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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1839/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Alessandra Di Nucci e Simonetta Cerri, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2024, parte ricorrente deduceva che in data 01.02.2024 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 328 2024 0000046815000, con il quale l' , CP_1 intimava l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati all' Controparte_2
per la somma di € 7.476.72 -comprensiva di sanzioni e accessori aggiuntivi
[...] ed oneri di riscossione e notifica- sull'assunto presunto dell' inadempienza alle note di rettifica DM10 “ per compensazione indebita da modello F24 - Contributi” relativa ai periodi da 06/2018 a 06/20218 e da 01/2020 a 01/2020; che tale pretesa creditoria dell'Ente impositore risultava errata nel calcolo, nonché illegittima non sussistendone i presupposti di legge;
di aver inutilmente comunicato tramite cassetto bidirezionale la mancata applicazione del tasso del 9% come da previsione dell'art.5 D.Lgs. n. 148/2015. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio parziale dell'avviso in esame, concludeva per l'accertamento della minor somma.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la propria memoria di costituzione, l'istituto convenuto, riconoscendo parzialmente le doglianze sollevate da parte ricorrente, rappresentava che “la presente opposizione è solo in
1 parte fondata, tant'è che l'importo della contribuzione dovuta è stata ridotta ad € 324,17 per quanto attiene alla nota di rettifica di 06/2018 e ad € 1.650,57 per quanto attiene alla nota di rettifica di 01/2020.”. A fronte della riduzione dell'importo dovuto, la società ricorrente con note di trattazione scritta del 16.09.2025 affermava “la presente difesa chiede annullarsi l'avviso di addebito per la parte riconosciuta come non dovuta da parte dell'Istituto per il periodo 1/20 al contempo rinunciando alla richiesta di CTU contabile al solo fine di non onerare la Società ricorrente di ulteriori spese riconducibili alla stessa. Chiede quindi la liquidazione a suo favore, vista l'ammissione dell'errore da parte dell'Istituto, delle spese e competenze del giudizio necessitato solo dall'inerzia dell' contattato a mezzo del cassetto bidirezionale CP_1
( cfr. all. doc.n.8) per la risoluzione bonaria della controversia.”, sostanzialmente riconoscendo come dovute le somme indicate dall' convenuto. CP_3
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente annullato, con accertamento della debenza della minor somma di € 324,17 per quanto attiene alla nota di rettifica di 06/2018 e € 1.650,57 per quanto attiene alla nota di rettifica di 01/2020 oltre alle sanzioni civili. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza parziale, l CP_1 va condannato al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara dovuta la minor somma di € 1.974,74 per le causali di cui in motivazione, oltre sanzioni civili;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
1.348,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensando per la restante metà.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1839/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Alessandra Di Nucci e Simonetta Cerri, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2024, parte ricorrente deduceva che in data 01.02.2024 le veniva notificato l'avviso di addebito n. 328 2024 0000046815000, con il quale l' , CP_1 intimava l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati all' Controparte_2
per la somma di € 7.476.72 -comprensiva di sanzioni e accessori aggiuntivi
[...] ed oneri di riscossione e notifica- sull'assunto presunto dell' inadempienza alle note di rettifica DM10 “ per compensazione indebita da modello F24 - Contributi” relativa ai periodi da 06/2018 a 06/20218 e da 01/2020 a 01/2020; che tale pretesa creditoria dell'Ente impositore risultava errata nel calcolo, nonché illegittima non sussistendone i presupposti di legge;
di aver inutilmente comunicato tramite cassetto bidirezionale la mancata applicazione del tasso del 9% come da previsione dell'art.5 D.Lgs. n. 148/2015. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio parziale dell'avviso in esame, concludeva per l'accertamento della minor somma.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con la propria memoria di costituzione, l'istituto convenuto, riconoscendo parzialmente le doglianze sollevate da parte ricorrente, rappresentava che “la presente opposizione è solo in
1 parte fondata, tant'è che l'importo della contribuzione dovuta è stata ridotta ad € 324,17 per quanto attiene alla nota di rettifica di 06/2018 e ad € 1.650,57 per quanto attiene alla nota di rettifica di 01/2020.”. A fronte della riduzione dell'importo dovuto, la società ricorrente con note di trattazione scritta del 16.09.2025 affermava “la presente difesa chiede annullarsi l'avviso di addebito per la parte riconosciuta come non dovuta da parte dell'Istituto per il periodo 1/20 al contempo rinunciando alla richiesta di CTU contabile al solo fine di non onerare la Società ricorrente di ulteriori spese riconducibili alla stessa. Chiede quindi la liquidazione a suo favore, vista l'ammissione dell'errore da parte dell'Istituto, delle spese e competenze del giudizio necessitato solo dall'inerzia dell' contattato a mezzo del cassetto bidirezionale CP_1
( cfr. all. doc.n.8) per la risoluzione bonaria della controversia.”, sostanzialmente riconoscendo come dovute le somme indicate dall' convenuto. CP_3
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente annullato, con accertamento della debenza della minor somma di € 324,17 per quanto attiene alla nota di rettifica di 06/2018 e € 1.650,57 per quanto attiene alla nota di rettifica di 01/2020 oltre alle sanzioni civili. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza parziale, l CP_1 va condannato al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara dovuta la minor somma di € 1.974,74 per le causali di cui in motivazione, oltre sanzioni civili;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
1.348,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensando per la restante metà.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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