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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812/2024 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 215/2024 (RG. 1785/2015) del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Giovanna Castellana, del Foro di Firenze, con domicilio pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura civica, Avv. Stefania Sili, del
Foro di Grosseto, con domicilio pec: Email_2
1 APPELLATI
All'udienza del 06.05.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Parte_1 Parte_3
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 215/2024, pronunciata il 23.02.'24 dal
Tribunale di Grosseto a conclusione del procedimento rubricato al n. 1785/'15 di R.G.,
per manifesta fondatezza dell'odierna impugnazione avuto riguardo alle motivazioni
indicate nella narrativa del presente atto;
nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente
atto, in tesi, accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, riformare integralmente la
Sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Grosseto (emessa a conclusione del procedimento
rubricato al n. 1785/'15 di R.G.), dichiarando che l'occupazione del suolo, da parte della
“ , protrattasi dal 28.03.'15 al 30.03.'15, è priva del carattere di Parte_1
abusività temporanea e che la stessa deve considerarsi legittimamente avvenuta in forza
del combinato disposto di cui all'”autorizzazione occupazione suolo pubblico” n. 35/2015,
emessa dalla Città di il 24.03.'15, e dell'ordinanza del sindaco di n. 7 CP_1 CP_1
del 25.03.'15, pubblicata il 26.03.'15 (che ha anticipato l'efficacia del primo dei testè
indicati provvedimenti) e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento per canone
occupazione spazi ed aree pubbliche, emesso dal Comune di il 05.05.'15 CP_1
(contraddistinto dal n. di prot. 13516) ed accertare che alcunché è dovuto per la ridetta
occupazione; in ipotesi nella denegata e subordinata ipotesi in cui la Corte non dovesse
accogliere le conclusioni in tesi, riformare, comunque, la sentenza impugnata atteso il
superamento della presunzione relativa di cui all'art. 33 del Regolamento Cosap ed il
raggiungimento della prova in ordine ai tre giorni di effettiva occupazione (28, 29 e 30
marzo 2015) nonché in ordine ai reali mq occupati (mq 67,70 in luogo di mq 121,98) e,
per l'effetto rideterminare la somma dovuta in complessivi: € 100,26, di cui € 66,84 per
un'occupazione abusiva di 3 gg e mq 67,70 (0,329 tariffa applicata al mq moltiplicata per
2 i mq effettivamente occupati pari a 67,70) ed € 33,42 quale ulteriore 50% sull'imposta
dovuta a titolo di soprattassa;
ovvero € 180,63, di cui € 120,42 per un'occupazione
abusiva mq 122 di 3 gg. ed € 60,21 quale ulteriore 50% sull'imposta dovuta a titolo di
soprattassa; ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare
all'esito del presente gravame. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari relativi tanto
al giudizio di primo grado, quanto all'odierno procedimento di appello>>.
Per il <Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere l'appello
e confermare la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 215/2024 in ogni sua parte con
condanna dell'appellante al rimborso al di tutte le spese del presente Controparte_1
giudizio per onorari, rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi dovuti per gli
avvocati interni delle P.A. in luogo di CPA e IVA (sulla spettanza del rimborso somme
per oneri riflessi cfr tra le ultime Corte di Cassazione, Sezioni unite Civili – ordinanza 6
febbraio 2023 n. 3592)>>.
I FATTI DI CAUSA
La il Parte_1 Parte_4
20.03.2015 chiedeva l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per mq. 67,70
dal 01.04.2015 al 30.09.2015 e l'autorizzazione veniva rilasciata il 24.03.2015.
Il 25.03.2015 il Sindaco emetteva l'ordinanza n. 7 che autorizzava l'apertura anticipata - a decorrere dal 27.03.2015 - delle sole attività a carattere stagionale che ne avessero data comunicazione, in concomitanza con la manifestazione “Piazze d'Europa” e le festività pasquali.
Il 30.03.2015 la Polizia Municipale accertava che l'area antistante la gelateria era occupata da tavoli e sedie per un totale di mq. 121,98. Appurato che detta occupazione era senza titolo, la Polizia Municipale redigeva e notificava in data 14.04.2015 verbale di contestazione di violazione alle norme di circolazione stradale n. 208782/E con la comminazione della sanzione del pagamento di €
3 118,30. Detto verbale non veniva contestato né impugnato dalla Parte_1
che, in data 11.06.2015, pagava la sanzione.
[...]
In conseguenza di detto verbale l'Ufficio Tributi determinava, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento COSAP, in € 3.011,00 la somma dovuta a titolo di
COSAP per l'occupazione abusiva.
La impugnava l'avviso di accertamento per il Parte_1
pagamento della suddetta somma innanzi al Tribunale di Grosseto che sospendeva in via cautelare detto avviso e fissava l'udienza per la trattazione del ricorso.
Argomentava la ricorrente che l'occupazione di suolo pubblico era legittima, ed era avvenuta in forza dell'ordinanza sindacale n. 7 che aveva anticipato al 27.03.2015 l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. In
ogni caso, anche a voler ritenere quell'occupazione abusiva, questa era iniziata il
28.03.2015, e pertanto il canone doveva essere rideterminato per il solo periodo
28.03.2015-30.03.2015 ed era altresì da rideterminarsi la superficie realmente occupata: 67,70 mq, in luogo dei 122 mq ritenuti dall'Amministrazione.
