Sentenza breve 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 21/04/2026, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01786/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2026, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Scarpato, Filippo Alaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., adottato dalla Prefettura di Napoli nota prot. n. 0006813 del 12 gennaio 2026, notificato il 16 gennaio 2026, all’esito del procedimento avviato ex art. 7 L. 241/1990, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. LU Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- è impugnato il provvedimento indicato in epigrafe recante divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps), preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990;
- l’attività amministrativa si fonda sulla presunta carenza del requisito di affidabilità prescritto dalla vigente disciplina in materia di armi, desunta da una lite condominiale e familiare (occasionato dalla presenza di un albero di mandarancio che crea disguidi tra famiglie residenti nella medesima via), nel corso della quale l’istante avrebbe estratto l’arma detenuta per minacciare la persona offesa;
- a sostegno dell’esperito gravame l’istante deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241 del 1990, violazione del diritto di partecipazione procedimentale, travisamento dei fatti per falso presupposto, omessa valutazione delle memorie difensive ritualmente depositate, violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S., violazione di legge, eccesso di potere;
- si è costituita l’intimata amministrazione per resistere al gravame proposto ex adverso;
- all’udienza camerale del 14.4.2026 fissata per l’esame della domanda cautelare, la sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti presenti;
Ritenuto che il gravame è fondato per le ragioni di seguito illustrate:
- come noto, il divieto di detenzione di armi previsto dall’art. 39 Tulps costituisce una misura cautelare e preventiva di pubblica sicurezza, adottabile sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di P.S.;
- per costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa, il provvedimento in questione rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può esser omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
- esso, in quanto rimedio finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 2484/2022; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1011/2020);
- tuttavia, qualora l’amministrazione decida comunque di attivare il contraddittorio procedimentale, mediante l’invio della comunicazione di avvio o la richiesta di osservazioni difensive, essa si autovincola al rispetto delle regole partecipative; in tal caso, il contraddittorio deve tradursi in una effettiva e sostanziale valutazione delle deduzioni presentate dall’interessato;
- la scelta di non avvalersi della deroga prevista dall’art. 7 L. n. 241/1990 implica, infatti, l’obbligo di considerare gli apporti partecipativi del privato come elementi rilevanti ai fini dell’istruttoria e della decisione finale;
- in tale ipotesi, qualora l’amministrazione si sia autovincolata nel senso descritto, l’eventuale adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi in assenza di un reale esame delle osservazioni difensive trasmesse dal privato, o senza dar conto delle ragioni del loro mancato accoglimento (sia pure non in forma analitica, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni per le quali l’amministrazione si sia discostata dalle deduzioni del privato: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 3093/2025), integra un vizio di legittimità per violazione del principio di partecipazione procedimentale e per eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria, oltre che del principio di buona amministrazione;
- in tale evenienza, il provvedimento risulta infatti inficiato da una motivazione apparente o incompleta, poiché l’amministrazione, dopo aver aperto il contraddittorio, non può prescinderne senza contraddire il proprio stesso comportamento procedimentale, con conseguente compromissione delle garanzie difensive del privato e incompleta rappresentazione dei fatti posti a fondamento della gravata azione amministrativa;
- in tale fattispecie patologica rientra la gravata attività provvedimentale, giacché nel provvedimento impugnato è riportato che “alla data odierna l’interessato non ha presentato alcuno scritto controdeduttivo, né ha fatto pervenire documentazione al riguardo, rinunciando, quindi, ad avvalersi della sua facoltà di partecipazione attiva al procedimento” a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento;
- tuttavia, l’istante ha dimostrato di aver trasmesso per tempo articolate deduzioni difensive a mezzo pec, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata agli atti di causa, con cui contestava la versione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato;
- in particolare, nella memoria difensiva depositata in sede procedimentale, l’istante ha puntualmente rappresentato che, nel giorno della lite oggetto di segnalazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti sul posto avevano constatato come l’arma legalmente detenuta dal ricorrente risultasse scarica, priva di caricatore e custodita all’interno di una cassaforte, collocata nello sgabuzzino del sottoscala dell’abitazione; tale ricostruzione fattuale, direttamente riferibile alle circostanze accertate dagli operanti, era volta a dimostrare l’assenza di qualsiasi condotta imprudente o indice di un concreto pericolo di abuso dell’arma;
- tali circostanziate osservazioni difensive risultano peraltro coerenti con l’esito del procedimento penale approdato alla richiesta di archiviazione del P.M. (secondo cui “nessuno dei presenti ha visto il …estrarre tale arma e puntarla”; “in assenza di certezze sull'utilizzo dell'arma, le minacce proferite dal … debbono ritenersi procedibili a querela e che nel caso di specie il …non ha formulato istanza di punizione”) e al conforme decreto del GIP presso il Tribunale di Napoli (“richiamate le considerazioni del PM e ritenuto che le medesime sono rispondenti a quanto risulta in atti, né si prospetta allo stato la utilità di ulteriori indagini”);
- dette controdeduzioni, come si è visto, sono state ignorate dall’amministrazione, pur essendosi autovincolata al relativo esame nel senso descritto, e tale omissione si traduce in un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, tanto più rilevante alla luce della scelta di instaurare il contraddittorio procedimentale;
Ritenuto che:
- le svolte considerazioni conducono, in definitiva, all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012); gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
- dalla statuizione di accoglimento discendono le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, con distrazione ai procuratori antistatari che hanno avanzato rituale istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in e € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT UD, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU Di Vita | NT UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.