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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/09/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3429/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Speranza e Francesco De Iaco, Parte_1
come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 12.12.2009 e di avere generato due figli, nati, rispettivamente, in data 22.5.2024 e in data 27.5.2013; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza n. 3383/2024 depositata in data 28.10.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice Relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.5.2025, le parti hanno chiesto concordemente la definizione del giudizio di divorzio mediante conferma delle condizioni raggiunte in sede di separazione;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Veglie (LE) in Via Isonzo snc, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva del sig. CP_1, sarà occupata esclusivamente dallo stesso finché venga conclusa la procedura di liquidazione del patrimonio n° 20/2020 legge 3/2012 art 14 ter- Tribunale di Lecce- sezione commerciale-
Giudice Delegato, posteriormente si trasferirà ad un'altra abitazione dove stabilirà la nuova residenza.
Parte_12. la sig.ra invece, si trasferirà, unitamente ai figli PE e _2, presso l'abitazione di proprietà esclusiva sita in Lecce, ove la stessa trasferirà tutte le residenze;
entrambi i figli, ferme restando le modalità di esercizio del diritto di visita per _2 ancora minorenne, e che saranno indicate e di seguito pattuite, rimarranno collocati con la stessa madre. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio minore _2 è affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento diretto, l'istruzione e la salute.
La figlia PE, invece, pur mantenendo, attualmente la convivenza con la madre, sarà libera di disciplinare il suo rapporto con entrambi i genitori in funzione delle sue esigenze personali.
4. Al fine di permettere al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e nel suo esclusivo interesse, i coniugi convengono che la gestione del figlio avvenga come concordato ai successivi punti successivi.
5. il sig. CP_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17 alle ore 21,00 (in estate alle ore 22,00); a settimane alterne, terrà con sé il figlio ininterrottamente dalle ore 17,00 del venerdi sino alle ore 21,00 (in estate alle ore 22,00) della domenica successiva. Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente i figli almeno una volta al giorno durante le ore e/o i weekend di permanenza dei medesimi presso l'altro.
6. Nel periodo di sospensione delle attività scolastiche durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, durante il giorno di Natale e/o di
Capodanno, il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
7. Le vacanze estive e/o invernali saranno concordate secondo le esigenze dei figli e di entrambi i coniugi;
in caso di disaccordo, il sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli, salvo impedimenti lavorativi, dall'1^ agosto al 14 agosto ovvero dal 15 agosto al 31 agosto, ad anni alterni, anche in funzione delle esigenze collegate al periodo di chiusura feriale della propria attività aziendale. Resta fermo, tuttavia, che ciascun coniuge, a prescindere dalla suddivisone dei suddetti periodi, avrà diritto a trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno che è il 06/03 per la sig.ra Pt_1 ed il 14/05 per il sig. CP_1. I giorni dei genetliaci dei figli gli stessi potranno trascorrere il compleanno insieme ai genitori senza nessun compagno da entrambe le parti, oppure festeggiare con il padre durante il pranzo e con la madre la cena, ad anni alterni.
8. I coniugi si impegnano, reciprocamente, a mantenere il domicilio presso il quale permarranno i figli, nei giorni e nei periodi concordati, liberi da soggetti terzi che possano, in qualche modo, destabilizzare e/o compromettere la loro serenità interiore, ovvero che possano impedire a costoro di poter esprimere liberamente la loro personalità, i loro sentimenti, ed il loro modo di essere.
9. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI ECONOMICI
10. Con riferimento al regime economico della separazione, entrambi coniugi tenuto conto della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente al mantenimento e/o a qualsiasi altra forma di sostegno economico collegata al rapporto di coniugio. n. Il sig. CP_1 provvederà al mantenimento dei figli versando in favore della sig.ra Pt_1 la somma complessiva di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
11. Viene, altresì, pattuito che l'assegno unico universale per i figli a carico spetterà per intero alla madre collocataria, fino a che ne avrà diritto in base all'età dei figli.
12. Le spese straordinarie necessarie alle esigenze del figlio minore _2 e della figlia PE (da intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche comprensive delle tasse annuali di iscrizione, tasse di iscrizione universitaria sportive, gite scolastiche, ludico-ricreative, vestiario eccetera), verranno sostenute in parti eguali dai coniugi a condizione che siano preventivamente concordate tra i coniugi e dettagliatamente documentate, con comunicazioni da inviarsi a mezzo mail, sms o messaggi waths app;
qualora il genitore a cui è giunta la comunicazione nel termine di una settimana non fornisca una risposta all'altro, le spese si intendono accettate dall'altro genitore.
In ogni caso, entrambe le parti concordano che per dirimere eventuali contrasti faranno reciprocamente riferimento alle indicazioni contenute nel protocollo di intesa per le spese straordinarie vigente preso il Tribunale di Lecce.
13. Le parti reciprocamente rinunciano a qualsivoglia contributo di mantenimento essendo allo stato entrambi autosufficienti economicamente.