Il si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni, il giudice di primo grado rigettava il ricorso sul fondamento che la stima spaziale era comprovata dal verbale di accertamento della Polizia Municipale, suscettibile di fede privilegiata, in quanto redatto da pubblici ufficiali, e mai contestato. Escludeva,
inoltre, quanto alla durata dell'occupazione abusiva, che l'opponente potesse valersi dell'ordinanza sindacale, perché rivolta alle attività stagionali tra cui non rientrava la in oggetto, la quale, anche a volerla qualificare come tale, Parte_1
non aveva proceduto agli adempimenti necessari per beneficiare della anticipazione disposta dal sindaco. Né l'opponente aveva provato, con le
4 dichiarazioni testimoniali, o con le fatture depositate, che lo spazio esterno della gelateria era stato occupato per un periodo inferiore ai trenta giorni, potendo averlo allestito anche con i vecchi arredi, come confermato dal teste e non Tes_1
solo con quelli nuovi arrivati a fine marzo in forza delle fatture prodotte.
Avverso tale sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 19.09.2024, per i seguenti motivi:
1) col primo lamentava l'erronea motivazione circa la portata dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Allegava di svolgere un'attività a carattere stagionale e di essere per ciò stesso destinataria dell'ordinanza sindacale che anticipava le concessioni di suolo pubblico, posto che l'attività svolta, ossia quella di gelateria, la rendeva di per sé un'attività
stagionale senza bisogno di osservare i giorni di chiusura richiesti dal D.P.R.
378/1995. Argomentava che la mancata comunicazione al SUAP dell'apertura anticipata era una formalità che non comportava, automaticamente, il venir meno dell'autorizzazione.
2) con il secondo motivo eccepiva l'omessa motivazione in ordine al superamento della presunzione di cui all'art. 33 del regolamento comunale per l'applicazione della Cosap nel che, nel commisurare la Controparte_1
sanzione alla durata di trenta giorni antecedenti all'accertamento, poneva una presunzione iuris tantum di durata, rispetto alla quale era possibile fornirne la prova contraria. E questa prova era stata data, ad avviso dell'appellante, con le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado. Il teste e il teste Tes_2 Tes_3
avevano dichiarato che l'allestimento era iniziato nella giornata antecedente l'inizio della manifestazione “Piazze d'Europa”, ed anche le dichiarazioni della teste erano state erroneamente interpretate dal primo giudice, poiché in Tes_1
realtà ella aveva confermato che era occupato solo lo spazio consentito nel periodo invernale. Conclusivamente faceva rilevare che, pertanto, il primo
5 giudice, se anche non intendeva riconoscere il carattere stagionale dell'attività
commerciale svolta, doveva comunque rideterminare il canone per tre giorni, e non per i trenta presunti.
3) con il terzo motivo si doleva della illogicità della motivazione quanto all'estensione dell'area. Il fatto che la determinazione della superficie era stata accertata da un verbale della Polizia Municipale, e che la sanzione comminata era stata pagata, non era sufficiente a ritenere provato quel fatto. Il pagamento della somma intimata dal verbale di accertamento non valeva come acquiescenza al verbale, avendo il solo fine di sottrarsi alla successiva esecuzione forzata. Anzi,
emergeva chiaramente dalla documentazione prodotta in primo grado che,
secondo l'elaborato grafico allegato alla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'area da occupare era di 67,70 mq.
Concludeva in tesi per l'annullamento dell'avviso di accertamento, in ipotesi per la rideterminazione del canone di occupazione per soli tre giorni, e per l'area di 67,70 mq.
Si costituiva in giudizio il , reiterando le difese già Controparte_1
svolte in primo grado. E, in particolare, quanto al primo motivo di appello,
insisteva sul carattere non stagionale dell'attività di gelateria, e comunque sulla necessaria comunicazione al SUAP dell'apertura anticipata, in quanto presupposto per poter poi provvedere al controllo del rispetto del limite di chiusura previsto per legge. Il secondo motivo, invece, era da ritersi infondato in quanto l'arrivo dei nuovi materiali non provava di per sé una delimitazione temporale dell'occupazione ai tre giorni indicati, ben potendo la aver Parte_1
fatto uso dei vecchi arredi, come confermato dalla teste Era parimenti Tes_1
infondato il terzo motivo, poiché il verbale di contestazione elevato dalla Polizia
Municipale faceva piena prova fino a querela di falso.
Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
6 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, le parti precisavano le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
Le parti depositavano le comparse conclusionali e di replica, richiamando i precedenti scritti difensivi.
