TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12224 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46646/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 46646/2020
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Daniele Berardi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazzale Clodio n.13;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Cicerone n. 49;
APPELLATA
e (C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.09.2020 e 29.09.2020, l'odierno appellante, ha impugnato la sentenza n. 33242/19, emessa dal Giudice di pace di Roma, pubblicata in data 20.11.2019 e depositata in data 05.12.2019, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 26206/2018, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “
P.Q.M
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto così provvede: a) Rigetta la domanda;
b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 in favore della convenuta per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c.; c) condanna, altresì, parte attrice al pagamento delle spese di CTU”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti di nonchè della Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
e della al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti
[...] Controparte_2
in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi a Roma il 17.02.2014 in Via dei Pescatori n.330 all'interno del deposito merci di proprietà della società
Controparte_2
Nel procedimento di primo grado, si è costituita la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea in difetto di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato in citazione ritenendo peraltro non sussistente il nesso causale tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro descritta.
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto della domanda attorea: “Emerge dagli atti che il sinistro denunciato è stato in effetti un infortunio sul luogo di lavoro.
Parte attrice nella dichiarazione di referto al pronto soccorso del Policlinico di Tor
GA riferisce trauma distorsivo della caviglia destra, avvenuti in data 17.02.2014 sul posto di lavoro mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcatura che cadevano al suolo. Si recava presso Ps di altro nosocomio, dove veniva diagnosticato la frattura- lussazione della caviglia destra. Vi è documentazione di Ps dell'Ospedale
GB GRASSI DI ROMA e cartella clinica del PS POLICLINICO DI TOR VERGATA.
Dai documenti in atti (doc 3-4 parte convenuta) emerge che dal casellario infortuni ove detto sinistro risulta classificato quale infortuni dipendenti aziende industria artigiana con danno biologico valutato nella misura del 6% Emerge con certezze che il sinistro non è per come rappresentato nell'atto di citazione non ravvisandovi il danno da circolazione e quindi la responsabilità RCA. Per tale motivo la convenuta ha respinto le richieste con racc del 05.12.14 ove si evidenziava che i danni riscontrati sono incompatibili con la dinamica del sinistro, come risulta dagli accertamenti tecnici ove non si riscontra il nesso causale tra l'evento riferito e le lesioni documentate. Nel corso del processo non sono state superate le criticità lamentate da parte convenuta.
Le dichiarazioni dell'assicurato datore di lavoro, non hanno pregio giuridico CP_3
nei confronti della compagnia. Non è stato depositato dal responsabile civile la denuncia di infortunio state l'ordine del giudicante. La confessione dichiarata dal responsabile dell'incidente non fa prova nei confronti dell'assicurazione. Resta un atto che deve essere raccordato con altri elementi probatori. Facile sarebbe, altrimenti, far risultare come esistenti dei sinistro invece fasulli. Questo principio, ormai stabile in giurisprudenza (Cassazione sent. n. 17571 del 18.07.2013). Nella istruttoria non sono emerse prove per poter accogliere la domanda. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti art 192 c 2 cpp, nel caso in esame i documenti portati dalla parte attrice non sono sufficienti per determinare il danno, stante la indisponibilità del mezzo da periziare. Circa la discrezionalità del giudice di merito nella selezione delle risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione, la Suprema Corte ha in più di un occasione precisato che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ. sez. lav. 5 ottobre 2006, n.21412: conf. Cass. Civ. sez. lav.. 7 gennaio 2009. N.42). Nel caso in esame viene valorizzata la dichiarazione di referto al pronto soccorso del Policlinico di Tor GA Riferisce trauma distorsivo della caviglia destra, avvenuti in data 17.02.14 sul posto di lavoro mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcatura che cadevano al suolo prodotta da PARTE convenuta doc 1-2 poiché fa emergere tante incongruenze;
ciò mette in evidenza la ragionevolezza della decisione fondata sul convincimento del giudicante sulla maggiore attendibilità della prova documentale. È tuttavia da sottolineare che anche nell'ipotesi in cui la c.t.u. fosse stata, come nel caso di specie, favorevole alla parte attrice, non è da sola sufficiente a provare i fatti costitutivi della domanda. Difatti, secondo un consolidato insegnamento nomofilattico, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornite all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n.21412). Le dichiarazioni del responsabile civile sono state contestate ex art 115 cpc ed è quindi non è valutato in conformità alla regola processuale. Non vi sono interventi delle Autorità sul posto del sinistro, altra presunzione che rientra nella valutazione ex art 192 c 2 cpp. Dalla istruttoria emerge che non vi è prova sia del fatto che del danno patito per come rappresentato da parte attrice ed il Giudicante non ha trovato elementi tali per poter riconoscere il danno. La ricostruzione effettuata da parte attrice è inattendibile in contrasto le risultanze processuali stante anche alla impossibilità di determinare il danno solo sulle foto”. Si è costituito nel presente giudizio deducendo la responsabilità Parte_1
di ex art. 2054 co.1 c.c rappresentando in estrema sintesi e per quanto Controparte_3
di rilievo ai fini della decisione:
1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: ““Il sig.
[...]
in data 17.02.2014, alle ore 09.00, si trovava nella qualità di Parte_1
pedone, in via dei Pescatori, 330, in Roma, all'interno del deposito merci della durante l'orario di lavoro. All'interno del piazzale Controparte_2
aperto al pubblico, un autoveicolo Fiat CO, tg. EP 749 WG, di proprietà della e condotto dal sig. , ass.to Controparte_2 Controparte_3
nel compiere una manovra in retromarcia a Controparte_4
“bassissima” velocità, dall'altro lato, rispetto alla posizione dell'appellante, dell'impalcatura accatastata ed alta circa 3 metri, la collideva facendola cadere al suolo sul lato opposto ove si trovava il Le parti in Parte_1
metallo che componevano l'impalcatura investivano in parte l'appellante che ne era “al di là” rispetto alla provenienza e posizione del veicolo, quindi, il medesimo per via della propria posizione, non poteva avere contezza dell'errata manovra del veicolo, causa determinante dell'evento. Il sig.
dopo essere caduto in terra e nonostante cercasse di evitare di Parte_1
essere colpito dalle parti di ferro che componevano l'impalcatura le quali continuavano a cadere per via dell'urto ricevuto “dall'altro lato”, rimaneva infortunato ed era trasportato dapprima presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia ove riceveva le prime cure e gli veniva diagnosticata: “frattura bimalleorare destra con lussazione tpa”, concessa una prima prognosi di gg. e poi presso il Policlinico di Tor GA, ove CP_5
era ricoverato e sottoposto ad operazione chirurgica”.
