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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369/2023 R.G. promossa da
P.I , in persona dell'amministratore unico , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Zidarich del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Brofferio n.1, che la rappresenta e difende per procura in atti,
- PARTE APPELLANTE - contro
P.I. in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
geom. elettivamente domiciliata presso i suoi difensori in primo Controparte_2
grado avv. Roberto Cottellero e avv. Alberto Matteo Borrione, agli indirizzi p.e.c.
e Email_1
cui è stato notificato l'atto di Email_2
appello.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 24.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
In totale riforma della sentenza n. 4083/2022 del Tribunale di Torino, depositata in data 24.10.2022 e non notificata;
1 In via Istruttoria: Senza rinuncia ad avvalersi del principio di cui all'art. 115 c.p.c. e senza accettazione di inversione dell'onere probatorio, ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi, già dedotte in memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 c..p.c. e sotto trascritti;
Nel Merito: In via principale: Richiamate le eccezioni di decadenza e di prescrizione svolte in giudizio, respingere in ogni caso tutte le domande già proposte in primo grado dalla assolvendo l'appellante a ogni domanda;
Controparte_1
In subordine: Ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento dei danni riconosciuto dalla sentenza impugnata in favore delle e, se del caso, Controparte_1 diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Rigettarsi ogni domanda, anche in via di appello incidentale, proposta nel presente grado di giudizio dalla Controparte_1
Con il favore di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio con gli accessori di legge ivi incluso 15% rimborso forfettario ai sensi del D.M. 55/2014 Ai fini di cui all'art. 9 della L. 23.12.1999, n. 480, si dichiara che il valore della domanda, così come determinata ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., è compresa nello scaglione da €
52.000,00 a 260.000,00 e che pertanto il C.U. è pari ad € 1.138,50.”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via pregiudiziale
Accogliersi l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. di cui al Paragrafo F del Diritto alle pagine 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 della comparsa di costituzione e risposta del 3.04.23.
In via subordinata e pregiudiziale
Si ripropone espressamente in appello l'eccezione secondo cui, nell'ipotesi di contratto di appalto privato riguardante un'opera pubblica, non possono comunque applicarsi le ipotesi di prescrizione ex art. 1665, 1666 e 1667 c.c. e di decadenza ex art. 1669 c.c., emendando a tal fine solo la motivazione della sentenza n. 4083/2022 del Tribunale di Torino e confermandola per tutto il resto.
In ogni caso
Rigettarsi l'appello proposto dalla e, conseguentemente, confermarsi la CP_3
sentenza appellata n. 4083/2022 del Tribunale di Torino. Con condanna della CP_3
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio così
[...]
come determinati dai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15% ed oneri fiscali, previdenziali ed accessori tutti.”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 9.3.2023, (incorporante Parte_1
per fusione la già impugna la sentenza n. 4083 del CP_4 CP_5
24.10.2022, con la quale il Tribunale di Torino ha accertato la responsabilità dell'odierna appellante per i danni conseguenti alla presenza di vizi nell'opera a questa subappaltata da consistiti nella posa in opera della Controparte_1
pavimentazione decorativa in ghiaietto resinato presso il cantiere di Piazza del
Filatoio in Druento (TO): tali lavori rappresentavano, a loro volta, una parte di un contratto di subappalto, stipulato in data 11.6.2013 tra la e CP_1 CP_6
aggiudicataria di una gara d'appalto bandita dal Comune di Druento per la
[...] realizzazione di un più ampio progetto di urbanizzazione, oggetto della “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato nell'area classificata T1 dal vigente P.R.G.C.”, stipulata in data 20.10.2011.
In primo grado il giudizio di merito era stato preceduto da un ricorso per ATP, all'esito della quale il CTU aveva accertato:
- la sussistenza di vizi e difetti consistenti nella disgregazione del piano di calpestio per separazione degli inerti dalla resina;
- che, all'esito delle verifiche delle pendenze e le prove di allagamento, la causa più probabile del disgregamento della pavimentazione era da rinvenirsi nella scarsa resistenza dei materiali all'esposizione ai raggi UV (che li rendeva quindi inidonei all'uso in spazi all'aperto) e non nella presenza di infiltrazioni, come Parte sostenuto dalla;
Parte
- che il materiale utilizzato dalla era stato una resina epossidica che non corrispondeva alle specifiche del progetto di appalto delle opere di urbanizzazione (che prevedevano l'utilizzo di resina poliuretanica);
- che la resina trasparente poliuretanica visivamente non differisce dalla resina trasparente epossidica ed è possibile distinguerle solo a seguito di analisi chimiche di laboratorio.
La aveva quindi instaurato il giudizio di merito, chiedendo il risarcimento CP_1
Parte dei danni subiti in conseguenza dei vizi presenti nei lavori svolti dalla , la quale ha contestato domande di parte attrice eccependo:
- che la aveva accettato l'opera senza riserve per fatti concludenti, CP_1
consistenti nel pagamento del corrispettivo dei lavori, avvenuto nel mese di agosto
3 2014 (cfr. doc. 5 conv.), il che impediva la configurabilità della garanzia per vizi ex art. 1667, primo comma, c.c.;
- che non era stata provata l'esistenza di un contratto scritto e specifico per l'affidamento dei lavori di pavimentazione, in quanto in atti vi era soltanto un'offerta poi tacitamente accettata da cfr. doc. 1 della DEG); CP_1
- che non era stata mai messa al corrente del contenuto del contratto di appalto principale e del contenuto della convenzione stipulata con il Comune di Druento, sopra citata;
- che i lavori erano stati effettuati con modalità note alla che l'utilizzo di CP_1
resina epossidica anziché di resina poliuretanica era ben conosciuto sia da parte
Parte attrice che dalla Direzione dei Lavori (al riguardo, la aveva chiesto l'ammissione di prova testimoniale al fine di provare tale circostanza);
- che le cause dell'ammaloramento della pavimentazione andavano individuate nel cattivo drenaggio delle acque meteoriche, a sua volta riconducibile ad errori presenti nel progetto dell'area, ove non erano stati previsti tombini idonei a garantire un corretto deflusso delle acque piovane;
- che, in ogni caso, in merito alla domanda di era intervenuta CP_1 prescrizione di cui agli artt. 1667 terzo comma c.c., in quanto l'opera era stata completata e consegnata oltre sei anni prima della proposizione della domanda.
Con ordinanza del 29.3.2021 il Giudice di primo grado aveva rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalle parti, ritenendole inammissibili e/o irrilevanti (vertendo su circostanze in parte generiche, in parte valutative ed in parte superflue).
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha ritenuto che:
- il contratto intercorso tra le parti va qualificato come appalto privato e non pubblico, in quanto la ha subappaltato parte dei lavori che a sua CP_1
volta le erano stati subappaltati, con procedimento di gara privata, dalla
CP_6
- non risulta dagli atti che vi sia stato un contratto stipulato per iscritto;
- non può ritenersi che l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte di CP_1
Contr
di per sé costituisca accettazione da parte del committente;
[...]
- non è configurabile nel comportamento di un'accettazione tacita CP_1 della consegna di tale opera, in quanto quest'ultima ha in più occasioni e sempre tempestivamente presentato i propri rilievi sollecitando l'intervento di
4 Contr al fine di procedere alle riparazioni richieste dalla D.L. e dal collaudatore
(cfr. doc nn. 8,9,12,13,14,15,16,17,19, 21 e 23 di parte attrice);
Contr
- non è peraltro identificabile il momento della consegna dell'opera, poiché stessa, con la comunicazione del 5.12.2017 (doc. 21 della si è CP_1
impegnata ad apportare il proprio contributo e a corrispondere la propria quota per gli ulteriori lavori di riparazione necessari;
così che non si possono considerare decorrenti neppure i termini di prescrizione;
- peraltro, dalla manifesta volontà dell'appaltatore di assumere un impegno ad emendare l'opera, che esenta l'appaltatore dall'obbligo di denunzia dei vizi, sorge una nuova e distinta obbligazione cui si applica il termine di prescrizione decennale;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 1667 secondo comma c.c. la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto l'esistenza delle difformità o vizi, cosa che nel caso di specie è in più occasioni avvenuta, come si desume dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 16 di parte attrice), nonché dal fatto che la
Parte
ha provveduto a tutte le riparazioni richieste via via a seguito dei plurimi sopralluoghi effettuati dalla D.L. e dal collaudatore.
- con riguardo all'asserita e previa approvazione da parte del committente e della D.L. dell'utilizzo della resina epossidica anziché della resina poliuretanica, tale circostanza non è stata riscontrata né documentalmente né con prova orale ritenuta inammissibile;
- la causa più probabile del disgregamento della pavimentazione va individuata, come emerso dalla CTU, nell'esposizione della pavimentazione ai raggi UV, anche sulla base del dato empirico che le porzioni maggiormente danneggiate erano quelle esposte alle radiazioni solari per un lasso maggiore di tempo nel corso della giornata e che il materiale utilizzato era particolarmente sensibile alle radiazioni solari e quindi inidoneo all'uso per spazi aperti.
