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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/02/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
3522/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 06.02.2024, sostituita con decreto di questa Corte del 22.12.2023 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 1 Parte_1
con sede legale in , Piazza Salimbeni n. 3, Pt_1
codice fiscale e Partita IVA in persona P.IVA_1
del legale rapp.te Dott. nato a Controparte_1
Suzzara (MN) il 16 ottobre 1971, (C.F.
nella qualità di Responsabile C.F._1
Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi,
(C.F. , P.E.C. C.F._2
)elettivamen Email_1
te domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Antonio Bosio n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede Controparte_2
in Roma via I. Vivanti n°157, C.F. in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig.
Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Miniero (
P.E.C. in forza di Email_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 8775/2023 pubblicata il 01.06.2023.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 4 gennaio 2024: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 8775/2023 del
Tribunale di Roma pubblicata il 01/06/2023 resa a definizione del giudizio R.G. n. 66334/2017 e non notificata, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte attrice in primo grado, con conferma del saldo-banca; in via subordinata, ove la
Corte adita non intendesse dichiarare inammissibile la domanda attrice svolta in primo grado, accertare
e dichiarare corretto il conteggio elaborato dal CTU nella perizia depositata in data 03.12.2019 dove il saldo finale del c.c. 931656 era ricalcolato al
11/12/2013 in € 8.000,67 a credito della correntista.
3 Con condanna della controparte alle spese del doppio grado ed alla restituzione, in favore della di quanto Parte_1
corrisposto dall'odierna appellante in favore di controparte in esecuzione della sentenza di I grado, pari a complessivi € 13.623,40 oltre alla ritenuta
d'acconto, come da copia del bonifico prodotto in giudizio;
l'appellata ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 20.12.2023: si insiste per il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza impugnata ed infine per la condanna della controparte al pagamento delle spese
e competenze del processo di appello ivi compresa la
fase cautelare della sospensiva , oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge, con attribuzione/distrazione in favore dello scrivente
Difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso alcun compenso/onorario.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la società
( già denominata Controparte_2
4 convenne in giudizio dinanzi Controparte_4
al Tribunale di Roma la Parte_1
( d'ora in poi anche: banca) e, premesso
[...]
che: aveva chiesto alla banca convenuta “la rimessione” del contratto di conto corrente, n. 9316.56 aperto nel maggio 1996 e della collegata apertura di credito, diffidando al contempo l'Istituto di Credito alla restituzione di tutti gli importi illegitti mamente percepiti, o illegittimamente non accreditati in c/c; in seguito alla consegna dei soli estratti conto, la parte attrice aveva fatto eseguire una perizia di parte;
successivamente, la banca aveva consegnato il contratto di apertura del conto corren te, datato 29-
05-1996, che era risultato sottoscritto dalla sola correntista, in spregio all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB;
ha lamentato la previsione di interessi senza forma scritta;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittima variazione delle condizioni economiche in pejus senza preventiva comunicazione alla correntista.
5 Ha aggiunto che, a seguito della ricostruzione dei rapporti di dare avere regolati in conto corrente, il saldaconto del c/c alla data del 11.12.2013, di chiusura del conto, non era pari a zero euro, come annotato dalla bensì ammontava a 96.690, 87 Pt_1
euro a credito dell'attrice.
Tutto ciò premesso, chiese: la dichiarazione di nullità del conto corrente per difetto di forma scritta, nonché di tutti gli addebiti eseguiti in virtù delle clausole illegittimamente applicate e richiamate in narrativa;
la condanna della convenuta al paga mento in proprio favore della somma di euro 96.690,87 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la convenuta dedusse:
l'infondatezza dell'asserita violazione dell'a rt. 117
TUB in quanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità dei contratti c.d. monofirma era da ritenersi posta nell'esclusivo interesse del cliente, essendo irrilevante la sottoscrizione del delegato della Banca;
l' inammissibilità della domanda avversaria per omesso assolvimento della prova ed in particolare
6 per l' omesso deposito del contratto di conto corrente;
la prescrizione decennale dalla annotazione delle rimesse solutorie, ritenendo estinto ogni dirit to restitutorio avente ad oggetto gli addebiti annotati sul c/c prima del 04.10.2017, decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.