Il depositava altresì documenti di cui l'appellante Controparte_1
contestava l'inammissibilità.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della produzione documentale offerta dal con la memoria conclusionale Controparte_1
depositata in questo grado del giudizio, siccome tardiva.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
Circa il primo motivo non è condivisibile la censura mossa dall'appellante secondo cui l'ordinanza n. 7 del 25.03.2015 sarebbe stata applicabile anche alla
. Infatti, emerge chiaramente dal testo dell'ordinanza che Parte_1
quella si rivolgeva alle sole attività stagionali, consentendone l'apertura anticipata, che normalmente doveva avvenire il 15 aprile, per poi terminare il 15
ottobre. Eccezionalmente la data di inizio veniva fissata al 27.03.2025, lasciando però un incombente amministrativo a chi intendeva aderirvi, essendo posto a carico degli esercenti l'obbligo di presentare la comunicazione di apertura dell'attività al SUAP, e poi della successiva chiusura entro centottanta giorni dalla stessa al fine di permettere la verifica da parte del del rispetto della CP_1
legislazione in materia.
Al di là della qualifica di attività stagionale che l'appellante pretende di attribuirsi, questa non è riscontrabile né nei documenti né nei fatti. La Parte_1
Cont era stata aperta con (Doc. 3 fasc. I grado parte appellata) come
[...]
attività permanente, e lo era nei fatti, tant'è che nell'unica comunicazione rivolta
7 al SUAP (Doc. 9 fasc. I grado di parte appellante) la titolare dichiarava la chiusura dell'esercizio per ferie dal 12.01.2015 al 28.01.2015, segno evidente che l'attività si svolgeva durante tutto l'anno, come anche è testimoniato dal periodo per il quale era stata in origine richiesta l'occupazione di suolo pubblico: 01.04.2015-
30.09.2015. Inoltre, dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico si rileva altresì che la data di inizio della concessione non coincideva con quella che sarebbe stata la data di normale apertura delle attività stagionali (15.04.2015) e ciò costituisce un indizio ulteriore che la non poteva essere Parte_1
classificata in quella categoria.
Tuttavia, sebbene l'appellante non rientri tra gli esercizi stagionali,
avrebbe potuto lo stesso beneficiare del provvedimento richiamato, poiché
presupposto per la regolare apertura anticipata era anche la presentazione della comunicazione al SUAP, così da permettere all'Amministrazione di controllare il rispetto dei termini minimi di chiusura dell'attività (centottanta giorni). È un fatto incontestato che detta dichiarazione non sia mai stata presentata, e pertanto la non poteva certo avvalersi dell'ordinanza sindacale del Parte_1
25.03.2015.
Quanto al secondo motivo, anche questo non può trovare accoglimento proprio in ragione delle prove testimoniali svolte.
Se da un lato è vero che la presunzione stabilita dall'art. 33 del
Regolamento Cosap del è certamente da considerarsi una Controparte_1
presunzione iuris tantum, dall'altro vi è da rilevare che nel corso del primo giudizio non è stata certamente raggiunta la prova contraria.
Infatti, sul 5 capitolo di prova “DCV: nel periodo compreso tra l'01.03.2015 ed
il 27.03.2015 avete avuto occasione di effettuare sopralluoghi nella Via Matteotti di
ed avete riscontrato che lo spazio esterno immediatamente adiacente il CP_1 [...]
denominato “ sito al civico 82 era libero e privo di Parte_5 Parte_1
8 qualsivoglia arredo e/o dehor”, la teste isponde: “ricordo che in quel periodo l'area Tes_1
antistante al bar era parzialmente occupata con i tavoli ed i complementi di arredo più
vecchi, quelli che occupano lo spazio consentito nel periodo invernale”.
Era quindi evidente che in quel lasso temporale, che coincide con la presunzione di cui all'art. 33 di detto regolamento, ossia i trenta giorni antecedenti all'accertamento, l'area non era sgombra, ma era arredata con il vecchio mobilio. Né può valere l'argomento, invero nuovo, che esistesse un'area la cui occupazione era consentita per il periodo invernale, poiché questo non solo non è stato oggetto di prova, ma non è neppure stato dichiarato dalla testimone che solo in quell'area erano siti i mobili.
Per questa ragione anche le dichiarazioni dei testi e nulla Tes_3 Tes_2
aggiungono, poiché si limitano a dichiarare che l'allestimento, da intendersi il nuovo, è stato effettuato il 27.03.2015, e che alla data del 28.03.2015 era già stato completato.
I capitoli 1 e 2 sui quali sono stati ascoltati erano così formulati: 1 “DCV
che avete personalmente visto i Signori e da Parte_6 Pt_7 Parte_2
iniziare l'allestimento dello spazio esterno immediatamente adiacente il bar gelateria
denominato “ , sito in , Via Matteotti 82, nella serata Parte_1 CP_1
del 27.03.2015”, 2 “DCV che dalla mattina del 28.03.2015 lo spazio esterno
immediatamente adiacente il bar-gelateria denominato “ , sito in Parte_1
, Via Matteotti 82, e precisamente quello corrispondente all'elaborato grafico che CP_1
vi si mostra (doc. 2) era occupato da n. 22 tavolini e relative sedie, nonché arredato da
vasi e canne di bamboo che delimitavano la porzione di pertinenza del ridetto esercizio
commerciale”.