2. La necessità di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado sussistendo i presupposti di cui all'art 283 cpc;
3. Di aver diritto al risarcimento dei danni patiti sebbene il sinistro si sia concretizzato durante l'espletamento di attività lavorativa: “In ogni scritto difensivo, nella lettera di messa in mora ed in conformità a quanto riferito alla compagnia ed in aula dall'investitore, dal testimone ed al C.T.U., vi è
l'indicazione che il sinistro si era verificato mentre l'appellante si trovava sul luogo di lavoro all'interno del deposito merci della Controparte_2
durante l'orario di lavoro, su di un'impalcatura che cadeva in terra travolgendolo a seguito della manovra in retromarcia, avvenuta dall'altro lato, dell'autoveicolo Fiat CO dell'appellata. Inoltre, la circostanza che l'evento sia ascrivibile ad un infortunio sul lavoro NON RISULTA IDONEA AD
ESCLUDERE il risarcimento danno da R.C.A. – numerosi sinistri avvengono in “itinere” o durante l'espletamento di attività lavorativa, ma non per questo ne risulta escluso il risarcimento da R.C.A. nell'ipotesi in cui siano riferibili alla “circolazione stradale” (il fatto che un sinistro sia avvenuto in “occasione del lavoro” in alcuna ipotesi esclude il risarcimento danni da RCA)”;
4. L'erronea valutazione del giudice di pace dell'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado e, in particolare, del certificato di pronto soccorso acquisito agli atti, dell'interrogatorio formale di Controparte_3
conducente del veicolo investitore Fiat CO tg. EP 749 WG oltre che della deposizione resa dal testimone e della consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio disposta.
L'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione statuire: 1) preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come sopra meglio motivato;
2) nel merito, in riforma integrale della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat CO, sig. e per Controparte_3
l'effetto, condannarLo unitamente e solidalmente alla ed Controparte_2
alla in persona dei rispettivi L.R.P.T., all'integrale risarcimento Controparte_1
del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dalla parte istante, quantificato complessivamente in €. 21.117/44, compresi interessi e rivalutazione monetaria, limitando la domanda nei limiti massimi di competenza dell'allora adito G.d.P. o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alle spese e compensi stragiudiziali ed a quelli per la C.T.U. pari ad €. 549/00 (IVA inclusa) e l'importo della C.T.P. in sede giudiziale pari ad €. 732/00, come da prospetti di parcella depositati in atti in primo grado, quest'ultimi anticipati dal sottoscritto patrocinatore antistatario, con restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Pagamento degli interessi legali dal fatto alla domanda e moratori da quest'ultima all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria secondo legge. Condanna alle integrali spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto patrocinatore antistatario”.
Non si sono costituiti in giudizio e la e - Controparte_3 Controparte_2
rilevato che la citazione in appello è stata loro notificata in data 29.09.2020 nel rispetto dei termini previsti ai sensi di legge dalla data della notifica all'udienza di prima comparizione- ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Si è costituita nel presente giudizio la deducendo per quanto di Controparte_1
interesse ai fini della motivazione:
1) In via preliminare, l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello non avendo parte appellante indicato le parti del provvedimento da impugnare ex art. 342 cpc;
2) Nel merito, l'impossibilità di invocare la responsabilità RCA e di ricondurre il danno patito da parte attrice/appellante alla fattispecie del danno da circolazione stradale tenuto conto del mancato intervento delle autorità nell'immediatezza del sinistro oltre che delle dichiarazioni rese da
[...]
ai sanitari del Pronto Soccorso: “Si ribadisce che dalle Parte_1
dichiarazioni attoree ai sanitari del P.S. risulta, una diversa ricostruzione dei fatti che esula dalla circolazione stradale. In particolare l'attore, odierno appellante, il giorno dell'evento dannoso, in sede di accettazione al P.S., ha dichiarato di aver riportato lesioni durante le mansioni lavorative per evitare un'impalcatura, senza alcun riferimento ad autovetture ora indicate nel libello introduttivo del giudizio. La circostanza che non si tratti di danno da circolazione risulta infatti avvalorata dalla documentazione medica ed è stata espressamente dichiarata dall'attore dapprima ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma ove lo stesso si è recato ed ai quali ha riferito “infortunio sul lavoro” e, analogamente, anche ai sanitari del Pronto
Soccorso del Policlinico Tor GA dove si è recato a distanza di poche ore ed ai quali ha confermato che si è trattato di infortunio sul lavoro. In particolare, il mancato riferimento all'asserita autovettura è chiaro nel documento del PTV dove all'anamnesi patologica prossima viene riportato dai sanitari: Si richiama il certificato di P.S. dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma, nonché Cartella di Pronto Soccorso del Policlinico Tor GA (cfr. docc. 1-2).