14. Le parti concordano che i suddetti accordi diverranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
15. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 12.12.2009 in Veglie (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3 Parte I Anno 2009, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3429/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Speranza e Francesco De Iaco, Parte_1
come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 12.12.2009 e di avere generato due figli, nati, rispettivamente, in data 22.5.2024 e in data 27.5.2013; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza n. 3383/2024 depositata in data 28.10.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice Relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 7.5.2025, le parti hanno chiesto concordemente la definizione del giudizio di divorzio mediante conferma delle condizioni raggiunte in sede di separazione;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Veglie (LE) in Via Isonzo snc, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva del sig. CP_1, sarà occupata esclusivamente dallo stesso finché venga conclusa la procedura di liquidazione del patrimonio n° 20/2020 legge 3/2012 art 14 ter- Tribunale di Lecce- sezione commerciale-
Giudice Delegato, posteriormente si trasferirà ad un'altra abitazione dove stabilirà la nuova residenza.
Parte_12. la sig.ra invece, si trasferirà, unitamente ai figli PE e _2, presso l'abitazione di proprietà esclusiva sita in Lecce, ove la stessa trasferirà tutte le residenze;
entrambi i figli, ferme restando le modalità di esercizio del diritto di visita per _2 ancora minorenne, e che saranno indicate e di seguito pattuite, rimarranno collocati con la stessa madre. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio minore _2 è affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento diretto, l'istruzione e la salute.
La figlia PE, invece, pur mantenendo, attualmente la convivenza con la madre, sarà libera di disciplinare il suo rapporto con entrambi i genitori in funzione delle sue esigenze personali.
4. Al fine di permettere al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e nel suo esclusivo interesse, i coniugi convengono che la gestione del figlio avvenga come concordato ai successivi punti successivi.
5. il sig. CP_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17 alle ore 21,00 (in estate alle ore 22,00); a settimane alterne, terrà con sé il figlio ininterrottamente dalle ore 17,00 del venerdi sino alle ore 21,00 (in estate alle ore 22,00) della domenica successiva. Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente i figli almeno una volta al giorno durante le ore e/o i weekend di permanenza dei medesimi presso l'altro.
6. Nel periodo di sospensione delle attività scolastiche durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, durante il giorno di Natale e/o di
Capodanno, il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
7. Le vacanze estive e/o invernali saranno concordate secondo le esigenze dei figli e di entrambi i coniugi;
in caso di disaccordo, il sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli, salvo impedimenti lavorativi, dall'1^ agosto al 14 agosto ovvero dal 15 agosto al 31 agosto, ad anni alterni, anche in funzione delle esigenze collegate al periodo di chiusura feriale della propria attività aziendale. Resta fermo, tuttavia, che ciascun coniuge, a prescindere dalla suddivisone dei suddetti periodi, avrà diritto a trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno che è il 06/03 per la sig.ra Pt_1 ed il 14/05 per il sig. CP_1. I giorni dei genetliaci dei figli gli stessi potranno trascorrere il compleanno insieme ai genitori senza nessun compagno da entrambe le parti, oppure festeggiare con il padre durante il pranzo e con la madre la cena, ad anni alterni.
8. I coniugi si impegnano, reciprocamente, a mantenere il domicilio presso il quale permarranno i figli, nei giorni e nei periodi concordati, liberi da soggetti terzi che possano, in qualche modo, destabilizzare e/o compromettere la loro serenità interiore, ovvero che possano impedire a costoro di poter esprimere liberamente la loro personalità, i loro sentimenti, ed il loro modo di essere.
9. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI ECONOMICI
10. Con riferimento al regime economico della separazione, entrambi coniugi tenuto conto della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente al mantenimento e/o a qualsiasi altra forma di sostegno economico collegata al rapporto di coniugio. n. Il sig. CP_1 provvederà al mantenimento dei figli versando in favore della sig.ra Pt_1 la somma complessiva di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
11. Viene, altresì, pattuito che l'assegno unico universale per i figli a carico spetterà per intero alla madre collocataria, fino a che ne avrà diritto in base all'età dei figli.
12. Le spese straordinarie necessarie alle esigenze del figlio minore _2 e della figlia PE (da intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche comprensive delle tasse annuali di iscrizione, tasse di iscrizione universitaria sportive, gite scolastiche, ludico-ricreative, vestiario eccetera), verranno sostenute in parti eguali dai coniugi a condizione che siano preventivamente concordate tra i coniugi e dettagliatamente documentate, con comunicazioni da inviarsi a mezzo mail, sms o messaggi waths app;
qualora il genitore a cui è giunta la comunicazione nel termine di una settimana non fornisca una risposta all'altro, le spese si intendono accettate dall'altro genitore.
In ogni caso, entrambe le parti concordano che per dirimere eventuali contrasti faranno reciprocamente riferimento alle indicazioni contenute nel protocollo di intesa per le spese straordinarie vigente preso il Tribunale di Lecce.
13. Le parti reciprocamente rinunciano a qualsivoglia contributo di mantenimento essendo allo stato entrambi autosufficienti economicamente.
14. Le parti concordano che i suddetti accordi diverranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
15. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 12.12.2009 in Veglie (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3 Parte I Anno 2009, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)