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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/04/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. 2042 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2042/2018 R.G. promossa
DA
) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale erede di , Persona_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di riassunzione, dall'Avv. Dario Cicinelli e dall'Avv. Gianmarco Marinucci, presso il cui
Studio in Bari alla Via N. Putignani 76 elegge domicilio
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI Controparte_1
N. 59 98071 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI FONTI
SANTA che lo rappresenta e difende per proura in atti
Oggetto: vendita di cose immobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio il Persona_1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t., per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Per_1
alla cessione in proprietà dell'alloggio posto in Gioiosa Marea (Me)
[...] al Largo Peculio n.2 per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto,
Condannare il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 alla predisposizione di tutti gli atti necessari ai fini della attuazione della immediata cessione della proprietà dell'immobile de quo a favore della attrice;
Condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, da parte della attrice relativamente al ritardo di tale adempimento, da quantificarsi in via equitativa;
Inoltre, accertare e dichiarare l'illegittimità
e nullità del provvedimento di sgombero dell'immobile giusta provvedimento del Comune di del 03/04/2014 n.21 e CP_1 conseguentemente ordinare al Comune di la revoca;
CP_1
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, la cancellazione di tutte le trascrizioni, pesi, oneri e gravami ricadenti sull'immobile de quo”. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite in favore dei procuratori antistatari.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il convenuto il quale CP_1 chiedeva preliminarmente di valutare l'opportunità della chiamata in giudizio del terzo successore a titolo particolare atteso che sull'immobile oggetto di controversia era pendente una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Patti e, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande attoree e la vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza veniva assegnato un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria in esito alla quale -conclusasi negativamente- parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata comparizione dell'attrice in sede della disposta mediazione;
di poi venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, senza necessità di procedere all'assunzione delle prove richieste, era disposto un rinvio per l'8.3.2023 ai fini della precisazione delle conclusioni.
A detta udienza cartolare le parti partecipavano mediante il deposito di note scritte e i procuratori di parte attrice, con note depositate il
22.02.2023, ne dichiaravano la morte. Pertanto, con provvedimento del 21.3.2023 -a scioglimento della riserva assunta l'8.3.2023- il G.I., preso atto dell'evento, dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso depositata il 30.5.2023 la figlia dell'attrice, , Parte_1 riassumeva il giudizio e insisteva nelle domande dell'ascendente.
Fissata quindi la prosecuzione del giudizio ed effettuate le notifiche di rito, si costituiva il riportandosi alle precedenti Controparte_1 difese come formulate e riportate.
Infine, precisate le conclusioni all'udienza dell'8.1.2024, la causa era introitata in decisione ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata d'ufficio -non avendo parte convenuta sollevato alcuna eccezione in tal senso- la questione afferente la tempestività della riassunzione effettuata dalla signora
(figlia/erede dell'originaria attrice ) con Parte_1 Persona_1 atto depositato il 30.05.2023.
All'uopo va precisato che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, alla quale si ritiene di aderire, non sussiste un obbligo per il Giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio, come nel caso in specie, sia di mero diritto e quindi di natura processuale, non potendosi, dunque, parlare di
“sentenza a sorpresa o della terza via” che menoma il diritto alla difesa e viola il disposto dell'art. 101 co. 2 c.p.c. (ex multis Cass. civ. n.
3432/2016).
Ebbene occorre verificare d'ufficio, senza concessione di termini alle parti che rallenterebbero la sollecita definizione del giudizio, in spregio all'esigenza di ragionevole durata del processo, la questione di rito attinente alla tardività dell'atto di riassunzione del 30.05.2023, che è stato depositato oltre i tre mesi previsti per tale incombenza.
E di fatti il procuratore della parte attrice ha dichiarato l'evento interruttivo con le note di trattazione scritta del 22.2.2023, da valere quale partecipazione alla (revocata) udienza dell'8 marzo 2023, sicché ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo si è prodotto dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., a cominciato a decorrere dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva
(Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022).
Da tanto discende che il termine di tre mesi per la riassunzione ha iniziato a decorrere dal 22 febbraio 2023 ed è venuto a scadere il 22 maggio
2023: il ricorso per la riassunzione depositato il 30.5.2023 è, pertanto, da ritenersi tardivo.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del presente procedimento per intempestività della riassunzione medesima ex art. 305 c.p.c.
Detto articolo, infatti, prevede che: “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Le spese processuali si compensano stante la definizione sulla base di questione rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2042/2018 R.G., promossa da contro Persona_1 [...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., così CP_1 provvede:
-dichiara estinto il giudizio per intempestività della riassunzione;
-compensa le spese di lite.
