TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6094/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6094/2023
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
COLETTE NOCE
OPPOSTA
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 11.43 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NATOLI EMANUELA Parte_1 Per l'avv. RANDAZZO MARIO ( ) VIA UMBERTO I° N CP_1 C.F._1
167 CATANIA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6094/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._2
elett. dom. in CORSO ITALIA, 213 95127 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI
EMANUELA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], elett. CP_1 C.F._3
dom. in CATANIA VIA UMBERTO I N.167; rappresentata e difesa dall'avv. MARIO RANDAZZO
giusta procura in atti.
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
L'opposizione avanzata merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Appare documentalmente provato che con contratto preliminare di compravendita del
13.10.2021, e coniugi legalmente separati e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 comproprietari, in quote indivise ed eguali, di un immobile in villa sito a San Gregorio di
Catania, si obbligarono A vendere tale unità per il prezzo di € 930.000,00. Con scrittura privata del 13.10.2021, le parti stipularono una modifica delle condizioni di separazione e, benchè si desse atto che, in sede di contratto preliminare di compravendita, fosse stato dichiarato che il prezzo concordato sarebbe stato equamente diviso tra le parti venditrici, al netto del mutuo residuo estinto, tuttavia, fu convenuto tra le parti che a CP_1
venisse attribuita la somma di euro 515.000,00 ed euro 415.000,00 al . Si Parte_1
convenne, altresì, che: poiché ha la necessità economica di incassare Parte_1 euro 465.000,00…(omissis)… incamerando quindi euro 100.000,00 spettanti a
[...]
a titolo prezzo. Pertanto, si obbliga sin d'ora a rimborsare a CP_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 100.000,00 in n.40 ratei mensili di euro CP_1
2.500,00 ciascuno, senza interessi, perché così di patto, con decorrenza dal quinto giorno del mese di gennaio 2022, comunque dal mese successivo a quello di stipula dell'atto di compravendita, ed in ogni caso dall'effettivo incasso del prezzo della compravendita sino alla scadenza, a condizione che l'atto pubblico di vendita fosse stato effettivamente redatto e le somme incassate.
Nella predetta scrittura, le parti dichiararono, inoltre, che: “In occasione della stipula dell'atto pubblico, gli infrascritti provvederanno a estinguere il mutuo bancario residuo, da essi acceso sull'immobile, pagando il residuo debito in ragione del 50% ciascuno;
analogamente e in pari misura provvederanno al pagamento delle spese di mediazione, delle spese tecniche necessarie per la stipula, e tutte quelle necessarie e conseguenti alla stipula dell'atto di compravendita. La ripartizione di tali spese al 50% rimarrà immutata, anche nell'ipotesi in cui una o entrambe le parti abbiano già anticipato parte di esse con denaro proprio”.
Appare, altresì, documentalmente provato che la condizione sospensiva della efficacia del predetto contratto di mutuo si è realizzata, in quanto, in data 16.12.2021, le parti stipularono il contratto definitivo di compravendita dell'immobile in oggetto e riscosso il prezzo pattuito, nonché saldato dalle parti il residuo mutuo e furono pagate da entrambi le spese di mediazione. Quindi, con bonifici del 16.12.2021, all'esito di mutuo bancario stipulato dall'acquirente, le parti ricevettero il saldo prezzo, di cui € 323.060,00 per estinguere il mutuo e, rispettivamente, € 207.462,15 a saldo prezzo a ognuno dei venditori
(si veda, la documentazione bancaria allegata al fascicolo di parte opposta). Ciò trova riscontro nel verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto da ambo le parti del pagina 3 di 6 27.01.2022, e contestuale consegna ai venditori del residuo prezzo di € 50.000,00, a nulla rilevando le labiali contestazioni di parte opponente, in assenza di elementi di segno contrario che escludano la mancata ricezione delle somme suindicate.
