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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1134/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. OLIVERI ARTURO MARIA ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CASCIO PIETRO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: querela di falso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del febbraio 2025, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento prodotto in copia nel fascicolo monitorio della società innanzi al Giudice di Pace di Acireale R.G. 144/023, indicato come allegato “1. Controparte_1
Contratto di pavimentazione del 06 giugno 2022”; chiedeva dichiararsi nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta al suddetto documento e di conseguenza dichiarare la nullità e/o inesistenza del documento stesso, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
riferiva CP_1 che nel corso del processo pendente dinanzi al Giudice di Pace di Acireale, quest'ultimo aveva onerato essa convenuta ( opposta in quel giudizio ed istante la verificazione privata della scrittura in contestazione), di depositare il documento in originale;
deducendo di non essere in possesso dell'originale e che ciò implicava rinunzia al mezzo istruttorio, nonché all'efficacia probante del pagina 1 di 2 documento stesso, riferiva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto decidere senza tenerne conto, donde la carenza di interesse ad agire;
ribadendo di non aver interesse ad avvalersi del preventivo-contratto
200/22 dell'8.06.2022 depositato nel fascicolo monitorio R.G. 144/2023 del Giudice di Pace di
Acireale, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse all'accertamento della falsità della firma sul documento di che trattasi;
in ordine alla questione delle spese del procedimento, si osserva che il venir meno dell'interesse ad agire è fatto sopravvenuto alla esplicita dichiarazione di di non volersi avvalere del documento, dichiarazione che, CP_1 tuttavia, risulta resa per la prima volta nella comparsa di costituzione del presente procedimento;
ed infatti dalla lettura dei verbali di udienza del processo pendente dinanzi al Giudice di Pace di Acireale, non risulta che la società abbia reso tale dichiarazione, inducendo così l'odierno attore a ritenere opportuno introitare la domanda;
ed infatti, ancora all'udienza del 20.1.2025, il procuratore di CP_1
dichiarava: “ … dichiara di avvalersi del contratto a fondamento della propria eccezione di
[...] pagamento per i lavori eseguiti e pertanto chiede la verificazione giudiziale della firma in esso apposta”.
Tenuto conto del fatto che la controversia si è risolta attraverso la celebrazione di due sole udienze ed in assenza di espletamento di istruttoria, potrà tenersi conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del CP_1 procedimento, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 1700,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di LL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1134/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. OLIVERI ARTURO MARIA ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CASCIO PIETRO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: querela di falso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del febbraio 2025, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento prodotto in copia nel fascicolo monitorio della società innanzi al Giudice di Pace di Acireale R.G. 144/023, indicato come allegato “1. Controparte_1
Contratto di pavimentazione del 06 giugno 2022”; chiedeva dichiararsi nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione apposta al suddetto documento e di conseguenza dichiarare la nullità e/o inesistenza del documento stesso, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
riferiva CP_1 che nel corso del processo pendente dinanzi al Giudice di Pace di Acireale, quest'ultimo aveva onerato essa convenuta ( opposta in quel giudizio ed istante la verificazione privata della scrittura in contestazione), di depositare il documento in originale;
deducendo di non essere in possesso dell'originale e che ciò implicava rinunzia al mezzo istruttorio, nonché all'efficacia probante del pagina 1 di 2 documento stesso, riferiva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto decidere senza tenerne conto, donde la carenza di interesse ad agire;
ribadendo di non aver interesse ad avvalersi del preventivo-contratto
200/22 dell'8.06.2022 depositato nel fascicolo monitorio R.G. 144/2023 del Giudice di Pace di
Acireale, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse all'accertamento della falsità della firma sul documento di che trattasi;
in ordine alla questione delle spese del procedimento, si osserva che il venir meno dell'interesse ad agire è fatto sopravvenuto alla esplicita dichiarazione di di non volersi avvalere del documento, dichiarazione che, CP_1 tuttavia, risulta resa per la prima volta nella comparsa di costituzione del presente procedimento;
ed infatti dalla lettura dei verbali di udienza del processo pendente dinanzi al Giudice di Pace di Acireale, non risulta che la società abbia reso tale dichiarazione, inducendo così l'odierno attore a ritenere opportuno introitare la domanda;
ed infatti, ancora all'udienza del 20.1.2025, il procuratore di CP_1
dichiarava: “ … dichiara di avvalersi del contratto a fondamento della propria eccezione di
[...] pagamento per i lavori eseguiti e pertanto chiede la verificazione giudiziale della firma in esso apposta”.
Tenuto conto del fatto che la controversia si è risolta attraverso la celebrazione di due sole udienze ed in assenza di espletamento di istruttoria, potrà tenersi conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del CP_1 procedimento, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 1700,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di LL
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