Art. 2.
L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 , in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000.
L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1990 ha disposto (con l'art.1) che:" L'assegno vitalizio previsto dall' articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563 , in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'."
L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 , in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000.
L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1990 ha disposto (con l'art.1) che:" L'assegno vitalizio previsto dall' articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563 , in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e' fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilita'."