Appare, altresì, provato e non specificatamente contestato l'inadempimento dell'opponente, per la somma pari ad euro 75.000,00, in quanto con riguardo alla somma di euro 25.000,00 relativa ai ratei scaduti da gennaio a ottobre 2022, essa è stata oggetto di due diversi decreti ingiuntivi: 1) n.5830/2022 del 27.12.2022 per la somma di € 9954,02, concernente i ratei scaduti da gennaio a maggio 2022, detratte delle spese riconosciute dall'opposta ed anticipate dall'opponente, pari alla metà di euro 5.889,96, da ripartire al
50%, e considerata la somma spesa dall'opposta di cui alla fattura n. 331 del 10.12.2021 di di € 798,00, da ripartire anch'essa al 50%, riconosciuta dall'opponente, Persona_1
come da lettera inviata dal suo procuratore del 01.08.2022; 2) n.5043/2022 del 07.11.2022, pari ad euro 12.500,00, per i ratei da giugno ad ottobre 2022; divenuti entrambi esecutivi, rispettivamente oggetto di opposizione all'esecuzione e di opposizione ex art. 650 c.p.c.
Con riguardo alle eccezioni di inesigibilità del credito e di mancata decadenza del beneficio del termine, deve osservarsi, in punto di diritto, che agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr., Cass. Civ., n.24330/2011). A ciò si aggiunga che, trattandosi di contratto di mutuo, deve applicarsi la disposizione dell'art. 1819 cod. civ., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutuate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, che ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuatario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, come nella specie, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art. 1819 (Cass. Civ., n.1861/1995). Infatti, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186
c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per pagina 4 di 6 essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 9307 del 9 novembre 1994).
Sicchè, appare ovvio che, stante l'inadempimento protratto dell'opponente agli obblighi scaturenti dal contratto di mutuo intercorso tra le parti, non avendo provato di aver adempiuto a tutt'oggi al pagamento delle rate ormai scadute, determina l'esigibilità dell'intero credito pari alla complessiva somma di euro 75.000,00, non foss'altro perché dalla compravendita in oggetto e dalla restituzione delle somme ratealmente pattuite ne derivava anche la successiva rinuncia a qualsiasi obbligo di mantenimento in favore di entrambe le parti, considerato che fino ad allora la godeva di un assegno di CP_1
mantenimento a carico del . Parte_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, deve osservarsi che la gran parte dei crediti oggetto della domanda, sono stati già riconosciuti ed oggetto di compensazione da parte dell'opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo n.5830/2022
( si veda, Ricevuta spese materiali L'Arte del ferro del 27.12.2021 di € 428,96; Fattura n.
97 del 25.11.2021 Ing. di € 314,00; fattura n. 51 del 15.12.2021 Geom. Persona_2 di € 1.052,00; fattura n. 73 del 17.01.2022 di € 395,00; fattura Persona_3 Parte_2
n. 4 del 03.01.2022 M.G.A. di € 2.530,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 13.12.2021 di
€ 1.000,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 10.12.2021 di € 100,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 13.12.2021 di € 70,00). Mentre, risultano documentalmente provati solo i crediti di euro 1.800,00, come da ricevuta di pagamento dell'Ing. del Persona_4
23.11.2021; euro 500,00, come da ricevuta di pagamento di del 10.01.2022 Persona_5
ed euro 850,00 come da ricevuta di pagamento di del 12.01.2022, inviata Persona_6
via mail il 04.04.2022, pari alla complessiva somma di euro 3.150,00, da ripartire al 50%, pari ad euro 1.575,00. Mentre, dall'ulteriore documentazione prodotta non si desume la riconducibilità delle spese affrontate in favore di parte opposta, né rientranti nella scrittura privata del 13.10.2021, in assenza di ulteriori elementi di prova, nemmeno oggetto di richiesta di prova;
senza considerare che le spese relative alle pulizie domestiche ed agli animali domestici sono da ricondursi tra quelle a carico dell'opponente fino alla data di stipula dell'atto di compravendita e, comunque di rilascio dell'immobile, come desumibile dalla scrittura privata in oggetto, in cui si pattuisce espressamente che: qualora si dovesse
pagina 5 di 6 pervenire alla stipula dell'atto di compravendita, non potrà pretendere a Parte_1
nessun titolo la restituzione di tutte le somme elargite alla e di cui sopra. CP_1
Sicchè, in definitiva, in parziale accoglimento della domanda avanzata, il deve Parte_1
essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 73.425,00 (75.000,00-
1.575,00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Stante l'esito della causa non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96
c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività processuale espletata, decurtate della fase istruttoria, secondo la tabella n.2, quinto scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- accoglie parzialmente l'opposizione avanzata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a la complessiva somma Parte_1 CP_1
di euro 73.425,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opposta che si liquidano in euro 4.216,50, per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Verbale chiuso alle ore 11.50.