Con la sentenza gravata, pertanto, il Tribunale:
Parte
- ha condannato la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 liquidati in complessivi €. 94.901,42, così quantificati:
- costi sostenuti dall'attore comprovati dalle fatture di cui ai doc. da 30 a 36 di parte attrice per l'importo totale di € 72.218,68, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 a far tempo dalle date delle singole fatture prodotte dalla parte attrice fino al saldo;
5 - costi per la manutenzione delle opere di urbanizzazione pari ad € 8.600,00
(cfr. doc. 37 di parte attrice);
- interessi moratori per complessivi € 7.847,06, conseguenti al mancato incasso delle somme residue dovute pari ad € 23.382,85 (cfr. doc. 38 e 39 di parte attrice);
- costi della polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di urbanizzazione appaltati alla pari ad € 6.235,68 (1.558,92 x 4 rate) versati all' CP_1 [...]
(cfr. doc. 41 di parte attrice); CP_7
Parte
- ha quindi condannato la al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché delle spese processuali del procedimento di ATP e delle spese del procedimento di mediazione.
Parte appellante censura tale sentenza in forza dei seguenti motivi:
A) con il primo motivo di gravame insiste nelle eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese fatte valere dalla ritenendo in particolare che: CP_1
- la successione dei pagamenti effettuati dalla (cfr. doc. 8 in primo CP_1 grado) induce a ritenere che si sia configurata un'accettazione tacita dei lavori, tanto più che non vi è prova di una dichiarazione di riserva;
- anche ove volesse ipotizzarsi che il pagamento non sia la prova dell'avvenuta accettazione, si sarebbe dovuta fare applicazione dell'art. 1665 terzo comma c.c., in quanto a tralasciato di verificare l'opera entro un breve termine;
CP_1
- la circostanza di fatto dell'avvenuta consegna nel 2014 era stata allegata dalla convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta e non è mai stata contestata dalla attrice (che invece si è unicamente limitata a contestare l'affermazione dell'avvenuta accettazione che era questione del tutto diversa dalla consegna): pertanto, non valorizzando detta mancata contestazione il Tribunale ha disapplicato il disposto dell'art. 115 c.p.c.;
- in primo grado non aveva mai chiaramente qualificato la sua azione CP_1
(chiarendo se fosse svolta sotto il profilo dell'art. 1667 o dell'art. 1669 c.c.) e neppure la sentenza di primo grado precisa chiaramente in forza di quale tra la due ipotetiche azioni abbia ritenuto di accogliere la domanda di condanna;
- in ogni caso, l'azione proposta dalla in primo grado non può essere CP_1
interpretata come una azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c., in quanto i vizi riscontrati consistono in limitati e modesti sgretolamenti in aree specifiche della
6 pavimentazione, sicché non potrebbero rivestire il carattere di gravità richiesto dall'art. 1669 c.c.;
- il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. decorre dal momento della consegna dell'opera e a fronte di un'eccezione di prescrizione spetta al committente
(o nella specie al sub appaltante) fornire la prova della data di consegna dell'opera: nel caso di specie a fronte dell'allegazione della parte convenuta dell'avvenuta consegna dell'opera nel giugno 2014 (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg.
4 e 5) la parte attrice non ha svolto alcuna contestazione;
Parte
- non vi era mai stato un riconoscimento di responsabilità da parte della , la quale aveva piuttosto dimostrato un atteggiamento collaborativo dettato da ragioni commerciali e di immagine: al riguardo, la comunicazione 25.10.2016 del legale rappresentante non rappresenta una chiara assunzione di responsabilità, in Pt_2
quanto contiene espressioni che attribuiscono piuttosto la responsabilità del vizio alla
CP_1
B) Con il secondo motivo, subordinato al primo, l'appellante contesta nel merito l'accertamento della sua responsabilità, rilevando che:
- non era stata messa al corrente del contenuto della convenzione 20.10.2011 stipulata dalla con il Comune di Druento, del capitolato speciale di Parte_3
appalto 1.12.2012 e della relazione finale del progetto esecutivo e pertanto non poteva conoscere il materiale ivi previsto per la realizzazione della pavimentazione decorativa;
- l'uso di resina bicomponente era stato preventivamente concordato tra le parti;
- per le ragioni esposte nel primo motivo in punto accettazione, l'onere probatorio della dimostrazione dell'esistenza e dell'imputabilità dei vizi è a carico dell'appellata e ciò anche ove volesse qualificarsi l'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
- la causa del difetto è da attribuire ad un difetto di progettazione intrinseco dell'opera, non essendo stato adeguatamente affrontato nel progetto il problema del ristagno dell'acqua.
C) Il terzo motivo, ulteriormente subordinato, è volto a contestare la quantificazione dei danni operata dal primo Giudice, il quale non avrebbe accertato la fondatezza e la congruità dei danni lamentati dalla malgrado le contestazioni svolte CP_1 dell'appellante in primo grado e in particolare:
- le ragioni del rifacimento integrale della piazza non erano state conseguenti ai
Parte vizi delle opere subappaltate alla , che al più avrebbero comportato solo il
7 rifacimento della pavimentazione della piazza: inoltre, come si ricava dalle stesse delibere comunali prodotte dalla (docc. 26 e 27 in primo CP_1
grado), il rifacimento della piazza è riconducibile a problemi di infiltrazione che avevano portato ad un contenzioso tra il ed un condominio;
CP_8
- in ogni caso, come si rileva dalla stessa perizia supplettiva (doc. 28 della pagg. 4 e ss.), detti costi si compongono di diverse voci non CP_1
Parte riconducibili all'opera realizzata dalla : in particolare, la realizzazione di una copertura in gres porcellanato è più costosa di quella commissionata all'appellante e pertanto non è possibile addebitare all'appellante i maggiori costi di un'opera diversa da quella già oggetto di appalto;
- peraltro, i costi indicati nelle fatture citate a pag. 20 della sentenza gravata sono superiori a quelli che si individuano nella seconda perizia supplettiva: in particolare, il costo della “fornitura e posa di pavimentazione in gres porcellanato […] in sostituzione del ghiaietto resinato” è pari ad € 35.396,47, quindi circa la metà dell'importo pari ad € 72.218,68 liquidato dal Tribunale;
- le altre voci di danno riconosciute dal Tribunale a titolo di costi manutenzione
(€ 8.600,00) e interessi da ritardato incasso del saldo (€ 7.847,06) sono prive di supporto probatorio, ma ricavate unicamente da prospetti di provenienza della stessa doc. n. 37 e 39); CP_1
- infine, quanto ai costi assicurativi, pari ad€ 6.235,68, risulta prodotta in causa la quietanza di una sola annualità e non vi è prova alcuna che la abbia CP_1
corrisposto anche le altre tre dichiarate e riconosciute dal Tribunale. si è costituita contestando tutti i motivi di appello e ha formulato Controparte_1 appello incidentale, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inapplicabilità nel caso di specie delle ipotesi di prescrizione ex art. 1665, 1666 e
1667 c.c. e di decadenza ex art. 1669 c.c., in quanto il contratto in questione andrebbe qualificato come appalto privato di un'opera pubblica. Sostiene l'appellante incidentale che tale questione è pregiudiziale rispetto all'esame dell'appello principale poiché, qualora il contratto venisse qualificato come appalto privato di opera pubblica, prima del collaudo della stessa (nel caso di specie avvenuto in data
4.12.2019 cfr. doc. 51 della non potrebbero configurarsi né CP_1
l'accettazione dell'opera, né un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, così come non vi potrebbe essere alcuna prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia.
8 Sulle conclusioni precisate e la memoria conclusiva ritualmente depositata, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 24.11.2025.
2. In via preliminare devono essere esaminate le censure mosse in sede di appello incidentale, in quanto pregiudiziali rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, il Giudice di primo grado ha espressamente qualificato il contratto come appalto privato, chiarendo che la ha “subappaltato parte dei lavori che a sua volta le erano stati CP_1 subappaltati, con procedimento di gara privata, dalla (cfr. pag. 14-15 CP_6
sentenza).
Tale ricostruzione è condivisibile, in quanto trova conferma nella documentazione in atti e in particolare:
- il contratto di appalto siglato in data 11.6.2013 dal Comune di Druento e dalla
(cfr. doc. 7 della;
CP_6 CP_1
Parte
- l'offerta commerciale della alla el 2.4.2014 (cfr. doc. 1 della CP_1
Parte
);
Parte
- la fattura n. 2/2014 emessa dalla in data 20.6.2014 (cfr. doc. 8 della
. CP_1
Sulla base di tali documenti, il Tribunale ha correttamente affermato che, sebbene non sia stata fornita prova dell'esistenza di una regolamentazione scritta del rapporto contrattuale, la ha accettato per facta concludentia la proposta CP_1
Parte contrattuale della , così subappaltando a quest'ultima i lavori che essa stessa aveva ricevuto in subappalto dalla CP_6
Con riferimento alla fattispecie di subappalto di opera pubblica, la giurisprudenza afferma pacificamente che: “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (Cass.
19/07/2018 n. 19296). Ciò è tanto più corretto in caso di subappalto parziale di un subappalto.
Considerato che non vi è prova di un regolamento contrattuale che contenga richiami pattizi alla disciplina dei contratti pubblici, deve ritenersi che la fattispecie in esame sia interamente regolata dalla disciplina del codice civile in materia di appalto privato.