Sono sorti dubbi, pertanto, circa il reale accadimento del sinistro e le sue modalità così come narrate e la sua compatibilità con i danni ex adverso lamentati con l'asserito danno da circolazione, non essendovi peraltro intervento di Autorità; dubbi che non sono stati superati in corso di causa neanche in seguito all'istruttoria espletata. E' evidente, quindi, che non può parlarsi di danno da circolazione, né invocare l'assicurazione RCA”;
3) In ogni caso, il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate da parte appellante: “Invero, la Società appellata ha contestato il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, sulla scorta di quanto indicato dai sanitari del Pronto dell'Ospedale di Roma dove l'attore si è recato hanno diagnosticato lesioni sulla base delle mere dichiarazioni del paziente di difficile riscontro obiettivo, da cui è raro derivino i postumi permanenti così come richiesti nel libello introduttivo del giudizio (. . .) Si è evidenziato che l'attore è stato invitato a sottoporsi a visita medico-legale presso il fiduciario di Compagnia, dott. al quale è stata riferita ancora Persona_1
un'altra dinamica (cfr. doc. 6), ossia di essere stato investito sul piede destro dalla ruota di un camion che procedeva in retromarcia, questa volta omettendo alcun riferimento all'impalcatura. Il fiduciario medico di CP_6
concludeva quindi la relazione di visita medico-legale escludendo il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni documentate atteso che dall'esame della cartella clinica di ricovero emerge che l'attore riferiva in sede di anamnesi di aver riportato “un trauma distorsivo della caviglia destra avvenuto in data 17/02/14 sul posto di lavoro, mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcature che cadevano al suolo”. Tale attestazione, unitamente a quanto riportato in sede di primo accesso presso il Pronto
Soccorso alla voce anamnesi: “riferisce infortunio sul lavoro” è in netto contrasto con la dinamica lesiva dichiarata dal in sede di visita Parte_1
medico-legale. Peraltro si è evidenziato che le lesioni riportate sono incompatibili con la dinamica riferita, in assenza di riscontro di lesioni al piede”.
Parte appellata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata poiché infondata e non supportata da validi e comprovati motivi. Nel merito respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese”.
All'udienza del 10.05.2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non ricorrendo i presupposti di cui all' art. 283 cpc (cfr. verbale di udienza del 10.05.2021).
2) Dell'accertamento in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello, occorre evidenziare che parte appellante ha puntualmente indicato i motivi di appello, nonché
i capi della sentenza impugnata in ottemperanza a quanto disposto dall' art.342 cpc con il conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla Controparte_1
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Quanto all'ambito di applicazione della normativa prevista in materia di RCA, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “Ai fini della riconducibilità di un sinistro alla circolazione stradale, funzionale all'applicabilità della normativa in materia di r.c. auto obbligatoria, non rileva la questione astratta della circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata, in quanto per circolazione su aree equiparate alle strade pubbliche va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26161).
La normativa in materia RCA può ritenersi applicabile anche al caso di specie sebbene il sinistro si sia concretizzato, come del resto asserito da parte appellante, durante l'espletamento di attività lavorativa all'interno del deposito merci di proprietà della
Controparte_2
Alla luce della giurisprudenza citata, la circostanza secondo cui l'incidente si sarebbe verificato sul luogo di lavoro, non determina l'inapplicabilità delle norme sulla circolazione stradale al caso di specie, essendo il sinistro riferibile alle manovre poste in essere da un autoveicolo per il quale è previsto l'obbligo di assicurazione per la RCA tenuto inoltre conto del luogo dell'evento dannoso (deposito merci) all'interno del quale il veicolo poteva esser utilizzato in modo conforme alla sua ordinaria funzione.
Ciò premesso, occorre ora entrare nel merito della controversia ai fini dell'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro.
Il presente giudizio verte nella sostanza sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro asseritamente Parte_1
verificatosi in data 17.02.2014 all'interno del deposito merci di proprietà della società in conseguenza delle manovre di circolazione stradale poste Controparte_2
in essere dall'appellato Controparte_3 Secondo la ricostruzione di parte appellante, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, conducente del veicolo Fiat CO tg. EP 749 WG, di proprietà Controparte_3
della nel compiere una manovra di retromarcia avrebbe Controparte_2
urtato un'impalcatura collocata all'interno del deposito merci provocandone la caduta e arrecando contestualmente danni fisici all'odierno appellante il quale avrebbe a sua volta cercato senza riuscirvi di evitare l'impatto con le componenti strutturali di ferro della stessa.
La dal canto suo, ha contestato la riconducibilità del danno Controparte_1
lamentato dall'odierno attore/appellante alla fattispecie del danno da circolazione stradale rappresentando che dalle dichiarazioni rese da prima Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma e successivamente ai al
Pronto Soccorso del Policlinico Tor GA sarebbe invece emersa una differente dinamica del sinistro ossia un infortunio sul lavoro.
In particolare, nella cartella di Pronto Soccorso del Policlinico di Tor GA acquisita agli atti, si evidenzia quanto segue: “Riferisce trauma distorsivo alla caviglia destra avvenuto in data 17.02.2014 sul posto di lavoro, mentre cercava di evitare di esser colpito da impalcature che cadevano al suolo. Si recava presso il PS di altro noscomio, dove veniva diagnosticata la frattura-lussazione della caviglia destra. Nella stessa data si autodimetteva e dopo la riduzione della lussazione si recava presso il PS si questo noscomio, dove veniva confermata la diagnosi di frattura trimalleolare di caviglia destra. Si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso” (cfr. doc.
2. pag 17
Cartella Pronto soccorso. comparsa di costituzione. fascicolo primo grado).
Ora, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dal soggetto danneggiato nel referto di pronto soccorso hanno efficacia stragiudiziale e rientrano nell'ambito delle prove liberamente valutabili da parte del giudice del merito: “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso)” (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20879).
Nella specie, parte appellante -pur non avendo in tale sede e quindi nell'immediatezza dell'incidente fatto riferimento alle manovre di circolazione stradale poste in essere da ha comunque riferito in ordine ad un trauma distorsivo alla caviglia Controparte_3
destra sul posto di lavoro occorso nel tentativo di evitare di essere colpito dalle impalcature che erano cadute, coerentemente con quanto prospettato nell'atto introduttivo.
La dinamica dell'incidente descritta dall'odierno attore/appellante è stata peraltro confermata dal testimone della cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1
dubitare non essendo legato alle parti da rapporti di amicizia parentela o affinità nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel procedimento di primo grado: “È vero quanto mi si legge, lui si trovava all'interno del magazzino della Controparte_2
ed anch'io mi trovavo nel medesimo magazzino, anch'io in piedi e non alla guida
[...]
di alcun automezzo. Si me lo ricordo che il Fiat CO nel far retromarcia colpiva i ponteggi che cadevano sull'istante. Preciso che il sig. stava ivi lavorando. Parte_1
Ho visto che il sig. veniva preso dall'impalcatura sulla gamba, caviglia Parte_1
destra e che il sig. lo accompagnava al vicino Ospedale Grassi” (cfr. Controparte_3
verbale di udienza del 26.03.2019. fascicolo primo grado).