Tant'è che il primo, teste risponde: Cap. 1 “Ricordo di averli visti Tes_3
allestire lo spazio esterno immediatamente adiacente al bar la sera prima dell'inizio della
manifestazione Piazze d'Europa nel 2015”, Cap. 2 “Mi ricordo che lo spazio era occupato,
9 non so precisare con quanti tavoli. Preciso che sono a conoscenza di dette circostanze
perché ho l'edicola di fronte al bar di cui si tratta”. E il secondo teste, conferma Tes_2
la versione: Cap. 1 “Non ricordo la data con precisione, posso dichiarare, però, che
l'allestimento è stato effettuato il giorno precedente la manifestazione di Piazze
d'Europa”, Cap. 2 “Non ricordo il numero preciso di tavoli, ma posso dire che c'erano
tavoli, vasi e canne di bambù”.
Per queste ragioni le fatture prodotte dall'appellante in primo grado, che provano l'arrivo del nuovo materiale di allestimento a fine marzo, non possono dimostrare che lo spazio contestato fosse sgombro fino a quel momento. Tanto
più che, alla luce della testimonianza della questo è da escludere. Tes_1
Venendo al terzo ed ultimo motivo, anche questo è da ritenersi infondato.
È il verbale redatto dalla Polizia Municipale la base fattuale sulla quale l'Ufficio Tributi del Comune di ha accertato la debenza della CP_1 Parte_1
per la Cosap non corrisposta. Da quel verbale risulta che lo spazio
[...]
occupato era di 121,98 mq. Ora, dal momento che il verbale è redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione, e che quell'accertamento non ha natura valutativa/discrezionale, ma è il frutto di un accertamento oggettivo, una misurazione, compiuto dagli stessi, non si può che applicare il principio della piena prova. Qualsiasi fatto attestato da un pubblico ufficiale perché da lui compiuto, o perché avvenuto in sua presenza, è certamente rivestito del crisma della pubblica fede.
La stessa Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto, asserendo che in
“tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di
accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a
querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché
privi di margini di apprezzamento” (Cassazione civile, Sez. II, 22.11.2024, n. 30129).
10 Di cui è logica conseguenza che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la
contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non
sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso,
nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza
dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente
l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cassazione civile, Sez. Un.,
24.07.2009, n. 17355).
Ora, nel caso di cui ci si occupa, non solo la misurazione dell'area è un fatto oggettivamente apprezzabile da parte della Polizia Municipale, ma non è
neppure stata presentata la querela di falso sul punto.
Pertanto, in sede di opposizione all'accertamento impugnato, non è
ammissibile alcuna contestazione circa la veridicità di quei fatti, se non veicolata dal procedimento che le è proprio: ossia, la querela di falso che, tuttavia, non è
stata avanzata.
Né poteva valere allo scopo la suggestione avanzata in questo grado dalla difesa dell'appellante, in ragione della quale sarebbe esistita un'area assoggettata ad un'autorizzazione annuale. Questa è tardiva, e comunque inconferente. Non
solo la società appellante non ha fornito la prova del fatto allegato, poiché non ha prodotto nessuna autorizzazione rilasciata dal per l'occupazione CP_1
annuale del suolo pubblico, ma si è contraddetta all'interno della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Se nella comparsa, p. 7, ha sostenuto che “l'intera area occupabile (coperta dalla tettoia) non può andare oltre la ridetta
metratura di 67,70 mq, come risulta da tutte le autorizzazioni sia precedenti che
11 successive al 2015”, nella memoria di replica, p. 3, ha invece dedotto che gli agenti della Polizia Municipale, “nel redigere il verbale “a tavolino” non essendoci stata
misurazione in loco e contestazione immediata hanno preso in considerazione l'estensione
della tettoia che per l'appunto è di 121 mq”. Perciò non corrisponde al vero che l'area antistante al locale non abbia materialmente un'estensione pari a quella accertata dalla Polizia, essendo, piuttosto, vero il contrario, ossia che quello spazio ha una superficie equivalente a quella riportata nel verbale di accertamento, e che esso poteva essere interamente occupato. Tanto più che, in seguito alle difese comunali svolte in sede di conclusionali, per cui tutta l'area antistante la Parte_1
è suolo pubblico, e non esiste uno spazio privato o soggetto ad autorizzazione permanente, fatto che non è stato oggetto di contestazione da parte dell'appellante nei successivi scritti difensivi, se ne deve concludere che l'area misurata dagli agenti della Polizia Municipale, già di per sé fidefacente in quanto contenuta in un verbale di accertamento, e altresì conforme alla configurazione spaziale dei luoghi.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, e va respinta l'opposizione all'avviso di accertamento oggetto di causa.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellante,
e sono liquidate in favore del come da dispositivo in base Controparte_1
al valore della causa ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti del con atto di Parte_3 Controparte_1
12 citazione notificato e depositato il 19.09.2024, avverso la sentenza n. 215/2024 del
Tribunale di Grosseto pubblicata in data 23.02.2024, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna Parte_8
al rimborso delle spese del grado in favore del liquidate
[...] Controparte_1