Contestò la pretesa indebita applicazione di voci non dovute lamentata dall'attrice.
Furono concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8775 pubblicata il 01.06.2023, impugnata nel presente giudizio, ha così provveduto: ha dichiarato che il saldo finale del conto corrente n.
9316.56, intestato alla Controparte_2
ricalcolato al 11.11.2013, era pari ad €
[...]
97.493,24 a credito della correntista, anziché pari ad
€ zero;
ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo indebitamente percepito di €
97.493,24, oltre agli interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla data della domanda giudiziale, nonché al pagamento in favore dell'attrice
7 delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed access ori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
ha posto a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e ciascuna in ragione della metà in quelli interni, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Il Tribunale ha dapprima delimitato il tema del decidere ( pag. 12 della sentenza); ha di seguito individuato l'onere probatorio spettante all'attrice, esaminando la c.t.u. e concludendo nel senso che: il contratto di conto corrente c.d. monofirma, sottoscritto cioè solo da quest'ultimo era valido, alla luce dei più recenti orientamenti della S.C., non senza rilevare che l'attrice aveva “abbandonato”
l'eccezione nelle ultime note conclusionali depositate;
gli interessi erano pattuiti per iscritto quanto a l conto corrente;
mentre l'apertura di credito difettava di forma scritta, non avendo peraltro la banca consegnato il pur richiesto documento contrattuale di apertura di credito;
era parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
8 erano stati applicati interessi anatocistici vietati nel periodo antecedente al 2000; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000 la banca si era adeguata correttamente alle prescrizioni della stessa e così era stata legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera CICR;
ha argomentato sull'usura e sulle commissioni di massimo scoperto, nonché sulle ulteriori pretese voci indebite lamentate dall'attrice, sulla base della c.t.u.
Con la citazione notificata a controparte il
03.07.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1) errata pronuncia in ordine al principio dell'onere probatorio e non attendibilità del ricalcolo elaborato dal c.t.u. nella seconda relazione del 26/11/2020.
Violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art. 2697c.c.; erroneamente era stata desunto il fido di fatto a decorrere dal 2004, dall'esame degli estratti conto e, per conseguenza, erroneamente erano stati applicati gli interessi legali sostitutivi rispetto a quelli pattizi, ritenuti illegittimi;
seppur vi fosse stato affidamento di fatto, il tasso di interesse convenuto per iscritto
9 nel caso di sconfinamento avrebbe dovuto trovare applicazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma IV c.p.c.
Si è costituita Controparte_2
contestando l'appello e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improce dibile e radicalmente nullo.
E' stata respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dall o scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa
Corte del 22.12.2023.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo dell'appello, ad avviso della Corte, è infondato.
E' emerso dalla c.t.u. che la banca ha posto in essere un c.d. fido di fatto, nell'ambito del rapporto di conto corrente.
10 Il fido di fatto è un'apertura di credito non pattuita per iscritto, ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr.
Cass. del 2022 n. 19844.
Se essa sia accertata, è accertata anche la misura dell'apertura di credito ( così la giurisprudenza ora citata).
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla Pt_1
correntista, al di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito per iscritto, che pertanto nessuna delle parti avrebbe potuto produrre.
La sola previsione, nel conto corrente, del tasso di interesse per sconfinamento non è stata però accompagnata dalla previsione tra le parti dell'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c.
Il conto corrente, prodotto dalla banca sin dal primo grado, ha unicamente previsto il “ tasso a debito” del
20.750% “ per sconf. se autorizz. con capitalizzazione trimestrale”.
Ed invero, anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n.
2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza
11 tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche.
In particolare, anche nel caso di apertura di credito contenuta in un conto corrente, ex artt. 117 primo e quarto comma T.U.B. in relazione all'art. 117 II comma T.U.B., in ossequio alla delibera CICR del 4.3.2003, il cliente deve conoscere e convenire sull'importo messo a disposizione;
quindi, laddove è previsto, come nella specie, un dato tasso di interesse nel caso di sconfinamento, se autorizzato, il cliente deve essere messo in condizione di autorizzare lo sconfinamento, sino ad una data misura prestabilita e solo in tal caso il tasso così convenuto può trovare applicazione.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve ritenersi, invece, che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione.
