Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'indennità di accompagnamento, ha depositato atto di dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda. Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che il ricorrente era persona invalida con diritto all'accompagnamento. CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di CP_ conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
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1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso. Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla parte il 12/09/2023 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 11/10/2023. Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 6.11.2023. Risulta ancor prima osservato il termine semestrale decadenziale atteso che la visita del ricorrente presso la competente Commissione medica venne espletata l'11.11.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo venne depositato in data 22.12.2022.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Parte ricorrente, con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda.
Rinnovato l'accertamento peritale, il CTU nominato ha accertato, sulla scorta della documentazione versata agli atti, la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 28/10/2022.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle della CTU, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
2 CP_
- condanna l' in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- spese di CTU definitivamente a carico dell'
Castrovillari, 21/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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