9 3. Il primo motivo di appello principale è infondato.
Con tale articolato motivo di gravame, l'appellante contesta anzitutto la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che non sia identificabile il momento in cui si sarebbe verificata la consegna e conseguente accettazione dell'opera da CP_1
[...]
Sul punto, l'appellante evidenzia di aver affermato, fin dalla comparsa di risposta nel primo grado di giudizio, che la consegna sarebbe avvenuta nel giugno del 2014 e che tale affermazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte di
In conseguenza di ciò, l'appellante sostiene che l'azione instaurata da CP_1
nei suoi confronti mediante ricorso per ATP depositato nel gennaio del CP_1
2018, sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 1667 terzo comma c.c., essendo stato superato il termine biennale ivi previsto.
Preliminarmente, va dato atto che dall'esame degli atti di causa non si rinviene Parte alcuna prova documentale dell'avvenuta consegna dell'opera da parte di , in quanto non è stato prodotto un verbale di ultimazione dei lavori e consegna
Parte dell'opera sottoscritto dalle parti, né la ha fornito prova di aver invitato CP_1
verificare i lavori svolti.
[...]
A ciò si aggiunga che, trattandosi di un'opera complessa di cui la pavimentazione de qua era solo una parte, per la quale ha fin dal primo grado contestato CP_1
l'asserita e compiuta consegna, l'appellata ha allegato e provato, fin dal ricorso per Parte ATP, la circostanza per cui la , a fronte dei vizi rilevati e specificamente contestati, ha accettato di eseguire interventi di ripristino della pavimentazione decorativa e di partecipare ad ispezioni, almeno fino al dicembre del 2017 (cfr. mail del 5.12.2017 prodotta al doc. 21 dalla in primo grado), allorquando la CP_1
Parte
ha comunicato per la prima volta che “dopo ripetuti sopralluoghi” riteneva che i difetti dell'opera non fossero alla stessa addebitabili.
Parimenti, non è configurabile in alcun modo un'accettazione tacita dell'opera da parte della sulla base della sola circostanza del pagamento del prezzo, CP_1 avvenuto con i bonifici effettuati dall'appellata in data 12.8.2014, 1.10.2014 e
19.6.2015 (cfr. doc. 8 della . CP_1
Anche tale assunto si rivela infondato, in quanto, come emerge dalla lettura della pronuncia di legittimità citata proprio dall'appellante (cfr. Cass. 30.6.2020 n. 10452),
l'accettazione tacita dell'opera presuppone che sia intervenuta la consegna della
10 stessa, la quale, come sopra esposto, non può ritenersi configurabile prima del dicembre 2017.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'accettazione esige, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale” (Cass. 22.1.2025 n.
1576): tale manifestazione negoziale di gradimento non si rinviene dagli atti di causa e non è desumibile dal mero pagamento degli acconti, considerato che, al contrario, emerge per tabulas che e il Direttore dei lavori avevano ripetutamente CP_1
contestato alla DEG la presenza di vizi e difetti nella pavimentazione (cfr. docc. 10,
11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 prodotti da . CP_1
Parte Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla stessa nella citata mail del
5.12.2017.
La mancata prova della consegna impedisce altresì il decorso del termine di decadenza per la denuncia di vizi o difformità di cui al comma secondo dell'art. 1667
c.c., pari a 60 giorni dalla scoperta.
La medesima disposizione prevede inoltre che la denunzia non è necessaria se
Parte l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi: al riguardo, non solo non ha mai contestato i vizi nella loro concreta manifestazione, ma più volte è intervenuta per risolvere le problematiche contestate, senza successo, come emerge dalla e-mail inviata dall'allora socio accomandatario della società appellante (già CP_5
in data 25.10.2016 (cfr. doc. 16 della . Parte_2 CP_1
Parte Come visto, solo dopo vari e vani interventi, con la citata e-mail del 5.12.2017, ha sostenuto che i difetti non erano addebitabili alla sua condotta (cfr. doc. 21 della
. CP_1
Le dichiarazioni e le condotte dell'appellante possono dunque qualificarsi come riconoscimento dei vizi, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., che esclude la necessità della denuncia da parte del committente entro il termine di decadenza ivi previsto.
Non solo, ma come correttamente rilevato dal primo Giudice, dall'esame delle e-mail Parte inviate dalla alla doc n. 13, 16 e 21 della emerge che CP_1 CP_1
l'appellante ha chiaramente e ripetutamente manifestato la volontà di impegnarsi per emendare i vizi riscontrati e in particolare:
- nella missiva del 11.10.2016 ha comunicato che “una volta fatto il sopralluogo ci vuole il tempo necessario per organizzare materiale e squadre […]
11 Successivamente a questo incontro potrò darle dei tempi per la realizzazione.
Le chiedo nel frattempo di pensare a una soluzione per proteggere le aree di lavoro dall'umidità, così come visto anche con l'arch. , in modo tale Per_1 che l'intervento abbia la dovuta efficacia”;
- nella e-mail del 25.10.2016 ha dichiarato che “certamente riconosco che il lavoro eseguito nel primo tratto non sia stato personalmente motivo d'orgoglio
[…] Abbiamo dimostrata la nostra buona volontà intervenendo ripetutamente”;
- infine, nella e-mail del 5.12.2017 ha rappresentato che “siamo comunque a confermare la nostra volontà di continuare ad operare con il medesimo spirito collaborativo sin qui dimostrato da parte di tutti gli interessati e che per questo faremo intervenire la nostra Assicurazione. A questa chiederemo di stimare
l'entità del contributo da noi dovuto, tenendo in considerazione anche di quanto sopra esposto, e di determinare la nostra quota-parte relativa ai costi di sostituzione della pavimentazione, come richiesto dal . Controparte_9
Ciò ha determinato quindi il sorgere di una nuova e distinta obbligazione per la rimozione dei vizi, cui si applica il termine di prescrizione decennale (cfr. sul punto
Cass. 18.12.2024 n. 33053 e Cass. 16.6.2022 n. 19343), con effetto assorbente in ordine alle eccepite decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c..
4. Il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante contesta nel merito l'accertamento svolto dal primo Giudice in ordine alla riconducibilità ad essa della responsabilità per i danni patiti dalla e CP_1
l'insussistenza dei vizi dell'opera subappaltata o l'assenza di imputabilità.
Sul punto, la CTU esperita in primo grado ha affermato che per la realizzazione della pavimentazione decorativa è stata impiegata la resina epossidica, in luogo della resina poliuretanica indicata nel capitolato d'appalto, e ha chiarito che tale componente non era idoneo per l'uso all'aperto, in quanto soggetto a degrado qualora esposto a radiazione solare.
L'appellante afferma innanzitutto che la non le avrebbe mai messo a CP_1
disposizione tutta la documentazione necessaria per avere contezza del progetto da realizzare e dei materiali da impiegare, con particolare riferimento: al contratto di appalto siglato con la alla convenzione stipulata da quest'ultima con il CP_6
Comune di Druento in data 20.10.2011, al capitolato speciale di appalto del
1.12.2012 e alla relazione finale del progetto esecutivo.
12 In ogni caso, l'appellante sostiene che la tipologia di resina da utilizzare sarebbe stata preventivamente concordata con la durante una riunione alla quale CP_1
avrebbero partecipato anche il rappresentante della TO s.r.l. (fornitore della resina) e il Direttore dei lavori.
In assenza di una prova documentale, l'appellante intende dimostrare tale circostanza mediante la prova per testimoni, già richiesta in primo grado e su cui insiste in appello, ritenendo che il primo Giudice avrebbe errato nel dichiararla inammissibile.
Parte appellante omette di censurare in modo specifico i profili di genericità rilevati dal Giudice di primo grado ed in ogni caso deve rilevarsi che la prova testimoniale richiesta oltre che inammissibile è anche irrilevante ai fini del decidere, in quanto, quand'anche l'appellante riuscisse a dimostrare che l'utilizzo della resina epossidica Parte fosse stato previamente concordato con la comunque la nella sua CP_1
qualità di appaltatore non andrebbe esente da responsabilità per aver impiegato un materiale non idoneo alla realizzazione dell'opera subappaltata.
Al riguardo, la Suprema Corte afferma da tempo che “l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi
o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre,
è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70)” (Cass. 23.6.2014 n. 14220).
Nel caso di specie, quand'anche la scelta di utilizzare la resina epossidica fosse stata concordata con il sub-committente, un'impresa edile specializzata quale è la Parte
avrebbe dovuto avvedersi della sua inidoneità e segnalare le problematiche relative all'utilizzo di tale resina in un'area all'aperto esposta alle radiazioni solari.
Non risulta neppure che tali circostanze siano mai state debitamente allegate.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuare la causa della disgregazione della pavimentazione nell'utilizzo di una resina epossidica, in quanto il vizio sarebbe riconducibile non già alla tipologia del materiale ma ad un difetto di progettazione, non essendo stato adeguatamente
13 valutato il problema del ristagno dell'acqua. In particolare, non sarebbero stati previsti sistemi di scolo dell'acqua meteorica, adeguate pendenze, canali di scolo e sarebbe stato decisamente sottodimensionato il numero e l'entità dei tombini di scolo: pertanto, il ristagno e le infiltrazioni di acqua avrebbero comportato l'erosione della pavimentazione.