Il Giudice
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6094/2023
tra
Parte_1
OPPONENTE
e
COLETTE NOCE
OPPOSTA
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 11.43 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NATOLI EMANUELA Parte_1 Per l'avv. RANDAZZO MARIO ( ) VIA UMBERTO I° N CP_1 C.F._1
167 CATANIA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6094/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._2
elett. dom. in CORSO ITALIA, 213 95127 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI
EMANUELA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], elett. CP_1 C.F._3
dom. in CATANIA VIA UMBERTO I N.167; rappresentata e difesa dall'avv. MARIO RANDAZZO
giusta procura in atti.
OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
L'opposizione avanzata merita parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Appare documentalmente provato che con contratto preliminare di compravendita del
13.10.2021, e coniugi legalmente separati e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 comproprietari, in quote indivise ed eguali, di un immobile in villa sito a San Gregorio di
Catania, si obbligarono A vendere tale unità per il prezzo di € 930.000,00. Con scrittura privata del 13.10.2021, le parti stipularono una modifica delle condizioni di separazione e, benchè si desse atto che, in sede di contratto preliminare di compravendita, fosse stato dichiarato che il prezzo concordato sarebbe stato equamente diviso tra le parti venditrici, al netto del mutuo residuo estinto, tuttavia, fu convenuto tra le parti che a CP_1
venisse attribuita la somma di euro 515.000,00 ed euro 415.000,00 al . Si Parte_1
convenne, altresì, che: poiché ha la necessità economica di incassare Parte_1 euro 465.000,00…(omissis)… incamerando quindi euro 100.000,00 spettanti a
[...]
a titolo prezzo. Pertanto, si obbliga sin d'ora a rimborsare a CP_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 100.000,00 in n.40 ratei mensili di euro CP_1
2.500,00 ciascuno, senza interessi, perché così di patto, con decorrenza dal quinto giorno del mese di gennaio 2022, comunque dal mese successivo a quello di stipula dell'atto di compravendita, ed in ogni caso dall'effettivo incasso del prezzo della compravendita sino alla scadenza, a condizione che l'atto pubblico di vendita fosse stato effettivamente redatto e le somme incassate.
Nella predetta scrittura, le parti dichiararono, inoltre, che: “In occasione della stipula dell'atto pubblico, gli infrascritti provvederanno a estinguere il mutuo bancario residuo, da essi acceso sull'immobile, pagando il residuo debito in ragione del 50% ciascuno;
analogamente e in pari misura provvederanno al pagamento delle spese di mediazione, delle spese tecniche necessarie per la stipula, e tutte quelle necessarie e conseguenti alla stipula dell'atto di compravendita. La ripartizione di tali spese al 50% rimarrà immutata, anche nell'ipotesi in cui una o entrambe le parti abbiano già anticipato parte di esse con denaro proprio”.
Appare, altresì, documentalmente provato che la condizione sospensiva della efficacia del predetto contratto di mutuo si è realizzata, in quanto, in data 16.12.2021, le parti stipularono il contratto definitivo di compravendita dell'immobile in oggetto e riscosso il prezzo pattuito, nonché saldato dalle parti il residuo mutuo e furono pagate da entrambi le spese di mediazione. Quindi, con bonifici del 16.12.2021, all'esito di mutuo bancario stipulato dall'acquirente, le parti ricevettero il saldo prezzo, di cui € 323.060,00 per estinguere il mutuo e, rispettivamente, € 207.462,15 a saldo prezzo a ognuno dei venditori
(si veda, la documentazione bancaria allegata al fascicolo di parte opposta). Ciò trova riscontro nel verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto da ambo le parti del pagina 3 di 6 27.01.2022, e contestuale consegna ai venditori del residuo prezzo di € 50.000,00, a nulla rilevando le labiali contestazioni di parte opponente, in assenza di elementi di segno contrario che escludano la mancata ricezione delle somme suindicate.
Appare, altresì, provato e non specificatamente contestato l'inadempimento dell'opponente, per la somma pari ad euro 75.000,00, in quanto con riguardo alla somma di euro 25.000,00 relativa ai ratei scaduti da gennaio a ottobre 2022, essa è stata oggetto di due diversi decreti ingiuntivi: 1) n.5830/2022 del 27.12.2022 per la somma di € 9954,02, concernente i ratei scaduti da gennaio a maggio 2022, detratte delle spese riconosciute dall'opposta ed anticipate dall'opponente, pari alla metà di euro 5.889,96, da ripartire al
50%, e considerata la somma spesa dall'opposta di cui alla fattura n. 331 del 10.12.2021 di di € 798,00, da ripartire anch'essa al 50%, riconosciuta dall'opponente, Persona_1
come da lettera inviata dal suo procuratore del 01.08.2022; 2) n.5043/2022 del 07.11.2022, pari ad euro 12.500,00, per i ratei da giugno ad ottobre 2022; divenuti entrambi esecutivi, rispettivamente oggetto di opposizione all'esecuzione e di opposizione ex art. 650 c.p.c.