Qualora, come nel caso di specie, ci si trovi in assenza di prova scritta in ordine all'accettazione da parte del correntista dei tassi di interesse ultralegali applicati in costanza di affidamento ed in ragione della apertura di credito concessa e prevista per iscritto, pur all'interno di un contratto di conto corrente, gli interessi applicati
12 devono essere sostituiti con quelli disciplinati dall'art. 117
T.U.B.
La sentenza, che ha sul punto recepito il calcolo eseguito dal c.t.u., conforme ai suindicati criteri legali, è pertanto del tutto condivisibile.
2.Il secondo motivo dell'appello è infondato.
L'appellante ha ritenuto erronea la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato la al Pt_1
pagamento in favore dell' Controparte_2
della somma pari ad € 97.493,24, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma quarto a decorrere dalla domanda giudiziale.
In particolare, secondo l'appellante, la liquidazione degli interessi moratori varrebbe esclusivamente nelle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale.
E' decisivo osservare quanto segue.
Deve condividersi l'orientamento recentemente adottato dalla Suprema Corte (Cass. n. 61 del 2023) in base al quale il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.
In particolare, in una fattispecie proprio attinente alla ripetizione d'indebito da parte del correntista di somme
13 indebitamente trattenute dalla banca, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma c.c. trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale.
Tale lettura deve farsi discendere dalla stessa ratio dell'art. 1284, comma 4, il quale “è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”…“nel medesimo senso, inoltre, depongono sia la circostanza che si tratti di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c. intitolato ≪saggio degli interessi≫, cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr., recentissima: Cass. n.61 del 2023).
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai
14 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sent enza in Parte_1
epigrafe indicata nei confronti di Controparte_2
[...]
respinge l'appello; condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
10.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 06.02.2024.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
3522/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 06.02.2024, sostituita con decreto di questa Corte del 22.12.2023 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 1 Parte_1
con sede legale in , Piazza Salimbeni n. 3, Pt_1
codice fiscale e Partita IVA in persona P.IVA_1
del legale rapp.te Dott. nato a Controparte_1
Suzzara (MN) il 16 ottobre 1971, (C.F.
nella qualità di Responsabile C.F._1
Livello 3 Procedimenti Giudiziari della Banca
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi,
(C.F. , P.E.C. C.F._2
)elettivamen Email_1
te domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Antonio Bosio n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede Controparte_2
in Roma via I. Vivanti n°157, C.F. in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig.
Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Miniero (
P.E.C. in forza di Email_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 8775/2023 pubblicata il 01.06.2023.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 4 gennaio 2024: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 8775/2023 del
Tribunale di Roma pubblicata il 01/06/2023 resa a definizione del giudizio R.G. n. 66334/2017 e non notificata, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado;
per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito formulata da parte attrice in primo grado, con conferma del saldo-banca; in via subordinata, ove la
Corte adita non intendesse dichiarare inammissibile la domanda attrice svolta in primo grado, accertare
e dichiarare corretto il conteggio elaborato dal CTU nella perizia depositata in data 03.12.2019 dove il saldo finale del c.c. 931656 era ricalcolato al
11/12/2013 in € 8.000,67 a credito della correntista.
3 Con condanna della controparte alle spese del doppio grado ed alla restituzione, in favore della di quanto Parte_1
corrisposto dall'odierna appellante in favore di controparte in esecuzione della sentenza di I grado, pari a complessivi € 13.623,40 oltre alla ritenuta
d'acconto, come da copia del bonifico prodotto in giudizio;
l'appellata ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 20.12.2023: si insiste per il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza impugnata ed infine per la condanna della controparte al pagamento delle spese
e competenze del processo di appello ivi compresa la
fase cautelare della sospensiva , oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge, con attribuzione/distrazione in favore dello scrivente
Difensore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso alcun compenso/onorario.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la società
( già denominata Controparte_2
4 convenne in giudizio dinanzi Controparte_4
al Tribunale di Roma la Parte_1
( d'ora in poi anche: banca) e, premesso
[...]