A ciò aggiungasi che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, ha confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati da parte appellante: “Il Sig. , a causa dell'incidente Parte_1
avvenuto in data 17.02.2014, riportò, come refertato presso il PS dell'Ospedale G.B.
Grassi di Ostia e il Policlinico di Tor GA di Roma: “Frattura trimalleolare caviglia dx”, con prognosi di 30 gg, per cui veniva sottoposto in data 20.02.2014 ad intervento chirurgico di osteosintesi e riduzione della frattura malleolo peroneale con placca e viti. Attualmente le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da dolore e limitazione funzionale alla caviglia e al piede destro per frattura trimalleolare della caviglia trattata con intervento di osteosintesi e del malleolo peroneale trattata con placca e viti. Tali esiti sono adeguati e compatibili al precedente traumatico poiché soddisfano i criteri di giudizio cronologico, topografico, modale e di idoneità quali-quantitativa”.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio in risposta alle critiche mosse dal consulente nominato dall'assicurazione appellata, ha evidenziato quanto segue: “Come già precedentemente valutato ribadisco il nesso di casualità tra l'evento traumatico e le lesioni documentate. Il periziando in sede di operazioni peritali ha riferito contestualmente le seguenti parole: “Il giorno 17.02.2014 mi trovavo su un ponteggio a lavorare quando un'autovettura in retromarcia colpiva l'impalcatura facendomi cadere. Esattamente non ricordo l'impatto della caduta ma so per certo che una volta al suolo ho cercato di evitare per quanto possibile le impalcature che mi cadevano addosso, ero molto spaventato e non riuscivo neanche a capire cosa mi fosse successo esattamente, poi ho cominciato ad avvertire un fortissimo dolore alla caviglia destra”.
Da ciò si evince che il Sig. all'arrivo al Ps sicuramente era in uno stato Parte_1
confusionale e molto dolente per la frattura quindi certo non poteva rilasciare un'anamnesi fedelissima alla dinamica dell'incidente, cosa che invece ha fatto durante le operazioni peritali essendo lucido ed ormai guarito, ecco perché il CTU dichiara che la lesione è stata determinata dall'impatto al suolo del periziando con un trauma contusivo-distorsivo esitante in frattura trimalleolare della caviglia destra sottoposta ad intervento chirurgico con placca e viti”.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, non essendo stata superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co.1 c.c, deve ritenersi integralmente responsabile per il sinistro di cui è causa in relazione alle manovre di circolazione stradale Controparte_3 che hanno determinato la caduta di in data 17.02.2014 all'interno Parte_1
del deposito merci di proprietà della società Controparte_2
3) In ordine alla liquidazione del danno
Trattandosi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti (9%), il danno non patrimoniale, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024.
Nella specie, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha Parte_1
riportato lesioni fisiche permanenti;
in particolare il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato quanto segue: “ A) La durata dell'inabilità temporanea derivata dal sinistro può essere quantificata in gg. 30 di ITA e gg 60 di ITP al 50%; B) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del periziando possono essere quantificati, secondo le tabelle in uso (SIMLA- Legge 57/01 e DL 03 luglio
2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche valutabile nella misura del 9%; C) Non sono presenti menomazioni all'integrità fisiognomica correlabili all'evento traumatico;
D)
Non compromessa la capacità lavorativa specifica;
E) Non necessari interventi chirurgici, protesi, terapie ad hoc;
F) ritenute congrue le spese mediche riportate in documentazione per un totale di €92,00. Non sono prevedibili spese future” (cfr. ctu a firma di Fascicolo primo grado). Persona_2
Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro Parte_1
miglioramento, incidono nella misura del 9% sulla sua complessiva validità psicofisica. Inoltre, a causa di tali lesioni, il danneggiato ha altresì subito una inabilità temporanea assoluta di trenta giorni e una inabilità temporanea parziale al 50% di sessanta giorni.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da
[...]
va liquidato in complessivi € 20.570,02 di cui: Parte_1
1) Quello temporaneo in complessivi € 3.314,40 di cui: € 1.657,20 per i trenta giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% (trenta giorni x 55,24) ed € 1.657,20 per i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (sessanta giorni x 27,62);
2) Quello permanente, tenuto conto dell'età dell'attore/appellante all'epoca del sinistro
(34 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (9%) nella misura di € 17.256,02 in base ai parametri fissati dalle citate tabelle per le lesioni micro permanenti.
Parte appellante ha richiesto nelle note conclusive nel procedimento di primo grado e successivamente nella comparsa conclusionale in appello, la c.d personalizzazione del danno nonché il risarcimento del danno morale nella misura del 10%.
Trattasi di domanda tardivamente formulata oltre il termine delle preclusioni processuali con conseguente inammissibilità della stessa.
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 92,00 (cfr. fattura spese mediche. doc.4 citazione fascicolo primo grado).
Analogamente, andrà riconosciuto l'importo complessivo di euro 732,00 che l'odierno appellate ha sostenuto per l'espletamento della consulenza tecnica di parte (cfr. prospetto di parcella allegato alle note conclusive. fascicolo primo grado).
Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione -pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi- è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio 2017 n.
16990). Nel caso di specie, non essendo stato prodotto alcun documento valido fiscalmente ai fini della prova dell'espletamento di suddetta attività stragiudiziale, in assenza di prova relativa al pagamento, la richiesta di risarcimento di tale voce non può essere accolta.
Infine, parte appellante ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti appellate le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
33242/19, emessa dal Giudice di pace di Roma pubblicata il 20.11.2019 e, per l'effetto, condanna la e la in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 21.349,20, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA la la Controparte_3 Controparte_7 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di relative al giudizio di primo grado, che liquida Parte_1
in € 1265,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 125,00 rimborso spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
CONDANNA e la Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di relative al presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in € 5077,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente in solido a carico delle parti appellate le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 46646/2020
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Daniele Berardi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazzale Clodio n.13;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Cicerone n. 49;
APPELLATA
e (C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
APPELLATI CONTUMACI
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.09.2020 e 29.09.2020, l'odierno appellante, ha impugnato la sentenza n. 33242/19, emessa dal Giudice di pace di Roma, pubblicata in data 20.11.2019 e depositata in data 05.12.2019, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 26206/2018, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “
P.Q.M
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto così provvede: a) Rigetta la domanda;
b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 in favore della convenuta per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c.; c) condanna, altresì, parte attrice al pagamento delle spese di CTU”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti di nonchè della Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
e della al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti
[...] Controparte_2
in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi a Roma il 17.02.2014 in Via dei Pescatori n.330 all'interno del deposito merci di proprietà della società
Controparte_2
Nel procedimento di primo grado, si è costituita la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea in difetto di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato in citazione ritenendo peraltro non sussistente il nesso causale tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro descritta.