in € 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_8
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 15.10.2025
L'Estensore
HI RM
La Presidente
DA OC
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812/2024 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 215/2024 (RG. 1785/2015) del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Giovanna Castellana, del Foro di Firenze, con domicilio pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura civica, Avv. Stefania Sili, del
Foro di Grosseto, con domicilio pec: Email_2
1 APPELLATI
All'udienza del 06.05.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Parte_1 Parte_3
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 215/2024, pronunciata il 23.02.'24 dal
Tribunale di Grosseto a conclusione del procedimento rubricato al n. 1785/'15 di R.G.,
per manifesta fondatezza dell'odierna impugnazione avuto riguardo alle motivazioni
indicate nella narrativa del presente atto;
nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente
atto, in tesi, accogliere l'odierno appello e, conseguentemente, riformare integralmente la
Sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Grosseto (emessa a conclusione del procedimento
rubricato al n. 1785/'15 di R.G.), dichiarando che l'occupazione del suolo, da parte della
“ , protrattasi dal 28.03.'15 al 30.03.'15, è priva del carattere di Parte_1
abusività temporanea e che la stessa deve considerarsi legittimamente avvenuta in forza
del combinato disposto di cui all'”autorizzazione occupazione suolo pubblico” n. 35/2015,
emessa dalla Città di il 24.03.'15, e dell'ordinanza del sindaco di n. 7 CP_1 CP_1
del 25.03.'15, pubblicata il 26.03.'15 (che ha anticipato l'efficacia del primo dei testè
indicati provvedimenti) e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento per canone
occupazione spazi ed aree pubbliche, emesso dal Comune di il 05.05.'15 CP_1
(contraddistinto dal n. di prot. 13516) ed accertare che alcunché è dovuto per la ridetta
occupazione; in ipotesi nella denegata e subordinata ipotesi in cui la Corte non dovesse
accogliere le conclusioni in tesi, riformare, comunque, la sentenza impugnata atteso il
superamento della presunzione relativa di cui all'art. 33 del Regolamento Cosap ed il
raggiungimento della prova in ordine ai tre giorni di effettiva occupazione (28, 29 e 30
marzo 2015) nonché in ordine ai reali mq occupati (mq 67,70 in luogo di mq 121,98) e,
per l'effetto rideterminare la somma dovuta in complessivi: € 100,26, di cui € 66,84 per
un'occupazione abusiva di 3 gg e mq 67,70 (0,329 tariffa applicata al mq moltiplicata per
2 i mq effettivamente occupati pari a 67,70) ed € 33,42 quale ulteriore 50% sull'imposta
dovuta a titolo di soprattassa;
ovvero € 180,63, di cui € 120,42 per un'occupazione
abusiva mq 122 di 3 gg. ed € 60,21 quale ulteriore 50% sull'imposta dovuta a titolo di
soprattassa; ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare
all'esito del presente gravame. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari relativi tanto
al giudizio di primo grado, quanto all'odierno procedimento di appello>>.
Per il <Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere l'appello
e confermare la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 215/2024 in ogni sua parte con
condanna dell'appellante al rimborso al di tutte le spese del presente Controparte_1
giudizio per onorari, rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi dovuti per gli
avvocati interni delle P.A. in luogo di CPA e IVA (sulla spettanza del rimborso somme
per oneri riflessi cfr tra le ultime Corte di Cassazione, Sezioni unite Civili – ordinanza 6
febbraio 2023 n. 3592)>>.
I FATTI DI CAUSA
La il Parte_1 Parte_4
20.03.2015 chiedeva l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per mq. 67,70
dal 01.04.2015 al 30.09.2015 e l'autorizzazione veniva rilasciata il 24.03.2015.
Il 25.03.2015 il Sindaco emetteva l'ordinanza n. 7 che autorizzava l'apertura anticipata - a decorrere dal 27.03.2015 - delle sole attività a carattere stagionale che ne avessero data comunicazione, in concomitanza con la manifestazione “Piazze d'Europa” e le festività pasquali.
Il 30.03.2015 la Polizia Municipale accertava che l'area antistante la gelateria era occupata da tavoli e sedie per un totale di mq. 121,98. Appurato che detta occupazione era senza titolo, la Polizia Municipale redigeva e notificava in data 14.04.2015 verbale di contestazione di violazione alle norme di circolazione stradale n. 208782/E con la comminazione della sanzione del pagamento di €
3 118,30. Detto verbale non veniva contestato né impugnato dalla Parte_1
che, in data 11.06.2015, pagava la sanzione.
[...]
In conseguenza di detto verbale l'Ufficio Tributi determinava, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento COSAP, in € 3.011,00 la somma dovuta a titolo di
COSAP per l'occupazione abusiva.
La impugnava l'avviso di accertamento per il Parte_1
pagamento della suddetta somma innanzi al Tribunale di Grosseto che sospendeva in via cautelare detto avviso e fissava l'udienza per la trattazione del ricorso.
Argomentava la ricorrente che l'occupazione di suolo pubblico era legittima, ed era avvenuta in forza dell'ordinanza sindacale n. 7 che aveva anticipato al 27.03.2015 l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. In
ogni caso, anche a voler ritenere quell'occupazione abusiva, questa era iniziata il
28.03.2015, e pertanto il canone doveva essere rideterminato per il solo periodo
28.03.2015-30.03.2015 ed era altresì da rideterminarsi la superficie realmente occupata: 67,70 mq, in luogo dei 122 mq ritenuti dall'Amministrazione.