L'eziologia proposta dall'appellante contrasta con le risultanze della CTU: il Parte consulente, al fine di rispondere alle osservazioni del CTP della , ha condotto specifiche verifiche delle pendenze e prove di allagamento, all'esito delle quali ha ritenuto che “sebbene si possa migliorare il deflusso delle acque nella zona identificata dai numeri 4/5 nel verbale del 17/07/2018 la disgregazione del prodotto
TO non è limitata alle sole aree in cui ci sono problemi di ristagno e quindi non esiste un nesso causale univoco e diretto tra il problema delle pendenze e degli eventuali ristagni d'acqua ed i fenomeni di disgregazione del prodotto TO che è diffuso su tutta l'area della piazza. Sulla base delle risultanze si ritiene che la causa più probabile del fenomeno di disgregazione sia da attribuire al degrado del reticolo del polimero (legante costituito da resina epossidica bicomponente) per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici con particolare riferimento ai raggi UV della radiazione solare” (pag. 18 rel. CTU).
La conclusione del CTU è suffragata anche da ulteriori risultanze istruttorie:
- confrontando la scheda tecnica della resina epossidica utilizzata dalla DEG con quella della resina poliuretanica indicata nel capitolato d'appalto, il CTU ha evidenziato che “per un utilizzo in ambiente esterno cioè esposto all'azione degli agenti atmosferici, la resina poliuretanica presenta caratteristiche decisamente superiori al degrado per esposizione ai raggi UV (solari)” (pag.
21 rel. CTU);
- “se la causa fosse invece l'acqua ed il ciclo gelo-disgelo, le zone della piazza più esposte al sole dovrebbero essere integre, mentre dovrebbero apparire danneggiate solo le zone più in ombra. Quindi non è in discussione che le resine epossidiche non possano essere utilizzate per ambienti esterni, quanto che il prodotto TO epossidico, specificamente utilizzato per realizzare la piazza ed i ripristini successivi alle prime manifestazioni di degrado, sia fotosensibile e l'esposizione al sole (e non all'acqua ed al gelo) sia la causa della disgregazione del reticolo del polimero” (pag. 52 rel. CTU).
14 Pertanto, le oggettive risultanze della CTU privano di fondamento la tesi dell'appellante e sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice Parte nell'accertare la responsabilità della per le conseguenze dannose riconducibili all'utilizzo di una resina inadatta alla corretta realizzazione dell'opera subappaltata dalla CP_1
5. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
L'appellante censura la sentenza gravata per aver liquidato i danni sulla base della mera prospettazione fornita dalla omettendo di accertare se CP_1 quest'ultima avesse adeguatamente provato le singole voci di danno e se le stesse Parte fossero tutte causalmente riconducibili alla condotta inadempiente della .
L'appellante sostiene che i lavori fatturati dalla per € 72.218,68 (cfr. doc. CP_1
30-36) sarebbero riconducibili non al solo ripristino della pavimentazione ma ad una variante del progetto originario approvata dal Comune di Druento il 29.3.2019 (cfr. doc. nn. 26-27 della in primo grado) e pertanto si tratterebbe di un'opera CP_1
Parte diversa e più costosa rispetto a quella subappaltata alla .
Al riguardo, va dato atto che il CTU, nel rispondere ad uno specifico quesito formulato dal Giudice di primo grado, ha indicato in modo dettagliato i lavori necessari per la demolizione e lo smaltimento della pavimentazione danneggiata e per il successivo rifacimento della stessa (cfr. pag. 28-32 della consulenza), quantificandoli in € 101.670,34: tale importo (ben maggiore dei costi fatturati sub doc.
30-36) è stato confermato anche in seguito all'esame delle osservazioni critiche del
CTP (cfr. pag. 40 e ss. della consulenza).
La circostanza che il Comune di Druento abbia deliberato una variazione al progetto originario, prevedendo anche una correzione dello stesso, non esclude il nesso Parte causale tra la condotta della e il pregiudizio patito dalla per il CP_1
rifacimento della pavimentazione e di cui alle fatture emesse, per diversi motivi.
In primo luogo, dalla lettura della delibera del Comune di Druento del 29.3.2019 (pag.
3 doc. 27 della in primo grado) emerge che tra le motivazioni che hanno CP_1 portato all'approvazione della variante progettuale è riportato anche lo sgretolamento della pavimentazione in ghiaietto resinato, oggetto del subappalto in esame.
In secondo luogo, i lavori descritti nelle fatture prodotte dalla (doc. nn. CP_1
30-36 in primo grado) per il rifacimento della pavimentazione corrispondono sostanzialmente a quelli indicati dal CTU e non si rinvengono opere ulteriori o l'utilizzo di materiali più costosi.
15 Infine, la DEG non ha contestato in modo specifico quale delle opere realizzate dalla risulti più onerosa rispetto a quelle previste nel progetto originario o nel CP_1
computo metrico redatto dal CTU.
Parte Sul punto, sostiene che l'utilizzo del materiale “gres porcellanato” in luogo del ghiaietto resinato originariamente previsto avrebbe determinato un incremento dei costi: in realtà, i costi sostenuti dalla pari ad € 72.218,68, risultano CP_1 notevolmente inferiori rispetto alla quantificazione proposta dal CTU, cioè €
101.670,34.
Al di là della carente allegazione sul punto, va comunque rilevato con specifico riferimento al costo del materiale che dall'esame della documentazione in atti emerge che il prezzo unitario della pavimentazione usata dalla è pari a € 12,55 CP_1
per mq. (cfr. doc 30 in primo grado), laddove il CTU aveva stimato un prezzo unitario della pavimentazione in resina e ghiaietto pari a € 70,00 per mq.
Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi sufficientemente accertata l'esistenza del nesso causale e congruità dei lavori fatturati dalla per la CP_1
demolizione, smaltimento e rifacimento della pavimentazione decorativa e i vizi dell'opera cagionati dall'appellante.
L'appello è invece fondato con riferimento alle altre voci di danno liquidate dal primo
Giudice e per le quali non è configurabile alcun effetto ex art. 115 c.p.c., trattandosi di fatti estranei alla sfera di conoscenza della CTP.
In relazione agli asseriti costi per la manutenzione della piazza, pari a € 8.600,00, non ha fornito prova né del nesso causale né del pagamento delle CP_1
somme indicate al doc. 37, trattandosi di un mero elenco di importi redatto dalla stessa appellata, privo di certificazione alcuna.
Per quanto attiene alla somma pari a € 7.847,06, liquidata a titolo di interessi moratori per “mancato incasso di somme residue” (cfr. doc. 38-39 della CP_1 in primo grado), l'appellata non ha fornito la prova del nesso causale tra i vizi presenti nella pavimentazione decorativa e il ritardato incasso dell'ultimo pagamento da parte del (circostanza contestata e presumibilmente Controparte_9
connessa ad una pluralità di inadempimenti).
Il certificato di pagamento prodotto dalla (peraltro privo della CP_1
sottoscrizione del D.L., cfr. doc. n. 39 in primo grado), denominato come
“corrispondente al finale”, è stato emesso in seguito all'ultimazione dei lavori
16 dell'intera piazza (cfr. certificato di ultimazione lavori del 5.12.2019 doc. 52 della
, per come previsti nella variante progettuale sopra citata. CP_1
Posto che non è stata fornita prova di quando ha ultimato i lavori della CP_1
pavimentazione decorativa, di conseguenza non può desumersi se proprio tali lavori abbiano causato il ritardo nella realizzazione dell'intero progetto e, dunque, il ritardato incasso dell'ultimo pagamento.
Infine, il primo Giudice ha liquidato un importo pari ad € 6.235,68 a titolo di danni derivanti dal costo della polizza fideiussoria stipulata da a garanzia dei CP_1 lavori di urbanizzazione: sostiene l'appellata che la durata di tale contratto sarebbe stata prolungata a causa del ritardo nel completamento dei lavori, riconducibile
Parte all'esigenza di rimediare ai vizi cagionati dalla
Anche in questo caso si devono ribadire le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra i vizi presenti nella pavimentazione decorativa e il prolungamento della durata dei lavori per la realizzazione dell'intero progetto, specie considerato che esso era stato modificato con la citata variante del
2019.
La in ogni caso, per tale voce di danno, ha prodotto esclusivamente la CP_1
quietanza di pagamento relativa ad una singola rata, omettendo di produrre il relativo contratto e le quietanze di pagamento per il totale delle somme richieste.
Infine, nessuna censura specifica è stata formulata in ordine alla condanna al pagamento delle spese in ATP.
4. A fronte della soccombenza del tutto prevalente è corretta la statuizione in punto spese del primo grado e parte appellante è tenuta al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'ammontare riconosciuto, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati o quelli relativi all'appello incidentale risultato infondato.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 4083/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 24/10/2022, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
in parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 pari ad € 72.218,68, a titolo di risarcimento del danno per i vizi presenti nell'opera oggetto del contratto di subappalto intercorso tra le parti, oltre interessi ex D.M.