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto della domanda attorea: “Emerge dagli atti che il sinistro denunciato è stato in effetti un infortunio sul luogo di lavoro.
Parte attrice nella dichiarazione di referto al pronto soccorso del Policlinico di Tor
GA riferisce trauma distorsivo della caviglia destra, avvenuti in data 17.02.2014 sul posto di lavoro mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcatura che cadevano al suolo. Si recava presso Ps di altro nosocomio, dove veniva diagnosticato la frattura- lussazione della caviglia destra. Vi è documentazione di Ps dell'Ospedale
GB GRASSI DI ROMA e cartella clinica del PS POLICLINICO DI TOR VERGATA.
Dai documenti in atti (doc 3-4 parte convenuta) emerge che dal casellario infortuni ove detto sinistro risulta classificato quale infortuni dipendenti aziende industria artigiana con danno biologico valutato nella misura del 6% Emerge con certezze che il sinistro non è per come rappresentato nell'atto di citazione non ravvisandovi il danno da circolazione e quindi la responsabilità RCA. Per tale motivo la convenuta ha respinto le richieste con racc del 05.12.14 ove si evidenziava che i danni riscontrati sono incompatibili con la dinamica del sinistro, come risulta dagli accertamenti tecnici ove non si riscontra il nesso causale tra l'evento riferito e le lesioni documentate. Nel corso del processo non sono state superate le criticità lamentate da parte convenuta.
Le dichiarazioni dell'assicurato datore di lavoro, non hanno pregio giuridico CP_3
nei confronti della compagnia. Non è stato depositato dal responsabile civile la denuncia di infortunio state l'ordine del giudicante. La confessione dichiarata dal responsabile dell'incidente non fa prova nei confronti dell'assicurazione. Resta un atto che deve essere raccordato con altri elementi probatori. Facile sarebbe, altrimenti, far risultare come esistenti dei sinistro invece fasulli. Questo principio, ormai stabile in giurisprudenza (Cassazione sent. n. 17571 del 18.07.2013). Nella istruttoria non sono emerse prove per poter accogliere la domanda. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti art 192 c 2 cpp, nel caso in esame i documenti portati dalla parte attrice non sono sufficienti per determinare il danno, stante la indisponibilità del mezzo da periziare. Circa la discrezionalità del giudice di merito nella selezione delle risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione, la Suprema Corte ha in più di un occasione precisato che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ. sez. lav. 5 ottobre 2006, n.21412: conf. Cass. Civ. sez. lav.. 7 gennaio 2009. N.42). Nel caso in esame viene valorizzata la dichiarazione di referto al pronto soccorso del Policlinico di Tor GA Riferisce trauma distorsivo della caviglia destra, avvenuti in data 17.02.14 sul posto di lavoro mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcatura che cadevano al suolo prodotta da PARTE convenuta doc 1-2 poiché fa emergere tante incongruenze;
ciò mette in evidenza la ragionevolezza della decisione fondata sul convincimento del giudicante sulla maggiore attendibilità della prova documentale. È tuttavia da sottolineare che anche nell'ipotesi in cui la c.t.u. fosse stata, come nel caso di specie, favorevole alla parte attrice, non è da sola sufficiente a provare i fatti costitutivi della domanda. Difatti, secondo un consolidato insegnamento nomofilattico, “la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornite all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ. sez. lav., 5 ottobre 2006, n.21412). Le dichiarazioni del responsabile civile sono state contestate ex art 115 cpc ed è quindi non è valutato in conformità alla regola processuale. Non vi sono interventi delle Autorità sul posto del sinistro, altra presunzione che rientra nella valutazione ex art 192 c 2 cpp. Dalla istruttoria emerge che non vi è prova sia del fatto che del danno patito per come rappresentato da parte attrice ed il Giudicante non ha trovato elementi tali per poter riconoscere il danno. La ricostruzione effettuata da parte attrice è inattendibile in contrasto le risultanze processuali stante anche alla impossibilità di determinare il danno solo sulle foto”. Si è costituito nel presente giudizio deducendo la responsabilità Parte_1
di ex art. 2054 co.1 c.c rappresentando in estrema sintesi e per quanto Controparte_3
di rilievo ai fini della decisione:
1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: ““Il sig.
[...]
in data 17.02.2014, alle ore 09.00, si trovava nella qualità di Parte_1
pedone, in via dei Pescatori, 330, in Roma, all'interno del deposito merci della durante l'orario di lavoro. All'interno del piazzale Controparte_2
aperto al pubblico, un autoveicolo Fiat CO, tg. EP 749 WG, di proprietà della e condotto dal sig. , ass.to Controparte_2 Controparte_3
nel compiere una manovra in retromarcia a Controparte_4
“bassissima” velocità, dall'altro lato, rispetto alla posizione dell'appellante, dell'impalcatura accatastata ed alta circa 3 metri, la collideva facendola cadere al suolo sul lato opposto ove si trovava il Le parti in Parte_1
metallo che componevano l'impalcatura investivano in parte l'appellante che ne era “al di là” rispetto alla provenienza e posizione del veicolo, quindi, il medesimo per via della propria posizione, non poteva avere contezza dell'errata manovra del veicolo, causa determinante dell'evento. Il sig.
dopo essere caduto in terra e nonostante cercasse di evitare di Parte_1
essere colpito dalle parti di ferro che componevano l'impalcatura le quali continuavano a cadere per via dell'urto ricevuto “dall'altro lato”, rimaneva infortunato ed era trasportato dapprima presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia ove riceveva le prime cure e gli veniva diagnosticata: “frattura bimalleorare destra con lussazione tpa”, concessa una prima prognosi di gg. e poi presso il Policlinico di Tor GA, ove CP_5
era ricoverato e sottoposto ad operazione chirurgica”.
