Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2024, n. 38511
CASS
Sentenza 18 settembre 2024

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Il delitto di illecito trattamento dei dati personali, di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha natura di reato istantaneo di evento, in quanto si perfeziona col verificarsi del "nocumento", integrato nel momento e nel luogo in cui i dati sensibili diventano fruibili da parte di terzi, senza che rilevino, ai fini consumativi, gli effetti nocivi riconducibili alla loro divulgazione, che rappresentano unicamente il risultato dell'azione criminosa.

La competenza territoriale per il delitto di illecito trattamento dei dati personali realizzato mediante "social network", di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8 cod. proc. pen. per l'impossibilità di individuare il luogo di caricamento dei dati e quello in cui essi sono diventati fruibili nel "web", si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen., attingendo, da ultimo, a quello residuale sancito dal comma 3, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.

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  • 1L’inafferrabile dato personale: quale giudice competente per territorio?Accesso limitato
    Federico Cerqua · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2024, n. 38511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38511
Data del deposito : 18 settembre 2024

Testo completo