231/02 dalle singole fatture fino al saldo;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che Parte_1 liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369/2023 R.G. promossa da
P.I , in persona dell'amministratore unico , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Zidarich del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Brofferio n.1, che la rappresenta e difende per procura in atti,
- PARTE APPELLANTE - contro
P.I. in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
geom. elettivamente domiciliata presso i suoi difensori in primo Controparte_2
grado avv. Roberto Cottellero e avv. Alberto Matteo Borrione, agli indirizzi p.e.c.
e Email_1
cui è stato notificato l'atto di Email_2
appello.
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 24.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
In totale riforma della sentenza n. 4083/2022 del Tribunale di Torino, depositata in data 24.10.2022 e non notificata;
1 In via Istruttoria: Senza rinuncia ad avvalersi del principio di cui all'art. 115 c.p.c. e senza accettazione di inversione dell'onere probatorio, ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi, già dedotte in memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 c..p.c. e sotto trascritti;
Nel Merito: In via principale: Richiamate le eccezioni di decadenza e di prescrizione svolte in giudizio, respingere in ogni caso tutte le domande già proposte in primo grado dalla assolvendo l'appellante a ogni domanda;
Controparte_1
In subordine: Ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento dei danni riconosciuto dalla sentenza impugnata in favore delle e, se del caso, Controparte_1 diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Rigettarsi ogni domanda, anche in via di appello incidentale, proposta nel presente grado di giudizio dalla Controparte_1
Con il favore di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio con gli accessori di legge ivi incluso 15% rimborso forfettario ai sensi del D.M. 55/2014 Ai fini di cui all'art. 9 della L. 23.12.1999, n. 480, si dichiara che il valore della domanda, così come determinata ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., è compresa nello scaglione da €
52.000,00 a 260.000,00 e che pertanto il C.U. è pari ad € 1.138,50.”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via pregiudiziale
Accogliersi l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. di cui al Paragrafo F del Diritto alle pagine 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 della comparsa di costituzione e risposta del 3.04.23.
In via subordinata e pregiudiziale
Si ripropone espressamente in appello l'eccezione secondo cui, nell'ipotesi di contratto di appalto privato riguardante un'opera pubblica, non possono comunque applicarsi le ipotesi di prescrizione ex art. 1665, 1666 e 1667 c.c. e di decadenza ex art. 1669 c.c., emendando a tal fine solo la motivazione della sentenza n. 4083/2022 del Tribunale di Torino e confermandola per tutto il resto.
In ogni caso
Rigettarsi l'appello proposto dalla e, conseguentemente, confermarsi la CP_3
sentenza appellata n. 4083/2022 del Tribunale di Torino. Con condanna della CP_3
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio così
[...]
come determinati dai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario delle spese generali del 15% ed oneri fiscali, previdenziali ed accessori tutti.”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 9.3.2023, (incorporante Parte_1
per fusione la già impugna la sentenza n. 4083 del CP_4 CP_5
24.10.2022, con la quale il Tribunale di Torino ha accertato la responsabilità dell'odierna appellante per i danni conseguenti alla presenza di vizi nell'opera a questa subappaltata da consistiti nella posa in opera della Controparte_1
pavimentazione decorativa in ghiaietto resinato presso il cantiere di Piazza del
Filatoio in Druento (TO): tali lavori rappresentavano, a loro volta, una parte di un contratto di subappalto, stipulato in data 11.6.2013 tra la e CP_1 CP_6
aggiudicataria di una gara d'appalto bandita dal Comune di Druento per la
[...] realizzazione di un più ampio progetto di urbanizzazione, oggetto della “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato nell'area classificata T1 dal vigente P.R.G.C.”, stipulata in data 20.10.2011.
In primo grado il giudizio di merito era stato preceduto da un ricorso per ATP, all'esito della quale il CTU aveva accertato:
- la sussistenza di vizi e difetti consistenti nella disgregazione del piano di calpestio per separazione degli inerti dalla resina;
- che, all'esito delle verifiche delle pendenze e le prove di allagamento, la causa più probabile del disgregamento della pavimentazione era da rinvenirsi nella scarsa resistenza dei materiali all'esposizione ai raggi UV (che li rendeva quindi inidonei all'uso in spazi all'aperto) e non nella presenza di infiltrazioni, come Parte sostenuto dalla;
Parte
- che il materiale utilizzato dalla era stato una resina epossidica che non corrispondeva alle specifiche del progetto di appalto delle opere di urbanizzazione (che prevedevano l'utilizzo di resina poliuretanica);
- che la resina trasparente poliuretanica visivamente non differisce dalla resina trasparente epossidica ed è possibile distinguerle solo a seguito di analisi chimiche di laboratorio.
La aveva quindi instaurato il giudizio di merito, chiedendo il risarcimento CP_1
Parte dei danni subiti in conseguenza dei vizi presenti nei lavori svolti dalla , la quale ha contestato domande di parte attrice eccependo:
- che la aveva accettato l'opera senza riserve per fatti concludenti, CP_1
consistenti nel pagamento del corrispettivo dei lavori, avvenuto nel mese di agosto
3 2014 (cfr. doc. 5 conv.), il che impediva la configurabilità della garanzia per vizi ex art. 1667, primo comma, c.c.;
- che non era stata provata l'esistenza di un contratto scritto e specifico per l'affidamento dei lavori di pavimentazione, in quanto in atti vi era soltanto un'offerta poi tacitamente accettata da cfr. doc. 1 della DEG); CP_1
- che non era stata mai messa al corrente del contenuto del contratto di appalto principale e del contenuto della convenzione stipulata con il Comune di Druento, sopra citata;
- che i lavori erano stati effettuati con modalità note alla che l'utilizzo di CP_1
resina epossidica anziché di resina poliuretanica era ben conosciuto sia da parte
Parte attrice che dalla Direzione dei Lavori (al riguardo, la aveva chiesto l'ammissione di prova testimoniale al fine di provare tale circostanza);
- che le cause dell'ammaloramento della pavimentazione andavano individuate nel cattivo drenaggio delle acque meteoriche, a sua volta riconducibile ad errori presenti nel progetto dell'area, ove non erano stati previsti tombini idonei a garantire un corretto deflusso delle acque piovane;
- che, in ogni caso, in merito alla domanda di era intervenuta CP_1 prescrizione di cui agli artt. 1667 terzo comma c.c., in quanto l'opera era stata completata e consegnata oltre sei anni prima della proposizione della domanda.
Con ordinanza del 29.3.2021 il Giudice di primo grado aveva rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalle parti, ritenendole inammissibili e/o irrilevanti (vertendo su circostanze in parte generiche, in parte valutative ed in parte superflue).
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha ritenuto che:
- il contratto intercorso tra le parti va qualificato come appalto privato e non pubblico, in quanto la ha subappaltato parte dei lavori che a sua CP_1
volta le erano stati subappaltati, con procedimento di gara privata, dalla
CP_6
- non risulta dagli atti che vi sia stato un contratto stipulato per iscritto;
- non può ritenersi che l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte di CP_1
Contr
di per sé costituisca accettazione da parte del committente;
[...]
- non è configurabile nel comportamento di un'accettazione tacita CP_1 della consegna di tale opera, in quanto quest'ultima ha in più occasioni e sempre tempestivamente presentato i propri rilievi sollecitando l'intervento di
4 Contr al fine di procedere alle riparazioni richieste dalla D.L. e dal collaudatore
(cfr. doc nn. 8,9,12,13,14,15,16,17,19, 21 e 23 di parte attrice);
Contr
- non è peraltro identificabile il momento della consegna dell'opera, poiché stessa, con la comunicazione del 5.12.2017 (doc. 21 della si è CP_1
impegnata ad apportare il proprio contributo e a corrispondere la propria quota per gli ulteriori lavori di riparazione necessari;
così che non si possono considerare decorrenti neppure i termini di prescrizione;
- peraltro, dalla manifesta volontà dell'appaltatore di assumere un impegno ad emendare l'opera, che esenta l'appaltatore dall'obbligo di denunzia dei vizi, sorge una nuova e distinta obbligazione cui si applica il termine di prescrizione decennale;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 1667 secondo comma c.c. la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto l'esistenza delle difformità o vizi, cosa che nel caso di specie è in più occasioni avvenuta, come si desume dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 16 di parte attrice), nonché dal fatto che la
Parte
ha provveduto a tutte le riparazioni richieste via via a seguito dei plurimi sopralluoghi effettuati dalla D.L. e dal collaudatore.
- con riguardo all'asserita e previa approvazione da parte del committente e della D.L. dell'utilizzo della resina epossidica anziché della resina poliuretanica, tale circostanza non è stata riscontrata né documentalmente né con prova orale ritenuta inammissibile;
- la causa più probabile del disgregamento della pavimentazione va individuata, come emerso dalla CTU, nell'esposizione della pavimentazione ai raggi UV, anche sulla base del dato empirico che le porzioni maggiormente danneggiate erano quelle esposte alle radiazioni solari per un lasso maggiore di tempo nel corso della giornata e che il materiale utilizzato era particolarmente sensibile alle radiazioni solari e quindi inidoneo all'uso per spazi aperti.