2. La necessità di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado sussistendo i presupposti di cui all'art 283 cpc;
3. Di aver diritto al risarcimento dei danni patiti sebbene il sinistro si sia concretizzato durante l'espletamento di attività lavorativa: “In ogni scritto difensivo, nella lettera di messa in mora ed in conformità a quanto riferito alla compagnia ed in aula dall'investitore, dal testimone ed al C.T.U., vi è
l'indicazione che il sinistro si era verificato mentre l'appellante si trovava sul luogo di lavoro all'interno del deposito merci della Controparte_2
durante l'orario di lavoro, su di un'impalcatura che cadeva in terra travolgendolo a seguito della manovra in retromarcia, avvenuta dall'altro lato, dell'autoveicolo Fiat CO dell'appellata. Inoltre, la circostanza che l'evento sia ascrivibile ad un infortunio sul lavoro NON RISULTA IDONEA AD
ESCLUDERE il risarcimento danno da R.C.A. – numerosi sinistri avvengono in “itinere” o durante l'espletamento di attività lavorativa, ma non per questo ne risulta escluso il risarcimento da R.C.A. nell'ipotesi in cui siano riferibili alla “circolazione stradale” (il fatto che un sinistro sia avvenuto in “occasione del lavoro” in alcuna ipotesi esclude il risarcimento danni da RCA)”;
4. L'erronea valutazione del giudice di pace dell'istruttoria espletata nel procedimento di primo grado e, in particolare, del certificato di pronto soccorso acquisito agli atti, dell'interrogatorio formale di Controparte_3
conducente del veicolo investitore Fiat CO tg. EP 749 WG oltre che della deposizione resa dal testimone e della consulenza tecnica Testimone_1
d'ufficio disposta.
L'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione statuire: 1) preliminarmente: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come sopra meglio motivato;
2) nel merito, in riforma integrale della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat CO, sig. e per Controparte_3
l'effetto, condannarLo unitamente e solidalmente alla ed Controparte_2
alla in persona dei rispettivi L.R.P.T., all'integrale risarcimento Controparte_1
del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dalla parte istante, quantificato complessivamente in €. 21.117/44, compresi interessi e rivalutazione monetaria, limitando la domanda nei limiti massimi di competenza dell'allora adito G.d.P. o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alle spese e compensi stragiudiziali ed a quelli per la C.T.U. pari ad €. 549/00 (IVA inclusa) e l'importo della C.T.P. in sede giudiziale pari ad €. 732/00, come da prospetti di parcella depositati in atti in primo grado, quest'ultimi anticipati dal sottoscritto patrocinatore antistatario, con restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Pagamento degli interessi legali dal fatto alla domanda e moratori da quest'ultima all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria secondo legge. Condanna alle integrali spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto patrocinatore antistatario”.
Non si sono costituiti in giudizio e la e - Controparte_3 Controparte_2
rilevato che la citazione in appello è stata loro notificata in data 29.09.2020 nel rispetto dei termini previsti ai sensi di legge dalla data della notifica all'udienza di prima comparizione- ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Si è costituita nel presente giudizio la deducendo per quanto di Controparte_1
interesse ai fini della motivazione:
1) In via preliminare, l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello non avendo parte appellante indicato le parti del provvedimento da impugnare ex art. 342 cpc;
2) Nel merito, l'impossibilità di invocare la responsabilità RCA e di ricondurre il danno patito da parte attrice/appellante alla fattispecie del danno da circolazione stradale tenuto conto del mancato intervento delle autorità nell'immediatezza del sinistro oltre che delle dichiarazioni rese da
[...]
ai sanitari del Pronto Soccorso: “Si ribadisce che dalle Parte_1
dichiarazioni attoree ai sanitari del P.S. risulta, una diversa ricostruzione dei fatti che esula dalla circolazione stradale. In particolare l'attore, odierno appellante, il giorno dell'evento dannoso, in sede di accettazione al P.S., ha dichiarato di aver riportato lesioni durante le mansioni lavorative per evitare un'impalcatura, senza alcun riferimento ad autovetture ora indicate nel libello introduttivo del giudizio. La circostanza che non si tratti di danno da circolazione risulta infatti avvalorata dalla documentazione medica ed è stata espressamente dichiarata dall'attore dapprima ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma ove lo stesso si è recato ed ai quali ha riferito “infortunio sul lavoro” e, analogamente, anche ai sanitari del Pronto
Soccorso del Policlinico Tor GA dove si è recato a distanza di poche ore ed ai quali ha confermato che si è trattato di infortunio sul lavoro. In particolare, il mancato riferimento all'asserita autovettura è chiaro nel documento del PTV dove all'anamnesi patologica prossima viene riportato dai sanitari: Si richiama il certificato di P.S. dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma, nonché Cartella di Pronto Soccorso del Policlinico Tor GA (cfr. docc. 1-2).
Sono sorti dubbi, pertanto, circa il reale accadimento del sinistro e le sue modalità così come narrate e la sua compatibilità con i danni ex adverso lamentati con l'asserito danno da circolazione, non essendovi peraltro intervento di Autorità; dubbi che non sono stati superati in corso di causa neanche in seguito all'istruttoria espletata. E' evidente, quindi, che non può parlarsi di danno da circolazione, né invocare l'assicurazione RCA”;
3) In ogni caso, il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate da parte appellante: “Invero, la Società appellata ha contestato il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, sulla scorta di quanto indicato dai sanitari del Pronto dell'Ospedale di Roma dove l'attore si è recato hanno diagnosticato lesioni sulla base delle mere dichiarazioni del paziente di difficile riscontro obiettivo, da cui è raro derivino i postumi permanenti così come richiesti nel libello introduttivo del giudizio (. . .) Si è evidenziato che l'attore è stato invitato a sottoporsi a visita medico-legale presso il fiduciario di Compagnia, dott. al quale è stata riferita ancora Persona_1
un'altra dinamica (cfr. doc. 6), ossia di essere stato investito sul piede destro dalla ruota di un camion che procedeva in retromarcia, questa volta omettendo alcun riferimento all'impalcatura. Il fiduciario medico di CP_6
concludeva quindi la relazione di visita medico-legale escludendo il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni documentate atteso che dall'esame della cartella clinica di ricovero emerge che l'attore riferiva in sede di anamnesi di aver riportato “un trauma distorsivo della caviglia destra avvenuto in data 17/02/14 sul posto di lavoro, mentre cercava di evitare di essere colpito da impalcature che cadevano al suolo”. Tale attestazione, unitamente a quanto riportato in sede di primo accesso presso il Pronto
Soccorso alla voce anamnesi: “riferisce infortunio sul lavoro” è in netto contrasto con la dinamica lesiva dichiarata dal in sede di visita Parte_1
medico-legale. Peraltro si è evidenziato che le lesioni riportate sono incompatibili con la dinamica riferita, in assenza di riscontro di lesioni al piede”.
