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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2351/2024 incardinato dalle seguenti parti:
- nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia CP_1
Cagnacci, come da procura in atti;
- attrice/ricorrente - contro
- , avente sede legale in via Benigno Crespi n.23 (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luca de Matteis, come da procura in atti;
P.IVA_1
- convenuto/opposto - nonché contro
- CP_3
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa, con rinuncia a termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che per il resistente si è perfezionata la notifica in data CP_3
31.12.2024 e, pertanto, si dichiara la contumacia di CP_3
Ciò premesso, letti gli atti e le difese in questi espletate da ambo le parti in causa, si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di sia fondata Controparte_2
e meriti accoglimento. Occorre a tal riguardo premettere che la legittimazione passiva/attiva è una condizione dell'azione, o della resistenza all'azione altrui, e si sostanzia nella coincidenza tra colui contro il quale l'azione è proposta e colui che nella domanda è individuato come soggetto titolare di quel diritto
1 o di quel determinato obbligo violato. Essa, pertanto, va valutata in astratto sulla base della sola domanda così come formulata dalla parte ed il suo positivo riscontro implica un rigetto in rito, non idoneo a formare un giudicato sul merito della controversia. Diversa è la carenza di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e che, diversamente dalla legittimatio ad processum, attiene al merito della controversia (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/09/2019 n.24043), e, come tale, è idonea a formare un giudicato.
Nel caso di specie, è evidente che non vi sia coincidenza, in astratto, fra il soggetto titolare dell'obbligo assicurativo (da individuarsi nella “Zurich Insurance Europe AG”) e quello erroneamente citato (
[...]
) e, pertanto, trattandosi di due soggetti distinti, aventi autonoma partita iva, si Controparte_2 configura la prima delle ipotesi esaminate.
Al sopraindicato errore non è possibile rimediare mediante la chiamata del terzo in causa da parte dell'attore, in quanto siffatta facoltà è consentita solo per la chiamata di terzo responsabile o in garanzia e non quando, in astratto, mai il convenuto in concreto citato potrebbe essere legittimato passivo.
L'eccezione preliminare della convenuta di carenza di legittimazione passiva deve quindi essere accolta e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 77/2018, ha ritenuto che la tassatività delle ipotesi di compensazione delle spese previste dall'art. 92 c.p.c. risulti lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto esclude altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Di conseguenza, il Giudice adito potrà ora compensare le spese anche in quelle ipotesi che, seppur non espressamente considerate dalla disposizione censurata, siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto a quelle previste (Cass. 18 febbraio
2019, n. 4696). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente evidenziato e documentato che, fin dalla fase stragiudiziale, l'odierna convenuta ha con egli interagito comportandosi come l'effettiva obbligata e legittimata (docc. 2,15,16,17,18 prod. parte ricorrente). Tali circostanze, unitamente alla assonanza del nome e alla medesima sede legale, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
P.Q.M.
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta e, pertanto, RIGETTA il ricorso in quanto inammissibile;
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così è deciso.
Savona, 24/03/2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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