Con la sentenza gravata, pertanto, il Tribunale:
Parte
- ha condannato la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 liquidati in complessivi €. 94.901,42, così quantificati:
- costi sostenuti dall'attore comprovati dalle fatture di cui ai doc. da 30 a 36 di parte attrice per l'importo totale di € 72.218,68, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 a far tempo dalle date delle singole fatture prodotte dalla parte attrice fino al saldo;
5 - costi per la manutenzione delle opere di urbanizzazione pari ad € 8.600,00
(cfr. doc. 37 di parte attrice);
- interessi moratori per complessivi € 7.847,06, conseguenti al mancato incasso delle somme residue dovute pari ad € 23.382,85 (cfr. doc. 38 e 39 di parte attrice);
- costi della polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di urbanizzazione appaltati alla pari ad € 6.235,68 (1.558,92 x 4 rate) versati all' CP_1 [...]
(cfr. doc. 41 di parte attrice); CP_7
Parte
- ha quindi condannato la al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché delle spese processuali del procedimento di ATP e delle spese del procedimento di mediazione.
Parte appellante censura tale sentenza in forza dei seguenti motivi:
A) con il primo motivo di gravame insiste nelle eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese fatte valere dalla ritenendo in particolare che: CP_1
- la successione dei pagamenti effettuati dalla (cfr. doc. 8 in primo CP_1 grado) induce a ritenere che si sia configurata un'accettazione tacita dei lavori, tanto più che non vi è prova di una dichiarazione di riserva;
- anche ove volesse ipotizzarsi che il pagamento non sia la prova dell'avvenuta accettazione, si sarebbe dovuta fare applicazione dell'art. 1665 terzo comma c.c., in quanto a tralasciato di verificare l'opera entro un breve termine;
CP_1
- la circostanza di fatto dell'avvenuta consegna nel 2014 era stata allegata dalla convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta e non è mai stata contestata dalla attrice (che invece si è unicamente limitata a contestare l'affermazione dell'avvenuta accettazione che era questione del tutto diversa dalla consegna): pertanto, non valorizzando detta mancata contestazione il Tribunale ha disapplicato il disposto dell'art. 115 c.p.c.;
- in primo grado non aveva mai chiaramente qualificato la sua azione CP_1
(chiarendo se fosse svolta sotto il profilo dell'art. 1667 o dell'art. 1669 c.c.) e neppure la sentenza di primo grado precisa chiaramente in forza di quale tra la due ipotetiche azioni abbia ritenuto di accogliere la domanda di condanna;
- in ogni caso, l'azione proposta dalla in primo grado non può essere CP_1
interpretata come una azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c., in quanto i vizi riscontrati consistono in limitati e modesti sgretolamenti in aree specifiche della
6 pavimentazione, sicché non potrebbero rivestire il carattere di gravità richiesto dall'art. 1669 c.c.;
- il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. decorre dal momento della consegna dell'opera e a fronte di un'eccezione di prescrizione spetta al committente
(o nella specie al sub appaltante) fornire la prova della data di consegna dell'opera: nel caso di specie a fronte dell'allegazione della parte convenuta dell'avvenuta consegna dell'opera nel giugno 2014 (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg.
4 e 5) la parte attrice non ha svolto alcuna contestazione;
Parte
- non vi era mai stato un riconoscimento di responsabilità da parte della , la quale aveva piuttosto dimostrato un atteggiamento collaborativo dettato da ragioni commerciali e di immagine: al riguardo, la comunicazione 25.10.2016 del legale rappresentante non rappresenta una chiara assunzione di responsabilità, in Pt_2
quanto contiene espressioni che attribuiscono piuttosto la responsabilità del vizio alla
CP_1
B) Con il secondo motivo, subordinato al primo, l'appellante contesta nel merito l'accertamento della sua responsabilità, rilevando che:
- non era stata messa al corrente del contenuto della convenzione 20.10.2011 stipulata dalla con il Comune di Druento, del capitolato speciale di Parte_3
appalto 1.12.2012 e della relazione finale del progetto esecutivo e pertanto non poteva conoscere il materiale ivi previsto per la realizzazione della pavimentazione decorativa;
- l'uso di resina bicomponente era stato preventivamente concordato tra le parti;
- per le ragioni esposte nel primo motivo in punto accettazione, l'onere probatorio della dimostrazione dell'esistenza e dell'imputabilità dei vizi è a carico dell'appellata e ciò anche ove volesse qualificarsi l'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
- la causa del difetto è da attribuire ad un difetto di progettazione intrinseco dell'opera, non essendo stato adeguatamente affrontato nel progetto il problema del ristagno dell'acqua.
C) Il terzo motivo, ulteriormente subordinato, è volto a contestare la quantificazione dei danni operata dal primo Giudice, il quale non avrebbe accertato la fondatezza e la congruità dei danni lamentati dalla malgrado le contestazioni svolte CP_1 dell'appellante in primo grado e in particolare:
- le ragioni del rifacimento integrale della piazza non erano state conseguenti ai
Parte vizi delle opere subappaltate alla , che al più avrebbero comportato solo il
7 rifacimento della pavimentazione della piazza: inoltre, come si ricava dalle stesse delibere comunali prodotte dalla (docc. 26 e 27 in primo CP_1
grado), il rifacimento della piazza è riconducibile a problemi di infiltrazione che avevano portato ad un contenzioso tra il ed un condominio;
CP_8
- in ogni caso, come si rileva dalla stessa perizia supplettiva (doc. 28 della pagg. 4 e ss.), detti costi si compongono di diverse voci non CP_1
Parte riconducibili all'opera realizzata dalla : in particolare, la realizzazione di una copertura in gres porcellanato è più costosa di quella commissionata all'appellante e pertanto non è possibile addebitare all'appellante i maggiori costi di un'opera diversa da quella già oggetto di appalto;
- peraltro, i costi indicati nelle fatture citate a pag. 20 della sentenza gravata sono superiori a quelli che si individuano nella seconda perizia supplettiva: in particolare, il costo della “fornitura e posa di pavimentazione in gres porcellanato […] in sostituzione del ghiaietto resinato” è pari ad € 35.396,47, quindi circa la metà dell'importo pari ad € 72.218,68 liquidato dal Tribunale;
- le altre voci di danno riconosciute dal Tribunale a titolo di costi manutenzione
(€ 8.600,00) e interessi da ritardato incasso del saldo (€ 7.847,06) sono prive di supporto probatorio, ma ricavate unicamente da prospetti di provenienza della stessa doc. n. 37 e 39); CP_1
- infine, quanto ai costi assicurativi, pari ad€ 6.235,68, risulta prodotta in causa la quietanza di una sola annualità e non vi è prova alcuna che la abbia CP_1
corrisposto anche le altre tre dichiarate e riconosciute dal Tribunale. si è costituita contestando tutti i motivi di appello e ha formulato Controparte_1 appello incidentale, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inapplicabilità nel caso di specie delle ipotesi di prescrizione ex art. 1665, 1666 e
1667 c.c. e di decadenza ex art. 1669 c.c., in quanto il contratto in questione andrebbe qualificato come appalto privato di un'opera pubblica. Sostiene l'appellante incidentale che tale questione è pregiudiziale rispetto all'esame dell'appello principale poiché, qualora il contratto venisse qualificato come appalto privato di opera pubblica, prima del collaudo della stessa (nel caso di specie avvenuto in data
4.12.2019 cfr. doc. 51 della non potrebbero configurarsi né CP_1
l'accettazione dell'opera, né un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, così come non vi potrebbe essere alcuna prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia.
8 Sulle conclusioni precisate e la memoria conclusiva ritualmente depositata, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 24.11.2025.
2. In via preliminare devono essere esaminate le censure mosse in sede di appello incidentale, in quanto pregiudiziali rispetto all'esame dei motivi dell'appello principale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, il Giudice di primo grado ha espressamente qualificato il contratto come appalto privato, chiarendo che la ha “subappaltato parte dei lavori che a sua volta le erano stati CP_1 subappaltati, con procedimento di gara privata, dalla (cfr. pag. 14-15 CP_6
sentenza).
Tale ricostruzione è condivisibile, in quanto trova conferma nella documentazione in atti e in particolare:
- il contratto di appalto siglato in data 11.6.2013 dal Comune di Druento e dalla
(cfr. doc. 7 della;
CP_6 CP_1
Parte
- l'offerta commerciale della alla el 2.4.2014 (cfr. doc. 1 della CP_1
Parte
);
Parte
- la fattura n. 2/2014 emessa dalla in data 20.6.2014 (cfr. doc. 8 della
. CP_1
Sulla base di tali documenti, il Tribunale ha correttamente affermato che, sebbene non sia stata fornita prova dell'esistenza di una regolamentazione scritta del rapporto contrattuale, la ha accettato per facta concludentia la proposta CP_1
Parte contrattuale della , così subappaltando a quest'ultima i lavori che essa stessa aveva ricevuto in subappalto dalla CP_6
Con riferimento alla fattispecie di subappalto di opera pubblica, la giurisprudenza afferma pacificamente che: “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (Cass.
19/07/2018 n. 19296). Ciò è tanto più corretto in caso di subappalto parziale di un subappalto.
Considerato che non vi è prova di un regolamento contrattuale che contenga richiami pattizi alla disciplina dei contratti pubblici, deve ritenersi che la fattispecie in esame sia interamente regolata dalla disciplina del codice civile in materia di appalto privato.