Parte appellata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata poiché infondata e non supportata da validi e comprovati motivi. Nel merito respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese”.
All'udienza del 10.05.2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non ricorrendo i presupposti di cui all' art. 283 cpc (cfr. verbale di udienza del 10.05.2021).
2) Dell'accertamento in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
In via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello, occorre evidenziare che parte appellante ha puntualmente indicato i motivi di appello, nonché
i capi della sentenza impugnata in ottemperanza a quanto disposto dall' art.342 cpc con il conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla Controparte_1
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Quanto all'ambito di applicazione della normativa prevista in materia di RCA, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “Ai fini della riconducibilità di un sinistro alla circolazione stradale, funzionale all'applicabilità della normativa in materia di r.c. auto obbligatoria, non rileva la questione astratta della circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata, in quanto per circolazione su aree equiparate alle strade pubbliche va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26161).
La normativa in materia RCA può ritenersi applicabile anche al caso di specie sebbene il sinistro si sia concretizzato, come del resto asserito da parte appellante, durante l'espletamento di attività lavorativa all'interno del deposito merci di proprietà della
Controparte_2
Alla luce della giurisprudenza citata, la circostanza secondo cui l'incidente si sarebbe verificato sul luogo di lavoro, non determina l'inapplicabilità delle norme sulla circolazione stradale al caso di specie, essendo il sinistro riferibile alle manovre poste in essere da un autoveicolo per il quale è previsto l'obbligo di assicurazione per la RCA tenuto inoltre conto del luogo dell'evento dannoso (deposito merci) all'interno del quale il veicolo poteva esser utilizzato in modo conforme alla sua ordinaria funzione.
Ciò premesso, occorre ora entrare nel merito della controversia ai fini dell'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro.
Il presente giudizio verte nella sostanza sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in relazione ad un sinistro asseritamente Parte_1
verificatosi in data 17.02.2014 all'interno del deposito merci di proprietà della società in conseguenza delle manovre di circolazione stradale poste Controparte_2
in essere dall'appellato Controparte_3 Secondo la ricostruzione di parte appellante, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, conducente del veicolo Fiat CO tg. EP 749 WG, di proprietà Controparte_3
della nel compiere una manovra di retromarcia avrebbe Controparte_2
urtato un'impalcatura collocata all'interno del deposito merci provocandone la caduta e arrecando contestualmente danni fisici all'odierno appellante il quale avrebbe a sua volta cercato senza riuscirvi di evitare l'impatto con le componenti strutturali di ferro della stessa.
La dal canto suo, ha contestato la riconducibilità del danno Controparte_1
lamentato dall'odierno attore/appellante alla fattispecie del danno da circolazione stradale rappresentando che dalle dichiarazioni rese da prima Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Roma e successivamente ai al
Pronto Soccorso del Policlinico Tor GA sarebbe invece emersa una differente dinamica del sinistro ossia un infortunio sul lavoro.
In particolare, nella cartella di Pronto Soccorso del Policlinico di Tor GA acquisita agli atti, si evidenzia quanto segue: “Riferisce trauma distorsivo alla caviglia destra avvenuto in data 17.02.2014 sul posto di lavoro, mentre cercava di evitare di esser colpito da impalcature che cadevano al suolo. Si recava presso il PS di altro noscomio, dove veniva diagnosticata la frattura-lussazione della caviglia destra. Nella stessa data si autodimetteva e dopo la riduzione della lussazione si recava presso il PS si questo noscomio, dove veniva confermata la diagnosi di frattura trimalleolare di caviglia destra. Si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso” (cfr. doc.
2. pag 17
Cartella Pronto soccorso. comparsa di costituzione. fascicolo primo grado).
Ora, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dal soggetto danneggiato nel referto di pronto soccorso hanno efficacia stragiudiziale e rientrano nell'ambito delle prove liberamente valutabili da parte del giudice del merito: “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la dichiarazione resa, al momento dell'accesso al pronto soccorso, dal danneggiato - il quale aveva affermato di aver perduto il controllo dell'autovettura - fosse idonea a fondare il proprio convincimento circa l'origine dell'evento dannoso)” (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20879).
Nella specie, parte appellante -pur non avendo in tale sede e quindi nell'immediatezza dell'incidente fatto riferimento alle manovre di circolazione stradale poste in essere da ha comunque riferito in ordine ad un trauma distorsivo alla caviglia Controparte_3
destra sul posto di lavoro occorso nel tentativo di evitare di essere colpito dalle impalcature che erano cadute, coerentemente con quanto prospettato nell'atto introduttivo.
La dinamica dell'incidente descritta dall'odierno attore/appellante è stata peraltro confermata dal testimone della cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1
dubitare non essendo legato alle parti da rapporti di amicizia parentela o affinità nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel procedimento di primo grado: “È vero quanto mi si legge, lui si trovava all'interno del magazzino della Controparte_2
ed anch'io mi trovavo nel medesimo magazzino, anch'io in piedi e non alla guida
[...]
di alcun automezzo. Si me lo ricordo che il Fiat CO nel far retromarcia colpiva i ponteggi che cadevano sull'istante. Preciso che il sig. stava ivi lavorando. Parte_1
Ho visto che il sig. veniva preso dall'impalcatura sulla gamba, caviglia Parte_1
destra e che il sig. lo accompagnava al vicino Ospedale Grassi” (cfr. Controparte_3
verbale di udienza del 26.03.2019. fascicolo primo grado).
