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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 640/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLETTI Parte_1 C.F._1
GERMANO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 10.05.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1533/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1, c.1, L. 18/80 - art. 1, cc.1 e 2, L. 508/88– oltre che allo status di handicap ex
L. 104 art. 3 comma 3, dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”; d) Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. CP_1
Germano Nicoletti per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%.;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU depositata in sede di ATP dal dott. , Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.03.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di prostatectomia radicale per carcinoma acinare GLS 7 3+4 infiltrante la capsula e localmente il tessuto adiposo peri prostatico
pT3aN2 in terapia con Enzalutamide. Incontinenza urinaria artrosi diffusa con modiche e limitazioni funzionali. Ipoacusia percettiva bilaterale. Depressione involutiva”.
Il CTU ha aggiunto che “Tali patologie determinano una condizione di invalidità civile del
100% senza indennità di accompagnamento e la condizione di persona con handicap art. 3 comma 1 della legge 104/92.”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
Pag. 2 di 3 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per CP_1 onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 640/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLETTI Parte_1 C.F._1
GERMANO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO, giusta procura CP_1 P.IVA_1
in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 10.05.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1533/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1, c.1, L. 18/80 - art. 1, cc.1 e 2, L. 508/88– oltre che allo status di handicap ex
L. 104 art. 3 comma 3, dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio”; d) Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. CP_1
Germano Nicoletti per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%.;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU depositata in sede di ATP dal dott. , Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 02.03.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di prostatectomia radicale per carcinoma acinare GLS 7 3+4 infiltrante la capsula e localmente il tessuto adiposo peri prostatico
pT3aN2 in terapia con Enzalutamide. Incontinenza urinaria artrosi diffusa con modiche e limitazioni funzionali. Ipoacusia percettiva bilaterale. Depressione involutiva”.
Il CTU ha aggiunto che “Tali patologie determinano una condizione di invalidità civile del
100% senza indennità di accompagnamento e la condizione di persona con handicap art. 3 comma 1 della legge 104/92.”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
Pag. 2 di 3 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per CP_1 onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 18/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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