9 3. Il primo motivo di appello principale è infondato.
Con tale articolato motivo di gravame, l'appellante contesta anzitutto la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che non sia identificabile il momento in cui si sarebbe verificata la consegna e conseguente accettazione dell'opera da CP_1
[...]
Sul punto, l'appellante evidenzia di aver affermato, fin dalla comparsa di risposta nel primo grado di giudizio, che la consegna sarebbe avvenuta nel giugno del 2014 e che tale affermazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte di
In conseguenza di ciò, l'appellante sostiene che l'azione instaurata da CP_1
nei suoi confronti mediante ricorso per ATP depositato nel gennaio del CP_1
2018, sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 1667 terzo comma c.c., essendo stato superato il termine biennale ivi previsto.
Preliminarmente, va dato atto che dall'esame degli atti di causa non si rinviene Parte alcuna prova documentale dell'avvenuta consegna dell'opera da parte di , in quanto non è stato prodotto un verbale di ultimazione dei lavori e consegna
Parte dell'opera sottoscritto dalle parti, né la ha fornito prova di aver invitato CP_1
verificare i lavori svolti.
[...]
A ciò si aggiunga che, trattandosi di un'opera complessa di cui la pavimentazione de qua era solo una parte, per la quale ha fin dal primo grado contestato CP_1
l'asserita e compiuta consegna, l'appellata ha allegato e provato, fin dal ricorso per Parte ATP, la circostanza per cui la , a fronte dei vizi rilevati e specificamente contestati, ha accettato di eseguire interventi di ripristino della pavimentazione decorativa e di partecipare ad ispezioni, almeno fino al dicembre del 2017 (cfr. mail del 5.12.2017 prodotta al doc. 21 dalla in primo grado), allorquando la CP_1
Parte
ha comunicato per la prima volta che “dopo ripetuti sopralluoghi” riteneva che i difetti dell'opera non fossero alla stessa addebitabili.
Parimenti, non è configurabile in alcun modo un'accettazione tacita dell'opera da parte della sulla base della sola circostanza del pagamento del prezzo, CP_1 avvenuto con i bonifici effettuati dall'appellata in data 12.8.2014, 1.10.2014 e
19.6.2015 (cfr. doc. 8 della . CP_1
Anche tale assunto si rivela infondato, in quanto, come emerge dalla lettura della pronuncia di legittimità citata proprio dall'appellante (cfr. Cass. 30.6.2020 n. 10452),
l'accettazione tacita dell'opera presuppone che sia intervenuta la consegna della
10 stessa, la quale, come sopra esposto, non può ritenersi configurabile prima del dicembre 2017.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “l'accettazione esige, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale” (Cass. 22.1.2025 n.
1576): tale manifestazione negoziale di gradimento non si rinviene dagli atti di causa e non è desumibile dal mero pagamento degli acconti, considerato che, al contrario, emerge per tabulas che e il Direttore dei lavori avevano ripetutamente CP_1
contestato alla DEG la presenza di vizi e difetti nella pavimentazione (cfr. docc. 10,
11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 prodotti da . CP_1
Parte Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla stessa nella citata mail del
5.12.2017.
La mancata prova della consegna impedisce altresì il decorso del termine di decadenza per la denuncia di vizi o difformità di cui al comma secondo dell'art. 1667
c.c., pari a 60 giorni dalla scoperta.
La medesima disposizione prevede inoltre che la denunzia non è necessaria se
Parte l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi: al riguardo, non solo non ha mai contestato i vizi nella loro concreta manifestazione, ma più volte è intervenuta per risolvere le problematiche contestate, senza successo, come emerge dalla e-mail inviata dall'allora socio accomandatario della società appellante (già CP_5
in data 25.10.2016 (cfr. doc. 16 della . Parte_2 CP_1
Parte Come visto, solo dopo vari e vani interventi, con la citata e-mail del 5.12.2017, ha sostenuto che i difetti non erano addebitabili alla sua condotta (cfr. doc. 21 della
. CP_1
Le dichiarazioni e le condotte dell'appellante possono dunque qualificarsi come riconoscimento dei vizi, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., che esclude la necessità della denuncia da parte del committente entro il termine di decadenza ivi previsto.
Non solo, ma come correttamente rilevato dal primo Giudice, dall'esame delle e-mail Parte inviate dalla alla doc n. 13, 16 e 21 della emerge che CP_1 CP_1
l'appellante ha chiaramente e ripetutamente manifestato la volontà di impegnarsi per emendare i vizi riscontrati e in particolare:
- nella missiva del 11.10.2016 ha comunicato che “una volta fatto il sopralluogo ci vuole il tempo necessario per organizzare materiale e squadre […]
11 Successivamente a questo incontro potrò darle dei tempi per la realizzazione.
Le chiedo nel frattempo di pensare a una soluzione per proteggere le aree di lavoro dall'umidità, così come visto anche con l'arch. , in modo tale Per_1 che l'intervento abbia la dovuta efficacia”;
- nella e-mail del 25.10.2016 ha dichiarato che “certamente riconosco che il lavoro eseguito nel primo tratto non sia stato personalmente motivo d'orgoglio
[…] Abbiamo dimostrata la nostra buona volontà intervenendo ripetutamente”;
- infine, nella e-mail del 5.12.2017 ha rappresentato che “siamo comunque a confermare la nostra volontà di continuare ad operare con il medesimo spirito collaborativo sin qui dimostrato da parte di tutti gli interessati e che per questo faremo intervenire la nostra Assicurazione. A questa chiederemo di stimare
l'entità del contributo da noi dovuto, tenendo in considerazione anche di quanto sopra esposto, e di determinare la nostra quota-parte relativa ai costi di sostituzione della pavimentazione, come richiesto dal . Controparte_9
Ciò ha determinato quindi il sorgere di una nuova e distinta obbligazione per la rimozione dei vizi, cui si applica il termine di prescrizione decennale (cfr. sul punto
Cass. 18.12.2024 n. 33053 e Cass. 16.6.2022 n. 19343), con effetto assorbente in ordine alle eccepite decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c..
4. Il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante contesta nel merito l'accertamento svolto dal primo Giudice in ordine alla riconducibilità ad essa della responsabilità per i danni patiti dalla e CP_1
l'insussistenza dei vizi dell'opera subappaltata o l'assenza di imputabilità.
Sul punto, la CTU esperita in primo grado ha affermato che per la realizzazione della pavimentazione decorativa è stata impiegata la resina epossidica, in luogo della resina poliuretanica indicata nel capitolato d'appalto, e ha chiarito che tale componente non era idoneo per l'uso all'aperto, in quanto soggetto a degrado qualora esposto a radiazione solare.
L'appellante afferma innanzitutto che la non le avrebbe mai messo a CP_1
disposizione tutta la documentazione necessaria per avere contezza del progetto da realizzare e dei materiali da impiegare, con particolare riferimento: al contratto di appalto siglato con la alla convenzione stipulata da quest'ultima con il CP_6
Comune di Druento in data 20.10.2011, al capitolato speciale di appalto del
1.12.2012 e alla relazione finale del progetto esecutivo.
12 In ogni caso, l'appellante sostiene che la tipologia di resina da utilizzare sarebbe stata preventivamente concordata con la durante una riunione alla quale CP_1
avrebbero partecipato anche il rappresentante della TO s.r.l. (fornitore della resina) e il Direttore dei lavori.
In assenza di una prova documentale, l'appellante intende dimostrare tale circostanza mediante la prova per testimoni, già richiesta in primo grado e su cui insiste in appello, ritenendo che il primo Giudice avrebbe errato nel dichiararla inammissibile.
Parte appellante omette di censurare in modo specifico i profili di genericità rilevati dal Giudice di primo grado ed in ogni caso deve rilevarsi che la prova testimoniale richiesta oltre che inammissibile è anche irrilevante ai fini del decidere, in quanto, quand'anche l'appellante riuscisse a dimostrare che l'utilizzo della resina epossidica Parte fosse stato previamente concordato con la comunque la nella sua CP_1
qualità di appaltatore non andrebbe esente da responsabilità per aver impiegato un materiale non idoneo alla realizzazione dell'opera subappaltata.
Al riguardo, la Suprema Corte afferma da tempo che “l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi
o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre,
è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70)” (Cass. 23.6.2014 n. 14220).
Nel caso di specie, quand'anche la scelta di utilizzare la resina epossidica fosse stata concordata con il sub-committente, un'impresa edile specializzata quale è la Parte
avrebbe dovuto avvedersi della sua inidoneità e segnalare le problematiche relative all'utilizzo di tale resina in un'area all'aperto esposta alle radiazioni solari.
Non risulta neppure che tali circostanze siano mai state debitamente allegate.
Sotto un ulteriore profilo, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuare la causa della disgregazione della pavimentazione nell'utilizzo di una resina epossidica, in quanto il vizio sarebbe riconducibile non già alla tipologia del materiale ma ad un difetto di progettazione, non essendo stato adeguatamente
13 valutato il problema del ristagno dell'acqua. In particolare, non sarebbero stati previsti sistemi di scolo dell'acqua meteorica, adeguate pendenze, canali di scolo e sarebbe stato decisamente sottodimensionato il numero e l'entità dei tombini di scolo: pertanto, il ristagno e le infiltrazioni di acqua avrebbero comportato l'erosione della pavimentazione.
