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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13784/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti avv. Roberto Giglio e avv.to Parte_1 stab.to Girolamo Ceci)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata (tunnel carpale bilaterale) – è fondata nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) hanno dichiarato che la parte istante svolge attività di intonachista e utilizza macchine d utensili che producono vibrazioni (macchine intonacatrici a pompa, seghe circolari, martelli e scalpelli) e cazzola, spatola, frattazzo ed i listelli per cinque giorni e per otto ore al giorno. A fronte di tanto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto le infermità denunciate come “tabellate” valutando i postumi di danno biologico nella misura del 6% (come tali
1 legittimanti la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale oggetto di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento della domanda in misura evidentemente inferiore a quella oggetto dell'originaria richiesta e per la restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale oggetto di causa con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi Euro 1798,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Davide Pignatelli.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti avv. Roberto Giglio e avv.to Parte_1 stab.to Girolamo Ceci)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata (tunnel carpale bilaterale) – è fondata nei termini e per le ragioni di seguito illustrate. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo e avendo reso deposizioni immuni da contraddizioni) hanno dichiarato che la parte istante svolge attività di intonachista e utilizza macchine d utensili che producono vibrazioni (macchine intonacatrici a pompa, seghe circolari, martelli e scalpelli) e cazzola, spatola, frattazzo ed i listelli per cinque giorni e per otto ore al giorno. A fronte di tanto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha riconosciuto le infermità denunciate come “tabellate” valutando i postumi di danno biologico nella misura del 6% (come tali
1 legittimanti la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale oggetto di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – sono compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento della domanda in misura evidentemente inferiore a quella oggetto dell'originaria richiesta e per la restante quota sono poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale oggetto di causa con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi Euro 1798,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Davide Pignatelli.
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