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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 134/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.03.2025
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. avv. Fausto Discepolo del Parte_1 C.F._1
Foro di Udine giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione del giudizio R.G. n. 759/2017, di appello avverso la sentenza n.
1127/2017 del 06/09/2017 del Tribunale Ordinario di Udine, concluso con Sentenza n. 664/2018 del
21/11/2018 della Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, cassata con rinvio con
Ordinanza n. 244/2025 del 07/01/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile.
Causa iscritta a ruolo il 24.03.2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.09.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, condannare la convenuta CP_1
alla rifusione delle spese dei giudizi di primo grado, di legittimità e di rinvio.”
[...]
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/02/2016, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanti al Tribunale di Udine, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di
[...]
compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 24/09/2014 per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, per sentir condannare quest'ultima al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della residua somma di € 65.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia. Il contratto preliminare veniva stipulato il 21.07.2014 e rinnovato il 24.09.2014 con precisazione dei tempi di pagamento delle rate e fissazione del termine per il definitivo al 28.02.2015.
Contemporaneamente, l'attore stipulava con terzi un contratto preliminare con cui prometteva l'acquisto di un'altra abitazione con contratto da perfezionarsi entro il 28.02.2025.
Il Tribunale di Udine dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per fatto e colpa della convenuta e condannava quest'ultima a risarcire il danno cagionato all'attore conseguente all'inadempimento, liquidato in € 65.000,00, oltre a rivalutazione e interessi,
ed a rifondergli le spese di lite, liquidate, con maggiorazione, vista la manifesta fondatezza della domanda, in € 13.000,00 oltre accessori.
L'attore aveva quantificato il danno risarcibile nella differenza tra il maggior corrispettivo promesso dalla convenuta e quello inferiore ricavato dalla successiva vendita ad altro compratore, pari a €
60.000,00 oltre al maggior prezzo di € 10.000,00 preteso dal venditore della nuova abitazione a compensazione del ritardo nella stipula del definitivo e sottratto l'importo di € 5.000,00 della caparra già incassata.
Proponeva appello la sig. contestando, innanzitutto, la decisione di primo grado Controparte_1
nella parte in cui aveva valutato il comportamento della convenuta quale “inadempimento di non scarsa importanza” ai fini della pronuncia di risoluzione e lamentando una non corretta indagine sulla
“non essenzialità del termine” indicato in contratto per la stipula del definitivo.
Con il secondo motivo di appello la sig. escludeva il suo inadempimento affermando che CP_1
l'unico inadempiente sarebbe stato il sig. che, in assenza di una diffida ad adempiere, non Pt_1
avrebbe potuto considerarsi libero dal vincolo contrattuale e, conseguentemente non avrebbe potuto vendere l'immobile a terzi.
Con il terzo motivo l'appellante sosteneva che il Giudice avrebbe invece dovuto dichiarare l'inadempimento di entrambe le parti.
Con il quarto motivo di appello si deduceva un errore di quantificazione del danno, posto che si sarebbe dovuto considerare come risarcibile solo il danno prevedibile, costituente conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che, in particolare, non sarebbe stato giustificato il riconoscimento dei 10.000 € quale sovrapprezzo per l'acquisto della nuova abitazione a causa del ritardo rispetto al termine previsto nel preliminare.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, veniva contestata la liquidazione delle spese con maggiorazione sul presupposto della manifesta infondatezza della pretesa attorea. Con sentenza n. 664/2018 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento del quarto motivo di gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da per la parte relativa alla somma di € 10.000,00, confermandola Parte_1
per il resto, e condannava l'appellante alla rifusione in favore della controparte dei Controparte_1
tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero in euro 3.500,000, compensando tra le parti il residuo. Dava atto di accogliere anche la censura di cui al quinto motivo e relativa alla maggiorazione delle spese di lite per manifesta fondatezza della domanda, ma non procedeva, in dispositivo, alla liquidazione delle spese di primo grado.
proponeva impugnazione avverso detta sentenza chiedendone la riforma per Controparte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo parte appellante lamentava che la Corte d'appello non avesse tenuto conto del fatto che il contratto non qualificava come essenziali i termini per il versamento degli acconti e che non avesse valutato l'importanza dell'inadempimento.
Con il secondo motivo si lamentava la mancata comparazione dei reciproci inadempimenti.
