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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 888 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE SALVO MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/03/2025, i coniugi Parte_2
[...] nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CI (RC) il 25/11/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SCILLA il 04/07/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 20/11/2012, la figlia;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6239/2023 del 31/03/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre 2.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, compatibilmente con gli impegni scolasti della minore con obbligo di preavvertire telefonicamente la madre in caso di impedimento e/o ritardo
2 nonché un fine settimana ogni due dalle 18.00 del venerdì alle 20.00 della domenica. Le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e le altre ricorrenze importanti per la famiglia) verranno trascorse alternativamente con entrambi i genitori, mentre per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno, verranno trascorsi con il padre. Le parti concordano sin da adesso che le suddette modalità potranno subire mutamenti previamente concordati nel prevalente interesse della minore 4. Viene fatto obbligo ad entrambi i comparenti, sempre nell'interesse della figlia minore, di comunicare immediatamente ed in tutte le forme ammissibili che ne garantiscano la conoscenza da parte del destinatario, i trasferimenti di domicilio ed il relativo recapito telefonico.
5. Il padre sig si Parte_1
obbliga a corrispondere alla madre sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre all'intera somma percepita a titolo di assegno unico facendone espressa rinuncia a favore della sig.ra 6. Le spese straordinarie invece verranno ripartite CP_2
al 50% e dovranno essere preventivamente concordate, ove possibile e non urgentissime, tra i coniugi con ogni mezzo utile a garantirne la conoscenza da parte del destinatario, documentate a richiesta dell'altro obbligato.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e ognuno provvederà al proprio mantenimento con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia forma di assitenza economica e/o di mantenimento 8. Il sig.
cede la proprietà delle due autovetture Renault IO targata CC Parte_1
702 HN e Fiat AN targata DF 585 MM alla sig.ra he, da canto suo, CP_2
si impegna di procedere ad effettuare, a proprie spese e cure, il trasferimento a proprio nome 9. Spese legali compensate”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 15/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6239/2023 del 31/03/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SCILLA il 04/07/2009, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CI (RC) il 25/11/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SCILLA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 888 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE SALVO MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/03/2025, i coniugi Parte_2
[...] nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CI (RC) il 25/11/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SCILLA il 04/07/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 20/11/2012, la figlia;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6239/2023 del 31/03/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre 2.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00, compatibilmente con gli impegni scolasti della minore con obbligo di preavvertire telefonicamente la madre in caso di impedimento e/o ritardo
2 nonché un fine settimana ogni due dalle 18.00 del venerdì alle 20.00 della domenica. Le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e le altre ricorrenze importanti per la famiglia) verranno trascorse alternativamente con entrambi i genitori, mentre per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno, verranno trascorsi con il padre. Le parti concordano sin da adesso che le suddette modalità potranno subire mutamenti previamente concordati nel prevalente interesse della minore 4. Viene fatto obbligo ad entrambi i comparenti, sempre nell'interesse della figlia minore, di comunicare immediatamente ed in tutte le forme ammissibili che ne garantiscano la conoscenza da parte del destinatario, i trasferimenti di domicilio ed il relativo recapito telefonico.
5. Il padre sig si Parte_1
obbliga a corrispondere alla madre sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre all'intera somma percepita a titolo di assegno unico facendone espressa rinuncia a favore della sig.ra 6. Le spese straordinarie invece verranno ripartite CP_2
al 50% e dovranno essere preventivamente concordate, ove possibile e non urgentissime, tra i coniugi con ogni mezzo utile a garantirne la conoscenza da parte del destinatario, documentate a richiesta dell'altro obbligato.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e ognuno provvederà al proprio mantenimento con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia forma di assitenza economica e/o di mantenimento 8. Il sig.
cede la proprietà delle due autovetture Renault IO targata CC Parte_1
702 HN e Fiat AN targata DF 585 MM alla sig.ra he, da canto suo, CP_2
si impegna di procedere ad effettuare, a proprie spese e cure, il trasferimento a proprio nome 9. Spese legali compensate”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 15/04/2025.
Alla suddetta udienza del 17/09/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6239/2023 del 31/03/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SCILLA il 04/07/2009, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
CI (RC) il 25/11/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SCILLA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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