Il si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni, il giudice di primo grado rigettava il ricorso sul fondamento che la stima spaziale era comprovata dal verbale di accertamento della Polizia Municipale, suscettibile di fede privilegiata, in quanto redatto da pubblici ufficiali, e mai contestato. Escludeva,
inoltre, quanto alla durata dell'occupazione abusiva, che l'opponente potesse valersi dell'ordinanza sindacale, perché rivolta alle attività stagionali tra cui non rientrava la in oggetto, la quale, anche a volerla qualificare come tale, Parte_1
non aveva proceduto agli adempimenti necessari per beneficiare della anticipazione disposta dal sindaco. Né l'opponente aveva provato, con le
4 dichiarazioni testimoniali, o con le fatture depositate, che lo spazio esterno della gelateria era stato occupato per un periodo inferiore ai trenta giorni, potendo averlo allestito anche con i vecchi arredi, come confermato dal teste e non Tes_1
solo con quelli nuovi arrivati a fine marzo in forza delle fatture prodotte.
Avverso tale sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 19.09.2024, per i seguenti motivi:
1) col primo lamentava l'erronea motivazione circa la portata dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Allegava di svolgere un'attività a carattere stagionale e di essere per ciò stesso destinataria dell'ordinanza sindacale che anticipava le concessioni di suolo pubblico, posto che l'attività svolta, ossia quella di gelateria, la rendeva di per sé un'attività
stagionale senza bisogno di osservare i giorni di chiusura richiesti dal D.P.R.
378/1995. Argomentava che la mancata comunicazione al SUAP dell'apertura anticipata era una formalità che non comportava, automaticamente, il venir meno dell'autorizzazione.
2) con il secondo motivo eccepiva l'omessa motivazione in ordine al superamento della presunzione di cui all'art. 33 del regolamento comunale per l'applicazione della Cosap nel che, nel commisurare la Controparte_1
sanzione alla durata di trenta giorni antecedenti all'accertamento, poneva una presunzione iuris tantum di durata, rispetto alla quale era possibile fornirne la prova contraria. E questa prova era stata data, ad avviso dell'appellante, con le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado. Il teste e il teste Tes_2 Tes_3
avevano dichiarato che l'allestimento era iniziato nella giornata antecedente l'inizio della manifestazione “Piazze d'Europa”, ed anche le dichiarazioni della teste erano state erroneamente interpretate dal primo giudice, poiché in Tes_1
realtà ella aveva confermato che era occupato solo lo spazio consentito nel periodo invernale. Conclusivamente faceva rilevare che, pertanto, il primo
5 giudice, se anche non intendeva riconoscere il carattere stagionale dell'attività
commerciale svolta, doveva comunque rideterminare il canone per tre giorni, e non per i trenta presunti.
3) con il terzo motivo si doleva della illogicità della motivazione quanto all'estensione dell'area. Il fatto che la determinazione della superficie era stata accertata da un verbale della Polizia Municipale, e che la sanzione comminata era stata pagata, non era sufficiente a ritenere provato quel fatto. Il pagamento della somma intimata dal verbale di accertamento non valeva come acquiescenza al verbale, avendo il solo fine di sottrarsi alla successiva esecuzione forzata. Anzi,
emergeva chiaramente dalla documentazione prodotta in primo grado che,
secondo l'elaborato grafico allegato alla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'area da occupare era di 67,70 mq.
Concludeva in tesi per l'annullamento dell'avviso di accertamento, in ipotesi per la rideterminazione del canone di occupazione per soli tre giorni, e per l'area di 67,70 mq.
Si costituiva in giudizio il , reiterando le difese già Controparte_1
svolte in primo grado. E, in particolare, quanto al primo motivo di appello,
insisteva sul carattere non stagionale dell'attività di gelateria, e comunque sulla necessaria comunicazione al SUAP dell'apertura anticipata, in quanto presupposto per poter poi provvedere al controllo del rispetto del limite di chiusura previsto per legge. Il secondo motivo, invece, era da ritersi infondato in quanto l'arrivo dei nuovi materiali non provava di per sé una delimitazione temporale dell'occupazione ai tre giorni indicati, ben potendo la aver Parte_1
fatto uso dei vecchi arredi, come confermato dalla teste Era parimenti Tes_1
infondato il terzo motivo, poiché il verbale di contestazione elevato dalla Polizia
Municipale faceva piena prova fino a querela di falso.
Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
6 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, le parti precisavano le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
Le parti depositavano le comparse conclusionali e di replica, richiamando i precedenti scritti difensivi.