Con il terzo motivo si lamentava l'omessa pronuncia in merito ai rilievi formulati circa la pretesa imprevedibilità del danno, la pretesa determinazione dello stesso nel valore di mercato del bene e l'asserita mancanza della relativa prova. Infine, con il quarto motivo, si evidenziava l'omessa regolazione, nel dispositivo, delle spese processuali di primo grado pur avendo accolto, in motivazione, la censura della maggiorazione delle spese per la manifesta fondatezza delle domande attoree.
Con controricorso e ricorso incidentale qualificato da quale “adesivo autonomo”, egli Parte_1
aderiva al quarto motivo, relativo alle spese processuali, in quanto dal dispositivo della sentenza impugnata non si comprendeva se le spese liquidate dovessero intendersi riferite al solo giudizio d'appello, in tal caso concretandosi la lamentata omissione di pronuncia, ovvero ad entrambi i gradi del giudizio, in tal caso configurandosi l'erronea applicazione dei parametri forensi. La Suprema Corte aveva ritenuto inammissibili i primi tre motivi rilevando, innanzitutto, che il
Giudice d'appello non aveva confuso i termini fissati per i pagamenti degli acconti con la clausola ex art. 1457 c.c. istituente il “termine essenziale”, ed aveva stimato di non scarsa importanza l'inadempimento scaturito dal reiterato mancato versamento degli acconti.
La Corte di merito aveva, inoltre, fatto ricorso alla comparazione e giudicato l'inadempimento della ricorrente esclusivo e di non scarsa importanza dal momento che la non aveva versato gli CP_1
acconti ed aveva dichiarato di volersi liberare dal contratto;
solo dopo tale conclamato inadempimento il aveva contratto con un terzo. Pt_1
Ritenuto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione aveva invece accolto il quarto motivo perché la riforma parziale della sentenza del Tribunale imponeva, in ogni caso, alla
Corte d'appello di pronunciarsi sulle spese di primo grado mentre in dispositivo si provvedeva a regolare solo le spese di appello.
Il giudizio veniva riassunto dal sig. il quale osservava come in ogni grado di giudizio fosse Pt_1
stata riconosciuta la manifesta fondatezza della domanda principale dell'attore e chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa, eventualmente compensando parzialmente le spese per la parziale soccombenza nel giudizio di primo grado. La sig.ra CP_1
rimaneva contumace.
***
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, l'oggetto del giudizio si limita alla regolazione delle spese di lite.
La Corte di Appello ha dato atto di avere accolto la quinta censura dell'appellante, relativa all'incremento del compenso dell'avvocato di parte vincitrice sul rilievo che la sua pretesa era manifestamente fondata, ed ha indicato come ciò poteva essere valutato in sede di regolamento delle spese processuali, cosa che invece non è avvenuta.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che in dispositivo il giudice d'appello aveva provveduto a regolare solo le spese del secondo grado, nulla disponendo per quelle di primo grado. Al giudice di rinvio è stata quindi rimessa la statuizione delle spese di primo grado, stante la riforma pur parziale, della prima statuizione.
In questa sede deve provvedersi alla statuizione sulle spese di tutti i gradi di giudizio, incluso quello di appello e il giudizio di rinvio, e ciò sulla base dell'esito complessivo del giudizio.
Considerata la riduzione della somma riconosciuta al , rispetto all'originaria pretesa di euro Pt_1
65.000,00, si reputa che le spese di tutti i gradi debbano essere compensate per 1/5 tra le parti, con condanna di al pagamento dei 4/5 delle stesse in favore di . Controparte_1 Parte_1
Le spese vengono pertanto liquidate come in dispositivo nei valori medi in relazione al valore della causa (con applicazione del minimo solo per la fase istruttoria/ di trattazione), e comunque nei limiti della liquidazione richiesta con le note spese dimesse.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra e Parte_1 Controparte_1
pronuncia la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 21.7.2014
e rinnovato il 24.9.2014, per fatto e colpa di Controparte_1
condanna a risarcire il danno cagionato a per effetto del proprio Controparte_1 Parte_1
inadempimento, che liquida in euro 55.000,00 in moneta pari alla data dell'illecito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura pari all'andamento dell'indice ISTAT dal 1.3.2015, ed oltre agli interessi compensativi pari agli interessi legali via via vigenti sull'importo liquidato, incrementato annualmente per la rivalutazione concessa;
compensa per 1/5 le spese di lite di tutti i gradi tra le parti, e condanna al pagamento Controparte_1
dei 4/5 delle stesse in favore di , spese che liquida per l'intero come segue: Parte_1
in € 11.268,00 per il giudizio avanti il Tribunale;
in € 12.154,00 per il giudizio d'appello;
in € 7.375,00 per il giudizio di legittimità in € 2.906,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 134/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.03.2025
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. avv. Fausto Discepolo del Parte_1 C.F._1
Foro di Udine giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione del giudizio R.G. n. 759/2017, di appello avverso la sentenza n.
