Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6206/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]n. 4/1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Rezzano (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22/11/2024 e del 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Lavagna (GE) il 09/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
30/12/2022 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LAVAGNA il 09/07/2016 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. L'immobile adibito a casa coniugale ubicato in Cogorno via Costa dei Landò n. 87 (GE) di proprietà esclusiva del Sig. , completo di tutti gli arredi e corredi che la CP_1
compongono, resta assegnato al marito che ivi continuerà a risiedervi unitamente alla figlia
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 minore.
2. La figlia di 14 anni sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
mantenendo la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la casa del padre.
3. La madre potrà vedere con la massima elasticità, compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici della minore e in ogni caso per almeno due week end al mese, con possibilità di pernottare con lei almeno 3-4 sere la settimana.
Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla minore con la madre e con in padre secondo il criterio dell'alternanza. Gli ulteriori giorni di vacanza da scuola verranno trascorsi da
con tempi auspicabilmente paritari tra i genitori e compatibilmente coi loro turni Per_1
lavorativi.
Stesso principio sarà osservato per le vacanze Pasquali.
Durante le vacanze scolastiche estive, i genitori potranno tenere con sè per almeno Per_1
una/due settimane anche non consecutive, previo accordo sulla cadenza del periodo al fine di evitare la coincidenza dei turni di ferie tra i genitori.
La madre ed il padre si impegnano ad introdurre nella vita della figlia il proprio Per_1
nuovo partner solo con le debite ed opportune cautele e quando la relazione abbia raggiunto una adeguata stabilità. Di talchè si intende che per il periodo come sopra indicato eventuali nuovi compagni dei coniugi non potranno accedere in presenza di Per_1
alle case dalla stessa frequentate.
4. Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno 20 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato la somma mensile di euro 200/00
(duecento) quale contributo per il mantenimento ordinario di , fino al raggiungimento Per_1
della completa indipendenza economica, oltre rivalutazione annua ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
5. L 'assegno unico universale per la minore verrà percepito al 50% dai genitori come per legge, con decorrenza dal mese di marzo 2025 (di talchè i genitori si impegnano a presentare l'isee e a modificare la domanda non appena possibile).
6. Il sig. si farà inoltre carico delle spese straordinarie di nella misura del CP_1 Per_1
100% delle stesse. Per quanto non espressamente sopra previsto e per il regime del consenso alle spese, i coniugi si atterranno a quanto previsto dal verbale ex art. 47 OG del
15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, di cui hanno ricevuto copia al
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 momento della sottoscrizione del ricorso per separazione.
7. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta
d'identità e/o di qualsivoglia altro documento necessario ai fini dell'espatrio.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto in favore dell'una o dell'altra a titolo di mantenimento e/o di alimenti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2016, Numero 24, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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