che: aveva chiesto alla banca convenuta “la rimessione” del contratto di conto corrente, n. 9316.56 aperto nel maggio 1996 e della collegata apertura di credito, diffidando al contempo l'Istituto di Credito alla restituzione di tutti gli importi illegitti mamente percepiti, o illegittimamente non accreditati in c/c; in seguito alla consegna dei soli estratti conto, la parte attrice aveva fatto eseguire una perizia di parte;
successivamente, la banca aveva consegnato il contratto di apertura del conto corren te, datato 29-
05-1996, che era risultato sottoscritto dalla sola correntista, in spregio all'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB;
ha lamentato la previsione di interessi senza forma scritta;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittima variazione delle condizioni economiche in pejus senza preventiva comunicazione alla correntista.
5 Ha aggiunto che, a seguito della ricostruzione dei rapporti di dare avere regolati in conto corrente, il saldaconto del c/c alla data del 11.12.2013, di chiusura del conto, non era pari a zero euro, come annotato dalla bensì ammontava a 96.690, 87 Pt_1
euro a credito dell'attrice.
Tutto ciò premesso, chiese: la dichiarazione di nullità del conto corrente per difetto di forma scritta, nonché di tutti gli addebiti eseguiti in virtù delle clausole illegittimamente applicate e richiamate in narrativa;
la condanna della convenuta al paga mento in proprio favore della somma di euro 96.690,87 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la convenuta dedusse:
l'infondatezza dell'asserita violazione dell'a rt. 117
TUB in quanto, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità dei contratti c.d. monofirma era da ritenersi posta nell'esclusivo interesse del cliente, essendo irrilevante la sottoscrizione del delegato della Banca;
l' inammissibilità della domanda avversaria per omesso assolvimento della prova ed in particolare
6 per l' omesso deposito del contratto di conto corrente;
la prescrizione decennale dalla annotazione delle rimesse solutorie, ritenendo estinto ogni dirit to restitutorio avente ad oggetto gli addebiti annotati sul c/c prima del 04.10.2017, decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione.
Contestò la pretesa indebita applicazione di voci non dovute lamentata dall'attrice.
Furono concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8775 pubblicata il 01.06.2023, impugnata nel presente giudizio, ha così provveduto: ha dichiarato che il saldo finale del conto corrente n.
9316.56, intestato alla Controparte_2
ricalcolato al 11.11.2013, era pari ad €
[...]
97.493,24 a credito della correntista, anziché pari ad
€ zero;
ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo indebitamente percepito di €
97.493,24, oltre agli interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla data della domanda giudiziale, nonché al pagamento in favore dell'attrice
7 delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed access ori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
ha posto a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e ciascuna in ragione della metà in quelli interni, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Il Tribunale ha dapprima delimitato il tema del decidere ( pag. 12 della sentenza); ha di seguito individuato l'onere probatorio spettante all'attrice, esaminando la c.t.u. e concludendo nel senso che: il contratto di conto corrente c.d. monofirma, sottoscritto cioè solo da quest'ultimo era valido, alla luce dei più recenti orientamenti della S.C., non senza rilevare che l'attrice aveva “abbandonato”
l'eccezione nelle ultime note conclusionali depositate;
gli interessi erano pattuiti per iscritto quanto a l conto corrente;
mentre l'apertura di credito difettava di forma scritta, non avendo peraltro la banca consegnato il pur richiesto documento contrattuale di apertura di credito;
era parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
8 erano stati applicati interessi anatocistici vietati nel periodo antecedente al 2000; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000 la banca si era adeguata correttamente alle prescrizioni della stessa e così era stata legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera CICR;
ha argomentato sull'usura e sulle commissioni di massimo scoperto, nonché sulle ulteriori pretese voci indebite lamentate dall'attrice, sulla base della c.t.u.
Con la citazione notificata a controparte il
03.07.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1) errata pronuncia in ordine al principio dell'onere probatorio e non attendibilità del ricalcolo elaborato dal c.t.u. nella seconda relazione del 26/11/2020.
Violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art. 2697c.c.; erroneamente era stata desunto il fido di fatto a decorrere dal 2004, dall'esame degli estratti conto e, per conseguenza, erroneamente erano stati applicati gli interessi legali sostitutivi rispetto a quelli pattizi, ritenuti illegittimi;
seppur vi fosse stato affidamento di fatto, il tasso di interesse convenuto per iscritto
9 nel caso di sconfinamento avrebbe dovuto trovare applicazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma IV c.p.c.
Si è costituita Controparte_2
contestando l'appello e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improce dibile e radicalmente nullo.
E' stata respinta l'istanza di inibitoria della sentenza appellata.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dall o scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa
Corte del 22.12.2023.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo dell'appello, ad avviso della Corte, è infondato.
E' emerso dalla c.t.u. che la banca ha posto in essere un c.d. fido di fatto, nell'ambito del rapporto di conto corrente.
10 Il fido di fatto è un'apertura di credito non pattuita per iscritto, ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr.
Cass. del 2022 n. 19844.
Se essa sia accertata, è accertata anche la misura dell'apertura di credito ( così la giurisprudenza ora citata).
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla Pt_1
correntista, al di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito per iscritto, che pertanto nessuna delle parti avrebbe potuto produrre.
La sola previsione, nel conto corrente, del tasso di interesse per sconfinamento non è stata però accompagnata dalla previsione tra le parti dell'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c.
Il conto corrente, prodotto dalla banca sin dal primo grado, ha unicamente previsto il “ tasso a debito” del
20.750% “ per sconf. se autorizz. con capitalizzazione trimestrale”.
Ed invero, anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n.
2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza
11 tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche.
In particolare, anche nel caso di apertura di credito contenuta in un conto corrente, ex artt. 117 primo e quarto comma T.U.B. in relazione all'art. 117 II comma T.U.B., in ossequio alla delibera CICR del 4.3.2003, il cliente deve conoscere e convenire sull'importo messo a disposizione;
quindi, laddove è previsto, come nella specie, un dato tasso di interesse nel caso di sconfinamento, se autorizzato, il cliente deve essere messo in condizione di autorizzare lo sconfinamento, sino ad una data misura prestabilita e solo in tal caso il tasso così convenuto può trovare applicazione.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve ritenersi, invece, che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione.
Qualora, come nel caso di specie, ci si trovi in assenza di prova scritta in ordine all'accettazione da parte del correntista dei tassi di interesse ultralegali applicati in costanza di affidamento ed in ragione della apertura di credito concessa e prevista per iscritto, pur all'interno di un contratto di conto corrente, gli interessi applicati
12 devono essere sostituiti con quelli disciplinati dall'art. 117
T.U.B.
La sentenza, che ha sul punto recepito il calcolo eseguito dal c.t.u., conforme ai suindicati criteri legali, è pertanto del tutto condivisibile.
2.Il secondo motivo dell'appello è infondato.
L'appellante ha ritenuto erronea la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato la al Pt_1
pagamento in favore dell' Controparte_2
della somma pari ad € 97.493,24, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. comma quarto a decorrere dalla domanda giudiziale.
In particolare, secondo l'appellante, la liquidazione degli interessi moratori varrebbe esclusivamente nelle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale.
E' decisivo osservare quanto segue.
Deve condividersi l'orientamento recentemente adottato dalla Suprema Corte (Cass. n. 61 del 2023) in base al quale il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.
In particolare, in una fattispecie proprio attinente alla ripetizione d'indebito da parte del correntista di somme
13 indebitamente trattenute dalla banca, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 IV comma c.c. trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale.
Tale lettura deve farsi discendere dalla stessa ratio dell'art. 1284, comma 4, il quale “è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”…“nel medesimo senso, inoltre, depongono sia la circostanza che si tratti di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c. intitolato ≪saggio degli interessi≫, cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr., recentissima: Cass. n.61 del 2023).
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai
14 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sent enza in Parte_1
epigrafe indicata nei confronti di Controparte_2
[...]
respinge l'appello; condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
10.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 06.02.2024.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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