Sentenza 11 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2018, n. 21054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21054 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MI ZI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/03/2017 del TRIBUNALE di UDINE sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG 'Me/ 71-51 z.A.2 1-00(~4; 132.4 e-G4 CA.A4-Cs2, , - (7 LattA-k u-2,12 Co () (Le 0L-1 e7t Q14 O (.
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Udine con sentenza in data 30.3.2017 ha accolto la richiesta di MI RI cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di arresto e di C 1.500 dì ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato dì cui all'art.186 VII co. C.d.S. Disponeva altresì la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità fino alla concorrenza di 126 giorni lavorativo presso il comune di Morsano.
2. Avverso detta sentenza insorgeva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Trieste assumendo che il comma VII dell'art.186 C.d.S. prevede, in caso di appartenenza del veicolo all'imputato, la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e pertanto chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo;
evidenziava inoltre come fosse stata omessa la pronuncia in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da dìsporsì anche in ipotesi dì applicazione delle pena su richiesta e chiedeva pertanto annullarsi la sentenza anche in relazione a tale profilo di doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Effettivamente il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo di cui era alla guida il prevenuto al momento del controllo che determinava il rifiuto da parte dì questi a sottoporsi all'esame alcolimetrico. Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez.IV, 3.11.2011, Camerlo 253128;1.10.2013, PG in proc.Molfino, Rv. 257438).
1.1 Risulta dagli atti del giudizio che il veicolo é di proprietà dell'imputato mentre l'art.186 comma VII lett. prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella dì applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato.
2. Il ricorso risulta fondato anche in relazione ala mancata previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto l'art.186 VII comma prevede che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni. A sua volta l'art.186 comma II quater C.d.S. prevede che "le disposizioni relative alle sanzioni di cui ai commi due e due bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti" mentre il giudice di Udine ha omesso del tutto di applicare la sanzione amministrativa accessoria pure prevista dalla legge.
2.1 Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871).
3. Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale con annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti della confisca del veicolo e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Udine per nuovo esame. Così deciso a Roma il 17 Gennaio 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Ucio