta la firma da parte di nessun addetto della parte opponente in calce al documento di trasporto neanche la merce che è stata pagata sarebbe stata consegnata in quanto inclusa nello stesso documento di trasporto in relazione al quale la parte ha disconosciuto la sottoscrizione.
Infine, va osservato che parte opponente si è opposta alla istanza ex articolo 210 c.p.c. formulata da parte opposta e volta all'esibizione delle scritture contabili ritenendola superflua ma non contestando che effettivamente le fatture oggetto di giudizio fossero annotate nelle proprie scritture contabili.
Ebbene, sul punto, come affermato dalla Cassazione con sentenza n.3581/2024, si osserva che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Alla luce di tali motivazioni deve dunque ritenersi provato in giudizio il credito ingiunto dalla parte opposta con la conseguenza che le doglianze formulate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Rilevato dunque che a fronte della fornitura di merce, la parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta va osservato quanto segue.
- 3 - Nel caso di specie la condotta processuale dell'opponente merita la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta in quanto la parte opponente ha messo in dubbio l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente giudizio nonostante abbia pagato una parte della merce indicata nei documenti di trasporto in relazione ai quali ha disconosciuto la sottoscrizione e senza che prima del presente giudizio abbia mosso la benchè minima contestazione sulla rituale ricezione della merce fornita.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
- 4 - Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da La General Service s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 25 marzo 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 441/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna La General Service s.r.l. al pagamento, in favore di Abbattista s.p.a., delle spese di lite liquidate in complessivi 3.387,00 €, oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna La General Service s.r.l., ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore di Abbattista s.p.a. che liquida in complessivi 3.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
4) condanna la General Service s.r.l. ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma pari ad euro 1.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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