1127/2017 del 06/09/2017 del Tribunale Ordinario di Udine, concluso con Sentenza n. 664/2018 del
21/11/2018 della Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, cassata con rinvio con
Ordinanza n. 244/2025 del 07/01/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile.
Causa iscritta a ruolo il 24.03.2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.09.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, condannare la convenuta CP_1
alla rifusione delle spese dei giudizi di primo grado, di legittimità e di rinvio.”
[...]
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/02/2016, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanti al Tribunale di Udine, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di
[...]
compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 24/09/2014 per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, per sentir condannare quest'ultima al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della residua somma di € 65.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia. Il contratto preliminare veniva stipulato il 21.07.2014 e rinnovato il 24.09.2014 con precisazione dei tempi di pagamento delle rate e fissazione del termine per il definitivo al 28.02.2015.
Contemporaneamente, l'attore stipulava con terzi un contratto preliminare con cui prometteva l'acquisto di un'altra abitazione con contratto da perfezionarsi entro il 28.02.2025.
Il Tribunale di Udine dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti per fatto e colpa della convenuta e condannava quest'ultima a risarcire il danno cagionato all'attore conseguente all'inadempimento, liquidato in € 65.000,00, oltre a rivalutazione e interessi,
ed a rifondergli le spese di lite, liquidate, con maggiorazione, vista la manifesta fondatezza della domanda, in € 13.000,00 oltre accessori.
L'attore aveva quantificato il danno risarcibile nella differenza tra il maggior corrispettivo promesso dalla convenuta e quello inferiore ricavato dalla successiva vendita ad altro compratore, pari a €
60.000,00 oltre al maggior prezzo di € 10.000,00 preteso dal venditore della nuova abitazione a compensazione del ritardo nella stipula del definitivo e sottratto l'importo di € 5.000,00 della caparra già incassata.
Proponeva appello la sig. contestando, innanzitutto, la decisione di primo grado Controparte_1
nella parte in cui aveva valutato il comportamento della convenuta quale “inadempimento di non scarsa importanza” ai fini della pronuncia di risoluzione e lamentando una non corretta indagine sulla
“non essenzialità del termine” indicato in contratto per la stipula del definitivo.
Con il secondo motivo di appello la sig. escludeva il suo inadempimento affermando che CP_1
l'unico inadempiente sarebbe stato il sig. che, in assenza di una diffida ad adempiere, non Pt_1
avrebbe potuto considerarsi libero dal vincolo contrattuale e, conseguentemente non avrebbe potuto vendere l'immobile a terzi.
Con il terzo motivo l'appellante sosteneva che il Giudice avrebbe invece dovuto dichiarare l'inadempimento di entrambe le parti.
Con il quarto motivo di appello si deduceva un errore di quantificazione del danno, posto che si sarebbe dovuto considerare come risarcibile solo il danno prevedibile, costituente conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che, in particolare, non sarebbe stato giustificato il riconoscimento dei 10.000 € quale sovrapprezzo per l'acquisto della nuova abitazione a causa del ritardo rispetto al termine previsto nel preliminare.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, veniva contestata la liquidazione delle spese con maggiorazione sul presupposto della manifesta infondatezza della pretesa attorea. Con sentenza n. 664/2018 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento del quarto motivo di gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da per la parte relativa alla somma di € 10.000,00, confermandola Parte_1
per il resto, e condannava l'appellante alla rifusione in favore della controparte dei Controparte_1
tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero in euro 3.500,000, compensando tra le parti il residuo. Dava atto di accogliere anche la censura di cui al quinto motivo e relativa alla maggiorazione delle spese di lite per manifesta fondatezza della domanda, ma non procedeva, in dispositivo, alla liquidazione delle spese di primo grado.
proponeva impugnazione avverso detta sentenza chiedendone la riforma per Controparte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo parte appellante lamentava che la Corte d'appello non avesse tenuto conto del fatto che il contratto non qualificava come essenziali i termini per il versamento degli acconti e che non avesse valutato l'importanza dell'inadempimento.
Con il secondo motivo si lamentava la mancata comparazione dei reciproci inadempimenti.
Con il terzo motivo si lamentava l'omessa pronuncia in merito ai rilievi formulati circa la pretesa imprevedibilità del danno, la pretesa determinazione dello stesso nel valore di mercato del bene e l'asserita mancanza della relativa prova. Infine, con il quarto motivo, si evidenziava l'omessa regolazione, nel dispositivo, delle spese processuali di primo grado pur avendo accolto, in motivazione, la censura della maggiorazione delle spese per la manifesta fondatezza delle domande attoree.