L'eziologia proposta dall'appellante contrasta con le risultanze della CTU: il Parte consulente, al fine di rispondere alle osservazioni del CTP della , ha condotto specifiche verifiche delle pendenze e prove di allagamento, all'esito delle quali ha ritenuto che “sebbene si possa migliorare il deflusso delle acque nella zona identificata dai numeri 4/5 nel verbale del 17/07/2018 la disgregazione del prodotto
TO non è limitata alle sole aree in cui ci sono problemi di ristagno e quindi non esiste un nesso causale univoco e diretto tra il problema delle pendenze e degli eventuali ristagni d'acqua ed i fenomeni di disgregazione del prodotto TO che è diffuso su tutta l'area della piazza. Sulla base delle risultanze si ritiene che la causa più probabile del fenomeno di disgregazione sia da attribuire al degrado del reticolo del polimero (legante costituito da resina epossidica bicomponente) per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici con particolare riferimento ai raggi UV della radiazione solare” (pag. 18 rel. CTU).
La conclusione del CTU è suffragata anche da ulteriori risultanze istruttorie:
- confrontando la scheda tecnica della resina epossidica utilizzata dalla DEG con quella della resina poliuretanica indicata nel capitolato d'appalto, il CTU ha evidenziato che “per un utilizzo in ambiente esterno cioè esposto all'azione degli agenti atmosferici, la resina poliuretanica presenta caratteristiche decisamente superiori al degrado per esposizione ai raggi UV (solari)” (pag.
21 rel. CTU);
- “se la causa fosse invece l'acqua ed il ciclo gelo-disgelo, le zone della piazza più esposte al sole dovrebbero essere integre, mentre dovrebbero apparire danneggiate solo le zone più in ombra. Quindi non è in discussione che le resine epossidiche non possano essere utilizzate per ambienti esterni, quanto che il prodotto TO epossidico, specificamente utilizzato per realizzare la piazza ed i ripristini successivi alle prime manifestazioni di degrado, sia fotosensibile e l'esposizione al sole (e non all'acqua ed al gelo) sia la causa della disgregazione del reticolo del polimero” (pag. 52 rel. CTU).
14 Pertanto, le oggettive risultanze della CTU privano di fondamento la tesi dell'appellante e sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice Parte nell'accertare la responsabilità della per le conseguenze dannose riconducibili all'utilizzo di una resina inadatta alla corretta realizzazione dell'opera subappaltata dalla CP_1
5. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
L'appellante censura la sentenza gravata per aver liquidato i danni sulla base della mera prospettazione fornita dalla omettendo di accertare se CP_1 quest'ultima avesse adeguatamente provato le singole voci di danno e se le stesse Parte fossero tutte causalmente riconducibili alla condotta inadempiente della .
L'appellante sostiene che i lavori fatturati dalla per € 72.218,68 (cfr. doc. CP_1
30-36) sarebbero riconducibili non al solo ripristino della pavimentazione ma ad una variante del progetto originario approvata dal Comune di Druento il 29.3.2019 (cfr. doc. nn. 26-27 della in primo grado) e pertanto si tratterebbe di un'opera CP_1
Parte diversa e più costosa rispetto a quella subappaltata alla .
Al riguardo, va dato atto che il CTU, nel rispondere ad uno specifico quesito formulato dal Giudice di primo grado, ha indicato in modo dettagliato i lavori necessari per la demolizione e lo smaltimento della pavimentazione danneggiata e per il successivo rifacimento della stessa (cfr. pag. 28-32 della consulenza), quantificandoli in € 101.670,34: tale importo (ben maggiore dei costi fatturati sub doc.
30-36) è stato confermato anche in seguito all'esame delle osservazioni critiche del
CTP (cfr. pag. 40 e ss. della consulenza).
La circostanza che il Comune di Druento abbia deliberato una variazione al progetto originario, prevedendo anche una correzione dello stesso, non esclude il nesso Parte causale tra la condotta della e il pregiudizio patito dalla per il CP_1
rifacimento della pavimentazione e di cui alle fatture emesse, per diversi motivi.
In primo luogo, dalla lettura della delibera del Comune di Druento del 29.3.2019 (pag.
3 doc. 27 della in primo grado) emerge che tra le motivazioni che hanno CP_1 portato all'approvazione della variante progettuale è riportato anche lo sgretolamento della pavimentazione in ghiaietto resinato, oggetto del subappalto in esame.
In secondo luogo, i lavori descritti nelle fatture prodotte dalla (doc. nn. CP_1
30-36 in primo grado) per il rifacimento della pavimentazione corrispondono sostanzialmente a quelli indicati dal CTU e non si rinvengono opere ulteriori o l'utilizzo di materiali più costosi.
15 Infine, la DEG non ha contestato in modo specifico quale delle opere realizzate dalla risulti più onerosa rispetto a quelle previste nel progetto originario o nel CP_1
computo metrico redatto dal CTU.
Parte Sul punto, sostiene che l'utilizzo del materiale “gres porcellanato” in luogo del ghiaietto resinato originariamente previsto avrebbe determinato un incremento dei costi: in realtà, i costi sostenuti dalla pari ad € 72.218,68, risultano CP_1 notevolmente inferiori rispetto alla quantificazione proposta dal CTU, cioè €
101.670,34.
Al di là della carente allegazione sul punto, va comunque rilevato con specifico riferimento al costo del materiale che dall'esame della documentazione in atti emerge che il prezzo unitario della pavimentazione usata dalla è pari a € 12,55 CP_1
per mq. (cfr. doc 30 in primo grado), laddove il CTU aveva stimato un prezzo unitario della pavimentazione in resina e ghiaietto pari a € 70,00 per mq.
Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi sufficientemente accertata l'esistenza del nesso causale e congruità dei lavori fatturati dalla per la CP_1
demolizione, smaltimento e rifacimento della pavimentazione decorativa e i vizi dell'opera cagionati dall'appellante.
L'appello è invece fondato con riferimento alle altre voci di danno liquidate dal primo
Giudice e per le quali non è configurabile alcun effetto ex art. 115 c.p.c., trattandosi di fatti estranei alla sfera di conoscenza della CTP.
In relazione agli asseriti costi per la manutenzione della piazza, pari a € 8.600,00, non ha fornito prova né del nesso causale né del pagamento delle CP_1
somme indicate al doc. 37, trattandosi di un mero elenco di importi redatto dalla stessa appellata, privo di certificazione alcuna.
Per quanto attiene alla somma pari a € 7.847,06, liquidata a titolo di interessi moratori per “mancato incasso di somme residue” (cfr. doc. 38-39 della CP_1 in primo grado), l'appellata non ha fornito la prova del nesso causale tra i vizi presenti nella pavimentazione decorativa e il ritardato incasso dell'ultimo pagamento da parte del (circostanza contestata e presumibilmente Controparte_9
connessa ad una pluralità di inadempimenti).
Il certificato di pagamento prodotto dalla (peraltro privo della CP_1
sottoscrizione del D.L., cfr. doc. n. 39 in primo grado), denominato come
“corrispondente al finale”, è stato emesso in seguito all'ultimazione dei lavori
16 dell'intera piazza (cfr. certificato di ultimazione lavori del 5.12.2019 doc. 52 della
, per come previsti nella variante progettuale sopra citata. CP_1
Posto che non è stata fornita prova di quando ha ultimato i lavori della CP_1
pavimentazione decorativa, di conseguenza non può desumersi se proprio tali lavori abbiano causato il ritardo nella realizzazione dell'intero progetto e, dunque, il ritardato incasso dell'ultimo pagamento.
Infine, il primo Giudice ha liquidato un importo pari ad € 6.235,68 a titolo di danni derivanti dal costo della polizza fideiussoria stipulata da a garanzia dei CP_1 lavori di urbanizzazione: sostiene l'appellata che la durata di tale contratto sarebbe stata prolungata a causa del ritardo nel completamento dei lavori, riconducibile
Parte all'esigenza di rimediare ai vizi cagionati dalla
Anche in questo caso si devono ribadire le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancanza di prova del nesso causale tra i vizi presenti nella pavimentazione decorativa e il prolungamento della durata dei lavori per la realizzazione dell'intero progetto, specie considerato che esso era stato modificato con la citata variante del
2019.
La in ogni caso, per tale voce di danno, ha prodotto esclusivamente la CP_1
quietanza di pagamento relativa ad una singola rata, omettendo di produrre il relativo contratto e le quietanze di pagamento per il totale delle somme richieste.
Infine, nessuna censura specifica è stata formulata in ordine alla condanna al pagamento delle spese in ATP.
4. A fronte della soccombenza del tutto prevalente è corretta la statuizione in punto spese del primo grado e parte appellante è tenuta al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'ammontare riconosciuto, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati o quelli relativi all'appello incidentale risultato infondato.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 4083/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 24/10/2022, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
in parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 pari ad € 72.218,68, a titolo di risarcimento del danno per i vizi presenti nell'opera oggetto del contratto di subappalto intercorso tra le parti, oltre interessi ex D.M.
231/02 dalle singole fatture fino al saldo;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che Parte_1 liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
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