Il depositava altresì documenti di cui l'appellante Controparte_1
contestava l'inammissibilità.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della produzione documentale offerta dal con la memoria conclusionale Controparte_1
depositata in questo grado del giudizio, siccome tardiva.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
Circa il primo motivo non è condivisibile la censura mossa dall'appellante secondo cui l'ordinanza n. 7 del 25.03.2015 sarebbe stata applicabile anche alla
. Infatti, emerge chiaramente dal testo dell'ordinanza che Parte_1
quella si rivolgeva alle sole attività stagionali, consentendone l'apertura anticipata, che normalmente doveva avvenire il 15 aprile, per poi terminare il 15
ottobre. Eccezionalmente la data di inizio veniva fissata al 27.03.2025, lasciando però un incombente amministrativo a chi intendeva aderirvi, essendo posto a carico degli esercenti l'obbligo di presentare la comunicazione di apertura dell'attività al SUAP, e poi della successiva chiusura entro centottanta giorni dalla stessa al fine di permettere la verifica da parte del del rispetto della CP_1
legislazione in materia.
Al di là della qualifica di attività stagionale che l'appellante pretende di attribuirsi, questa non è riscontrabile né nei documenti né nei fatti. La Parte_1
Cont era stata aperta con (Doc. 3 fasc. I grado parte appellata) come
[...]
attività permanente, e lo era nei fatti, tant'è che nell'unica comunicazione rivolta
7 al SUAP (Doc. 9 fasc. I grado di parte appellante) la titolare dichiarava la chiusura dell'esercizio per ferie dal 12.01.2015 al 28.01.2015, segno evidente che l'attività si svolgeva durante tutto l'anno, come anche è testimoniato dal periodo per il quale era stata in origine richiesta l'occupazione di suolo pubblico: 01.04.2015-
30.09.2015. Inoltre, dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico si rileva altresì che la data di inizio della concessione non coincideva con quella che sarebbe stata la data di normale apertura delle attività stagionali (15.04.2015) e ciò costituisce un indizio ulteriore che la non poteva essere Parte_1
classificata in quella categoria.
Tuttavia, sebbene l'appellante non rientri tra gli esercizi stagionali,
avrebbe potuto lo stesso beneficiare del provvedimento richiamato, poiché
presupposto per la regolare apertura anticipata era anche la presentazione della comunicazione al SUAP, così da permettere all'Amministrazione di controllare il rispetto dei termini minimi di chiusura dell'attività (centottanta giorni). È un fatto incontestato che detta dichiarazione non sia mai stata presentata, e pertanto la non poteva certo avvalersi dell'ordinanza sindacale del Parte_1
25.03.2015.
Quanto al secondo motivo, anche questo non può trovare accoglimento proprio in ragione delle prove testimoniali svolte.
Se da un lato è vero che la presunzione stabilita dall'art. 33 del
Regolamento Cosap del è certamente da considerarsi una Controparte_1
presunzione iuris tantum, dall'altro vi è da rilevare che nel corso del primo giudizio non è stata certamente raggiunta la prova contraria.
Infatti, sul 5 capitolo di prova “DCV: nel periodo compreso tra l'01.03.2015 ed
il 27.03.2015 avete avuto occasione di effettuare sopralluoghi nella Via Matteotti di
ed avete riscontrato che lo spazio esterno immediatamente adiacente il CP_1 [...]
denominato “ sito al civico 82 era libero e privo di Parte_5 Parte_1
8 qualsivoglia arredo e/o dehor”, la teste isponde: “ricordo che in quel periodo l'area Tes_1
antistante al bar era parzialmente occupata con i tavoli ed i complementi di arredo più
vecchi, quelli che occupano lo spazio consentito nel periodo invernale”.
Era quindi evidente che in quel lasso temporale, che coincide con la presunzione di cui all'art. 33 di detto regolamento, ossia i trenta giorni antecedenti all'accertamento, l'area non era sgombra, ma era arredata con il vecchio mobilio. Né può valere l'argomento, invero nuovo, che esistesse un'area la cui occupazione era consentita per il periodo invernale, poiché questo non solo non è stato oggetto di prova, ma non è neppure stato dichiarato dalla testimone che solo in quell'area erano siti i mobili.
Per questa ragione anche le dichiarazioni dei testi e nulla Tes_3 Tes_2
aggiungono, poiché si limitano a dichiarare che l'allestimento, da intendersi il nuovo, è stato effettuato il 27.03.2015, e che alla data del 28.03.2015 era già stato completato.
I capitoli 1 e 2 sui quali sono stati ascoltati erano così formulati: 1 “DCV
che avete personalmente visto i Signori e da Parte_6 Pt_7 Parte_2
iniziare l'allestimento dello spazio esterno immediatamente adiacente il bar gelateria
denominato “ , sito in , Via Matteotti 82, nella serata Parte_1 CP_1
del 27.03.2015”, 2 “DCV che dalla mattina del 28.03.2015 lo spazio esterno
immediatamente adiacente il bar-gelateria denominato “ , sito in Parte_1
, Via Matteotti 82, e precisamente quello corrispondente all'elaborato grafico che CP_1
vi si mostra (doc. 2) era occupato da n. 22 tavolini e relative sedie, nonché arredato da
vasi e canne di bamboo che delimitavano la porzione di pertinenza del ridetto esercizio
commerciale”.