Con riguardo alle eccezioni di inesigibilità del credito e di mancata decadenza del beneficio del termine, deve osservarsi, in punto di diritto, che agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr., Cass. Civ., n.24330/2011). A ciò si aggiunga che, trattandosi di contratto di mutuo, deve applicarsi la disposizione dell'art. 1819 cod. civ., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutuate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, che ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuatario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, come nella specie, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art. 1819 (Cass. Civ., n.1861/1995). Infatti, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186
c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per pagina 4 di 6 essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 9307 del 9 novembre 1994).
Sicchè, appare ovvio che, stante l'inadempimento protratto dell'opponente agli obblighi scaturenti dal contratto di mutuo intercorso tra le parti, non avendo provato di aver adempiuto a tutt'oggi al pagamento delle rate ormai scadute, determina l'esigibilità dell'intero credito pari alla complessiva somma di euro 75.000,00, non foss'altro perché dalla compravendita in oggetto e dalla restituzione delle somme ratealmente pattuite ne derivava anche la successiva rinuncia a qualsiasi obbligo di mantenimento in favore di entrambe le parti, considerato che fino ad allora la godeva di un assegno di CP_1
mantenimento a carico del . Parte_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, deve osservarsi che la gran parte dei crediti oggetto della domanda, sono stati già riconosciuti ed oggetto di compensazione da parte dell'opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo n.5830/2022
( si veda, Ricevuta spese materiali L'Arte del ferro del 27.12.2021 di € 428,96; Fattura n.
97 del 25.11.2021 Ing. di € 314,00; fattura n. 51 del 15.12.2021 Geom. Persona_2 di € 1.052,00; fattura n. 73 del 17.01.2022 di € 395,00; fattura Persona_3 Parte_2
n. 4 del 03.01.2022 M.G.A. di € 2.530,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 13.12.2021 di
€ 1.000,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 10.12.2021 di € 100,00; ricevuta di spesa bollettino cc/ del 13.12.2021 di € 70,00). Mentre, risultano documentalmente provati solo i crediti di euro 1.800,00, come da ricevuta di pagamento dell'Ing. del Persona_4
23.11.2021; euro 500,00, come da ricevuta di pagamento di del 10.01.2022 Persona_5
ed euro 850,00 come da ricevuta di pagamento di del 12.01.2022, inviata Persona_6
via mail il 04.04.2022, pari alla complessiva somma di euro 3.150,00, da ripartire al 50%, pari ad euro 1.575,00. Mentre, dall'ulteriore documentazione prodotta non si desume la riconducibilità delle spese affrontate in favore di parte opposta, né rientranti nella scrittura privata del 13.10.2021, in assenza di ulteriori elementi di prova, nemmeno oggetto di richiesta di prova;
senza considerare che le spese relative alle pulizie domestiche ed agli animali domestici sono da ricondursi tra quelle a carico dell'opponente fino alla data di stipula dell'atto di compravendita e, comunque di rilascio dell'immobile, come desumibile dalla scrittura privata in oggetto, in cui si pattuisce espressamente che: qualora si dovesse
pagina 5 di 6 pervenire alla stipula dell'atto di compravendita, non potrà pretendere a Parte_1
nessun titolo la restituzione di tutte le somme elargite alla e di cui sopra. CP_1
Sicchè, in definitiva, in parziale accoglimento della domanda avanzata, il deve Parte_1
essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 73.425,00 (75.000,00-
1.575,00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Stante l'esito della causa non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art.96
c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività processuale espletata, decurtate della fase istruttoria, secondo la tabella n.2, quinto scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- accoglie parzialmente l'opposizione avanzata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a la complessiva somma Parte_1 CP_1
di euro 73.425,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opposta che si liquidano in euro 4.216,50, per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Verbale chiuso alle ore 11.50.
Il Giudice
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
pagina 6 di 6