A ciò aggiungasi che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, ha confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati da parte appellante: “Il Sig. , a causa dell'incidente Parte_1
avvenuto in data 17.02.2014, riportò, come refertato presso il PS dell'Ospedale G.B.
Grassi di Ostia e il Policlinico di Tor GA di Roma: “Frattura trimalleolare caviglia dx”, con prognosi di 30 gg, per cui veniva sottoposto in data 20.02.2014 ad intervento chirurgico di osteosintesi e riduzione della frattura malleolo peroneale con placca e viti. Attualmente le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da dolore e limitazione funzionale alla caviglia e al piede destro per frattura trimalleolare della caviglia trattata con intervento di osteosintesi e del malleolo peroneale trattata con placca e viti. Tali esiti sono adeguati e compatibili al precedente traumatico poiché soddisfano i criteri di giudizio cronologico, topografico, modale e di idoneità quali-quantitativa”.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio in risposta alle critiche mosse dal consulente nominato dall'assicurazione appellata, ha evidenziato quanto segue: “Come già precedentemente valutato ribadisco il nesso di casualità tra l'evento traumatico e le lesioni documentate. Il periziando in sede di operazioni peritali ha riferito contestualmente le seguenti parole: “Il giorno 17.02.2014 mi trovavo su un ponteggio a lavorare quando un'autovettura in retromarcia colpiva l'impalcatura facendomi cadere. Esattamente non ricordo l'impatto della caduta ma so per certo che una volta al suolo ho cercato di evitare per quanto possibile le impalcature che mi cadevano addosso, ero molto spaventato e non riuscivo neanche a capire cosa mi fosse successo esattamente, poi ho cominciato ad avvertire un fortissimo dolore alla caviglia destra”.
Da ciò si evince che il Sig. all'arrivo al Ps sicuramente era in uno stato Parte_1
confusionale e molto dolente per la frattura quindi certo non poteva rilasciare un'anamnesi fedelissima alla dinamica dell'incidente, cosa che invece ha fatto durante le operazioni peritali essendo lucido ed ormai guarito, ecco perché il CTU dichiara che la lesione è stata determinata dall'impatto al suolo del periziando con un trauma contusivo-distorsivo esitante in frattura trimalleolare della caviglia destra sottoposta ad intervento chirurgico con placca e viti”.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, non essendo stata superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co.1 c.c, deve ritenersi integralmente responsabile per il sinistro di cui è causa in relazione alle manovre di circolazione stradale Controparte_3 che hanno determinato la caduta di in data 17.02.2014 all'interno Parte_1
del deposito merci di proprietà della società Controparte_2
3) In ordine alla liquidazione del danno
Trattandosi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti (9%), il danno non patrimoniale, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024.
Nella specie, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha Parte_1
riportato lesioni fisiche permanenti;
in particolare il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato quanto segue: “ A) La durata dell'inabilità temporanea derivata dal sinistro può essere quantificata in gg. 30 di ITA e gg 60 di ITP al 50%; B) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del periziando possono essere quantificati, secondo le tabelle in uso (SIMLA- Legge 57/01 e DL 03 luglio
2003), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche valutabile nella misura del 9%; C) Non sono presenti menomazioni all'integrità fisiognomica correlabili all'evento traumatico;
D)
Non compromessa la capacità lavorativa specifica;
E) Non necessari interventi chirurgici, protesi, terapie ad hoc;
F) ritenute congrue le spese mediche riportate in documentazione per un totale di €92,00. Non sono prevedibili spese future” (cfr. ctu a firma di Fascicolo primo grado). Persona_2
Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro Parte_1
miglioramento, incidono nella misura del 9% sulla sua complessiva validità psicofisica. Inoltre, a causa di tali lesioni, il danneggiato ha altresì subito una inabilità temporanea assoluta di trenta giorni e una inabilità temporanea parziale al 50% di sessanta giorni.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da
[...]
va liquidato in complessivi € 20.570,02 di cui: Parte_1
1) Quello temporaneo in complessivi € 3.314,40 di cui: € 1.657,20 per i trenta giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% (trenta giorni x 55,24) ed € 1.657,20 per i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (sessanta giorni x 27,62);
2) Quello permanente, tenuto conto dell'età dell'attore/appellante all'epoca del sinistro
(34 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (9%) nella misura di € 17.256,02 in base ai parametri fissati dalle citate tabelle per le lesioni micro permanenti.
Parte appellante ha richiesto nelle note conclusive nel procedimento di primo grado e successivamente nella comparsa conclusionale in appello, la c.d personalizzazione del danno nonché il risarcimento del danno morale nella misura del 10%.
Trattasi di domanda tardivamente formulata oltre il termine delle preclusioni processuali con conseguente inammissibilità della stessa.
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 92,00 (cfr. fattura spese mediche. doc.4 citazione fascicolo primo grado).
Analogamente, andrà riconosciuto l'importo complessivo di euro 732,00 che l'odierno appellate ha sostenuto per l'espletamento della consulenza tecnica di parte (cfr. prospetto di parcella allegato alle note conclusive. fascicolo primo grado).
Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione -pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi- è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio 2017 n.
16990). Nel caso di specie, non essendo stato prodotto alcun documento valido fiscalmente ai fini della prova dell'espletamento di suddetta attività stragiudiziale, in assenza di prova relativa al pagamento, la richiesta di risarcimento di tale voce non può essere accolta.
Infine, parte appellante ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti appellate le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
33242/19, emessa dal Giudice di pace di Roma pubblicata il 20.11.2019 e, per l'effetto, condanna la e la in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 21.349,20, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione;
CONDANNA la la Controparte_3 Controparte_7 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di relative al giudizio di primo grado, che liquida Parte_1
in € 1265,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 125,00 rimborso spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
CONDANNA e la Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentanti p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di relative al presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in € 5077,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente in solido a carico delle parti appellate le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 04/09/2025
IL GIUDICE
Lucia De Bernardin