Articolo 2 della Legge 7 novembre 1977, n. 883
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 67 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977