Tant'è che il primo, teste risponde: Cap. 1 “Ricordo di averli visti Tes_3
allestire lo spazio esterno immediatamente adiacente al bar la sera prima dell'inizio della
manifestazione Piazze d'Europa nel 2015”, Cap. 2 “Mi ricordo che lo spazio era occupato,
9 non so precisare con quanti tavoli. Preciso che sono a conoscenza di dette circostanze
perché ho l'edicola di fronte al bar di cui si tratta”. E il secondo teste, conferma Tes_2
la versione: Cap. 1 “Non ricordo la data con precisione, posso dichiarare, però, che
l'allestimento è stato effettuato il giorno precedente la manifestazione di Piazze
d'Europa”, Cap. 2 “Non ricordo il numero preciso di tavoli, ma posso dire che c'erano
tavoli, vasi e canne di bambù”.
Per queste ragioni le fatture prodotte dall'appellante in primo grado, che provano l'arrivo del nuovo materiale di allestimento a fine marzo, non possono dimostrare che lo spazio contestato fosse sgombro fino a quel momento. Tanto
più che, alla luce della testimonianza della questo è da escludere. Tes_1
Venendo al terzo ed ultimo motivo, anche questo è da ritenersi infondato.
È il verbale redatto dalla Polizia Municipale la base fattuale sulla quale l'Ufficio Tributi del Comune di ha accertato la debenza della CP_1 Parte_1
per la Cosap non corrisposta. Da quel verbale risulta che lo spazio
[...]
occupato era di 121,98 mq. Ora, dal momento che il verbale è redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio della loro funzione, e che quell'accertamento non ha natura valutativa/discrezionale, ma è il frutto di un accertamento oggettivo, una misurazione, compiuto dagli stessi, non si può che applicare il principio della piena prova. Qualsiasi fatto attestato da un pubblico ufficiale perché da lui compiuto, o perché avvenuto in sua presenza, è certamente rivestito del crisma della pubblica fede.
La stessa Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto, asserendo che in
“tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di
accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a
querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché
privi di margini di apprezzamento” (Cassazione civile, Sez. II, 22.11.2024, n. 30129).
10 Di cui è logica conseguenza che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la
contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non
sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso,
nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza
dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente
l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (Cassazione civile, Sez. Un.,
24.07.2009, n. 17355).
Ora, nel caso di cui ci si occupa, non solo la misurazione dell'area è un fatto oggettivamente apprezzabile da parte della Polizia Municipale, ma non è
neppure stata presentata la querela di falso sul punto.
Pertanto, in sede di opposizione all'accertamento impugnato, non è
ammissibile alcuna contestazione circa la veridicità di quei fatti, se non veicolata dal procedimento che le è proprio: ossia, la querela di falso che, tuttavia, non è
stata avanzata.
Né poteva valere allo scopo la suggestione avanzata in questo grado dalla difesa dell'appellante, in ragione della quale sarebbe esistita un'area assoggettata ad un'autorizzazione annuale. Questa è tardiva, e comunque inconferente. Non
solo la società appellante non ha fornito la prova del fatto allegato, poiché non ha prodotto nessuna autorizzazione rilasciata dal per l'occupazione CP_1
annuale del suolo pubblico, ma si è contraddetta all'interno della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Se nella comparsa, p. 7, ha sostenuto che “l'intera area occupabile (coperta dalla tettoia) non può andare oltre la ridetta
metratura di 67,70 mq, come risulta da tutte le autorizzazioni sia precedenti che
11 successive al 2015”, nella memoria di replica, p. 3, ha invece dedotto che gli agenti della Polizia Municipale, “nel redigere il verbale “a tavolino” non essendoci stata
misurazione in loco e contestazione immediata hanno preso in considerazione l'estensione
della tettoia che per l'appunto è di 121 mq”. Perciò non corrisponde al vero che l'area antistante al locale non abbia materialmente un'estensione pari a quella accertata dalla Polizia, essendo, piuttosto, vero il contrario, ossia che quello spazio ha una superficie equivalente a quella riportata nel verbale di accertamento, e che esso poteva essere interamente occupato. Tanto più che, in seguito alle difese comunali svolte in sede di conclusionali, per cui tutta l'area antistante la Parte_1
è suolo pubblico, e non esiste uno spazio privato o soggetto ad autorizzazione permanente, fatto che non è stato oggetto di contestazione da parte dell'appellante nei successivi scritti difensivi, se ne deve concludere che l'area misurata dagli agenti della Polizia Municipale, già di per sé fidefacente in quanto contenuta in un verbale di accertamento, e altresì conforme alla configurazione spaziale dei luoghi.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, e va respinta l'opposizione all'avviso di accertamento oggetto di causa.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellante,
e sono liquidate in favore del come da dispositivo in base Controparte_1
al valore della causa ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
Le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dalle parti possono reputarsi assorbite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti del con atto di Parte_3 Controparte_1
12 citazione notificato e depositato il 19.09.2024, avverso la sentenza n. 215/2024 del
Tribunale di Grosseto pubblicata in data 23.02.2024, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna Parte_8
al rimborso delle spese del grado in favore del liquidate
[...] Controparte_1
in € 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_8
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 15.10.2025
L'Estensore
HI RM
La Presidente
DA OC
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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