Patti, 18.4.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2042/2018 R.G. promossa
DA
) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale erede di , Persona_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di riassunzione, dall'Avv. Dario Cicinelli e dall'Avv. Gianmarco Marinucci, presso il cui
Studio in Bari alla Via N. Putignani 76 elegge domicilio
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI Controparte_1
N. 59 98071 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI FONTI
SANTA che lo rappresenta e difende per proura in atti
Oggetto: vendita di cose immobili
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio il Persona_1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t., per ivi sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Per_1
alla cessione in proprietà dell'alloggio posto in Gioiosa Marea (Me)
[...] al Largo Peculio n.2 per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto,
Condannare il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 alla predisposizione di tutti gli atti necessari ai fini della attuazione della immediata cessione della proprietà dell'immobile de quo a favore della attrice;
Condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, da parte della attrice relativamente al ritardo di tale adempimento, da quantificarsi in via equitativa;
Inoltre, accertare e dichiarare l'illegittimità
e nullità del provvedimento di sgombero dell'immobile giusta provvedimento del Comune di del 03/04/2014 n.21 e CP_1 conseguentemente ordinare al Comune di la revoca;
CP_1
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, la cancellazione di tutte le trascrizioni, pesi, oneri e gravami ricadenti sull'immobile de quo”. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite in favore dei procuratori antistatari.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il convenuto il quale CP_1 chiedeva preliminarmente di valutare l'opportunità della chiamata in giudizio del terzo successore a titolo particolare atteso che sull'immobile oggetto di controversia era pendente una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Patti e, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande attoree e la vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza veniva assegnato un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria in esito alla quale -conclusasi negativamente- parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata comparizione dell'attrice in sede della disposta mediazione;
di poi venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e ritenuto il giudizio maturo per la decisione, senza necessità di procedere all'assunzione delle prove richieste, era disposto un rinvio per l'8.3.2023 ai fini della precisazione delle conclusioni.
A detta udienza cartolare le parti partecipavano mediante il deposito di note scritte e i procuratori di parte attrice, con note depositate il
22.02.2023, ne dichiaravano la morte. Pertanto, con provvedimento del 21.3.2023 -a scioglimento della riserva assunta l'8.3.2023- il G.I., preso atto dell'evento, dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso depositata il 30.5.2023 la figlia dell'attrice, , Parte_1 riassumeva il giudizio e insisteva nelle domande dell'ascendente.
Fissata quindi la prosecuzione del giudizio ed effettuate le notifiche di rito, si costituiva il riportandosi alle precedenti Controparte_1 difese come formulate e riportate.
Infine, precisate le conclusioni all'udienza dell'8.1.2024, la causa era introitata in decisione ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata d'ufficio -non avendo parte convenuta sollevato alcuna eccezione in tal senso- la questione afferente la tempestività della riassunzione effettuata dalla signora
(figlia/erede dell'originaria attrice ) con Parte_1 Persona_1 atto depositato il 30.05.2023.
All'uopo va precisato che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, alla quale si ritiene di aderire, non sussiste un obbligo per il Giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio, come nel caso in specie, sia di mero diritto e quindi di natura processuale, non potendosi, dunque, parlare di
“sentenza a sorpresa o della terza via” che menoma il diritto alla difesa e viola il disposto dell'art. 101 co. 2 c.p.c. (ex multis Cass. civ. n.
3432/2016).
Ebbene occorre verificare d'ufficio, senza concessione di termini alle parti che rallenterebbero la sollecita definizione del giudizio, in spregio all'esigenza di ragionevole durata del processo, la questione di rito attinente alla tardività dell'atto di riassunzione del 30.05.2023, che è stato depositato oltre i tre mesi previsti per tale incombenza.
E di fatti il procuratore della parte attrice ha dichiarato l'evento interruttivo con le note di trattazione scritta del 22.2.2023, da valere quale partecipazione alla (revocata) udienza dell'8 marzo 2023, sicché ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo si è prodotto dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., a cominciato a decorrere dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva
(Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022).
Da tanto discende che il termine di tre mesi per la riassunzione ha iniziato a decorrere dal 22 febbraio 2023 ed è venuto a scadere il 22 maggio
2023: il ricorso per la riassunzione depositato il 30.5.2023 è, pertanto, da ritenersi tardivo.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del presente procedimento per intempestività della riassunzione medesima ex art. 305 c.p.c.
Detto articolo, infatti, prevede che: “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Le spese processuali si compensano stante la definizione sulla base di questione rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2042/2018 R.G., promossa da contro Persona_1 [...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., così CP_1 provvede:
-dichiara estinto il giudizio per intempestività della riassunzione;
-compensa le spese di lite.
Patti, 18.4.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)