Con controricorso e ricorso incidentale qualificato da quale “adesivo autonomo”, egli Parte_1
aderiva al quarto motivo, relativo alle spese processuali, in quanto dal dispositivo della sentenza impugnata non si comprendeva se le spese liquidate dovessero intendersi riferite al solo giudizio d'appello, in tal caso concretandosi la lamentata omissione di pronuncia, ovvero ad entrambi i gradi del giudizio, in tal caso configurandosi l'erronea applicazione dei parametri forensi. La Suprema Corte aveva ritenuto inammissibili i primi tre motivi rilevando, innanzitutto, che il
Giudice d'appello non aveva confuso i termini fissati per i pagamenti degli acconti con la clausola ex art. 1457 c.c. istituente il “termine essenziale”, ed aveva stimato di non scarsa importanza l'inadempimento scaturito dal reiterato mancato versamento degli acconti.
La Corte di merito aveva, inoltre, fatto ricorso alla comparazione e giudicato l'inadempimento della ricorrente esclusivo e di non scarsa importanza dal momento che la non aveva versato gli CP_1
acconti ed aveva dichiarato di volersi liberare dal contratto;
solo dopo tale conclamato inadempimento il aveva contratto con un terzo. Pt_1
Ritenuto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione aveva invece accolto il quarto motivo perché la riforma parziale della sentenza del Tribunale imponeva, in ogni caso, alla
Corte d'appello di pronunciarsi sulle spese di primo grado mentre in dispositivo si provvedeva a regolare solo le spese di appello.
Il giudizio veniva riassunto dal sig. il quale osservava come in ogni grado di giudizio fosse Pt_1
stata riconosciuta la manifesta fondatezza della domanda principale dell'attore e chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa, eventualmente compensando parzialmente le spese per la parziale soccombenza nel giudizio di primo grado. La sig.ra CP_1
rimaneva contumace.
***
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, l'oggetto del giudizio si limita alla regolazione delle spese di lite.
La Corte di Appello ha dato atto di avere accolto la quinta censura dell'appellante, relativa all'incremento del compenso dell'avvocato di parte vincitrice sul rilievo che la sua pretesa era manifestamente fondata, ed ha indicato come ciò poteva essere valutato in sede di regolamento delle spese processuali, cosa che invece non è avvenuta.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che in dispositivo il giudice d'appello aveva provveduto a regolare solo le spese del secondo grado, nulla disponendo per quelle di primo grado. Al giudice di rinvio è stata quindi rimessa la statuizione delle spese di primo grado, stante la riforma pur parziale, della prima statuizione.
In questa sede deve provvedersi alla statuizione sulle spese di tutti i gradi di giudizio, incluso quello di appello e il giudizio di rinvio, e ciò sulla base dell'esito complessivo del giudizio.
Considerata la riduzione della somma riconosciuta al , rispetto all'originaria pretesa di euro Pt_1
65.000,00, si reputa che le spese di tutti i gradi debbano essere compensate per 1/5 tra le parti, con condanna di al pagamento dei 4/5 delle stesse in favore di . Controparte_1 Parte_1
Le spese vengono pertanto liquidate come in dispositivo nei valori medi in relazione al valore della causa (con applicazione del minimo solo per la fase istruttoria/ di trattazione), e comunque nei limiti della liquidazione richiesta con le note spese dimesse.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa tra e Parte_1 Controparte_1
pronuncia la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 21.7.2014
e rinnovato il 24.9.2014, per fatto e colpa di Controparte_1
condanna a risarcire il danno cagionato a per effetto del proprio Controparte_1 Parte_1
inadempimento, che liquida in euro 55.000,00 in moneta pari alla data dell'illecito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura pari all'andamento dell'indice ISTAT dal 1.3.2015, ed oltre agli interessi compensativi pari agli interessi legali via via vigenti sull'importo liquidato, incrementato annualmente per la rivalutazione concessa;
compensa per 1/5 le spese di lite di tutti i gradi tra le parti, e condanna al pagamento Controparte_1
dei 4/5 delle stesse in favore di , spese che liquida per l'intero come segue: Parte_1
in € 11.268,00 per il giudizio avanti il Tribunale;
in € 12.154,00 per il giudizio d'appello;
in € 7.375,00 per il giudizio di legittimità in € 2.906,00 per questo giudizio di rinvio,
oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli