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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
RI US, Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 4 - Sede Prato - Via Gonfienti 5/b 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08200013108U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 S.n.c. Ricorrente_1”, in persona dei legali rappresentanti sigg.ri Rappresentante_2, Rappresentante_3 e Rappresentante_1, (Obbligata principale detta anche CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentati come in atti hanno proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M08200013108U, loro notificato, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Toscana
e Umbria - Ufficio ADM Toscana 4, ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in
€ 10.828,99 oltre interessi pari a € 1.933,19 e sanzioni pari a € 12.994,79, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana e Umbria – Ufficio dei Monopoli per la Toscana, si costituiva in giudizio, mediante il deposito di proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti, depositavano le memorie illustrative e le note di precisazione a verbale con le quali riconoscendo la debenza dell'imposta unica, rinunciava alle eccezioni sollevate in ordine ai presupposti soggettivi e territoriali e insisteva per l'accoglimento del ricorso limitatamente al quantum debeatur e delle modalità di accertamento dell'imposta.
In vista dell'udienza, veniva depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, memoria con la quale, rilevando di aver provveduto alla rettifica parziale dell'atto, chiedeva fosse dichiarata la parziale estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento, con conseguente riconoscimento della pretesa impositiva nella minore somma indicata con agli avvisi di rettifica.
All'udienza pubblica del 14.01.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente va osservato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resasi conto dell'errore di calcolo nella determinazione della quota di imposizione unica relativa alle scommesse, applicata al 20% anziché al
5%, come previsto dall'art. 24, comma 10 del DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, ha provveduto, in autotutela a rettificare parzialmente l'originario avviso, rideterminando la pretesa impositiva in € 9.997,63 a titolo di imposta unica e di € 11.997,16 per la sanzione amministrativa ex art. 5, co. 1, d.lgs.
n. 504/1998, oltre interessi
Pertanto, il Collegio, preso atto del deposito dei provvedimenti prot. 2473/RU e 2474/RU del 10.12.2025, con cui l'Ufficio ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento M08200013108U impugnato dalle ricorrenti, deve dichiarare la parziale cessata materia del contendere, limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento.
Nel merito, in ordine alla pretesa impositiva nella misura di cui agli avvisi di rettifica citati, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
I ricorrenti, con la rinuncia alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010) e il B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) hanno limitato il thema decidendum.
Pertanto, richiamati i motivi di impugnazione, chiedevano, in via pregiudiziale la sospensione del giudizio:
1) con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto sottoposti, 2) e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Eccepivano inoltre, l'illegittimità dell'avviso per insussistenza del presupposto impositivo normativo atteso il regolare svolgimento dell'attività, oltre che la violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e degli artt.
49 e 56 TFUE.
In via preliminare, va respinta la richiesta pregiudiziale di sospensione del presente giudizio con rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE.
Rileva, infatti il Collegio che la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale.
Resta, quindi, ferma tutta la normativa di settore a mente della quale l'Imposta Unica sulle scommesse va sempre applicata sulla raccolta delle scommesse, sia che questa venga effettuata in modo lecito o in modo non lecito.
Inoltre, la Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la piena conformità della normativa fiscale italiana sulle scommesse ai principi di non discriminazione di parità di trattamento sanciti dalla normativa dell'Unione
Europea, giusta la recente Sentenza del 26/02/2020.
Pertanto, la Corte, nel premettere che ai sensi dell'art.1 del D. Lgs 504/98, l'imposta unica è dovuta per i concorsi, pronostici e le scommesse di qualunque tipo, riferiti a qualunque evento, nell'esaminare l'eccezione sollevata dai ricorrenti in ordine all'erronea individuazione e determinazione dell'imposta, ritiene che la stessa va disattesa.
Relativamente a quanto dedotto in merito all'art. 1 comma 64 della legge 220/2010, secondo cui tale disciplina normativa sarebbe solo limitata a contrastare il fenomeno del gioco illecito, il Giudice Unico, nel richiamare la Sentenza C.G.U.E del 26/02/2020, evidenzia che nessun contrasto è rinvenibile con la normativa comunitaria, in quanto, così come dedotto dall'Ufficio, la ratio legis della normativa è quella di rafforzare il sistema concessorio italiano in materia di scommesse. La L. 220/2010 è entrata in vigore a far data dal 01/01/11 e, pertanto, negli esercizi successivi (come quello del 2020 afferente al caso di cui si discute) non ci sono dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore, anche alla luce degli arresti della Corte Costituzionale, che con sentenza 27/2018 ha affermato la piena legittimità costituzionale della normativa di riferimento, a partire dalle annualità dal 2011 in poi.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale in materia, sempre dall'anno 2011 in poi, è pressoché unanime nello stabilire la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse, così come prevista dalla sopra citata normativa di riferimento.
Le parti ricorrenti sostengono che la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica, con la conseguenza che l'imposizione andrebbe calcolata sui ricavi dell'attività del Bookmaker, titolare dell'attività economica, con esonero del CTD.
Rileva, questa Corte che con l'introduzione del calcolo della tassazione ex art. 1 comma 945 della l. n.
208/2015 non si è abrogato l'art. 1 commi 643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014, per cui l'individuazione del soggetto di imposta come operata dall'Ufficio e il relativo calcolo, sono da ritenersi corrette.
Ciò in quanto l'art.1, comma 945 L 208/2015 non è applicabile nel caso di specie perché essa è vigente solo per gli operatori collegati al totalizzatore nazionale, mentre per gli operatori non collegati al totalizzatore, come nel caso de quo, continuano a trovare applicazione le norme speciali in materia di accertamento previsto dall'art.24, comma 10, DL 98/ 2011 e art.1 comma 644, lett.g, della L. 190/2014.
Osserva, inoltre il Giudice, che nonostante sia cambiato il metodo di calcolo dell'imposta e la sua base imponibile, l'Imposta sulle scommesse è senza dubbio una imposta indiretta.
In particolare l'imposta indiretta, a differenza di quella diretta, colpisce indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa o trasferita.
Pertanto, nel richiamare la condivisibile giurisprudenza citata dall'Agenzia, il Collegio, ritiene l'operato dell'ADM corretto.
Rileva, inoltre, che l'Ufficio, in data 07/11/2024 chiedeva al contribuente la compilazione di un apposito questionario informativo e l'invio di documentazione contabile atta alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per l'anno 2020.
Il ricorrente nel rispondere al questionario, ha fornito la documentazione richiesta e sulla stessa, l'Ufficio ha calcolato analiticamente l'imponibile da assoggettare ad imposizione, poi rettificato relativamente all'aliquota applicata.
In ordine all'ultimo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che sussiste evidente il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, contrariamente a quanto invocato dalle parti ricorrenti, la disciplina in vigore, non lascia alcun margine di incertezza in ordine all'assoggettamento all'imposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass., V sez. civ., 19/5/15 n. 13076) per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione;
l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.
L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.
È agevole rilevare come nel caso di specie alcuno degli indici sintomatici sopra indicati sia presente, posto che la L. 220/2010 è entrata in vigore a far data dal 1/1/11 e che, pertanto, negli esercizi successivi (come quello del 2020 afferente al caso di cui si discute) non potevano esistere dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore, anche alla luce degli arresti della Corte Costituzionale, che con sentenza
27/2018 ha affermato la piena legittimità costituzionale della normativa di riferimento, a partire dalle annualità dal 2011 in poi.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale in materia, sempre dall'anno 2011 in poi, è pressoché unanime nello stabilire la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse, così come prevista dalla sopra citata normativa di riferimento.
In conclusione, questa Corte, dichiara la parziale cessata materia del contendere, limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento, nel resto, condividendo la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene, che il ricorso sia infondato e pertanto deve essere rigettato con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di GiustiziaTributaria di Primo Grado di Firenze dichiara la C.M.C. parziale e rigetta nel resto.
Spese di lite compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
RI US, Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 4 - Sede Prato - Via Gonfienti 5/b 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08200013108U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 S.n.c. Ricorrente_1”, in persona dei legali rappresentanti sigg.ri Rappresentante_2, Rappresentante_3 e Rappresentante_1, (Obbligata principale detta anche CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentati come in atti hanno proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M08200013108U, loro notificato, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Toscana
e Umbria - Ufficio ADM Toscana 4, ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in
€ 10.828,99 oltre interessi pari a € 1.933,19 e sanzioni pari a € 12.994,79, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana e Umbria – Ufficio dei Monopoli per la Toscana, si costituiva in giudizio, mediante il deposito di proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti, depositavano le memorie illustrative e le note di precisazione a verbale con le quali riconoscendo la debenza dell'imposta unica, rinunciava alle eccezioni sollevate in ordine ai presupposti soggettivi e territoriali e insisteva per l'accoglimento del ricorso limitatamente al quantum debeatur e delle modalità di accertamento dell'imposta.
In vista dell'udienza, veniva depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, memoria con la quale, rilevando di aver provveduto alla rettifica parziale dell'atto, chiedeva fosse dichiarata la parziale estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento, con conseguente riconoscimento della pretesa impositiva nella minore somma indicata con agli avvisi di rettifica.
All'udienza pubblica del 14.01.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Preliminarmente va osservato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resasi conto dell'errore di calcolo nella determinazione della quota di imposizione unica relativa alle scommesse, applicata al 20% anziché al
5%, come previsto dall'art. 24, comma 10 del DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, ha provveduto, in autotutela a rettificare parzialmente l'originario avviso, rideterminando la pretesa impositiva in € 9.997,63 a titolo di imposta unica e di € 11.997,16 per la sanzione amministrativa ex art. 5, co. 1, d.lgs.
n. 504/1998, oltre interessi
Pertanto, il Collegio, preso atto del deposito dei provvedimenti prot. 2473/RU e 2474/RU del 10.12.2025, con cui l'Ufficio ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento M08200013108U impugnato dalle ricorrenti, deve dichiarare la parziale cessata materia del contendere, limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento.
Nel merito, in ordine alla pretesa impositiva nella misura di cui agli avvisi di rettifica citati, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
I ricorrenti, con la rinuncia alle censure di cui all'atto introduttivo, aventi ad oggetto: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010) e il B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) hanno limitato il thema decidendum.
Pertanto, richiamati i motivi di impugnazione, chiedevano, in via pregiudiziale la sospensione del giudizio:
1) con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto sottoposti, 2) e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di
Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Eccepivano inoltre, l'illegittimità dell'avviso per insussistenza del presupposto impositivo normativo atteso il regolare svolgimento dell'attività, oltre che la violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 e degli artt.
49 e 56 TFUE.
In via preliminare, va respinta la richiesta pregiudiziale di sospensione del presente giudizio con rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE.
Rileva, infatti il Collegio che la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale.
Resta, quindi, ferma tutta la normativa di settore a mente della quale l'Imposta Unica sulle scommesse va sempre applicata sulla raccolta delle scommesse, sia che questa venga effettuata in modo lecito o in modo non lecito.
Inoltre, la Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la piena conformità della normativa fiscale italiana sulle scommesse ai principi di non discriminazione di parità di trattamento sanciti dalla normativa dell'Unione
Europea, giusta la recente Sentenza del 26/02/2020.
Pertanto, la Corte, nel premettere che ai sensi dell'art.1 del D. Lgs 504/98, l'imposta unica è dovuta per i concorsi, pronostici e le scommesse di qualunque tipo, riferiti a qualunque evento, nell'esaminare l'eccezione sollevata dai ricorrenti in ordine all'erronea individuazione e determinazione dell'imposta, ritiene che la stessa va disattesa.
Relativamente a quanto dedotto in merito all'art. 1 comma 64 della legge 220/2010, secondo cui tale disciplina normativa sarebbe solo limitata a contrastare il fenomeno del gioco illecito, il Giudice Unico, nel richiamare la Sentenza C.G.U.E del 26/02/2020, evidenzia che nessun contrasto è rinvenibile con la normativa comunitaria, in quanto, così come dedotto dall'Ufficio, la ratio legis della normativa è quella di rafforzare il sistema concessorio italiano in materia di scommesse. La L. 220/2010 è entrata in vigore a far data dal 01/01/11 e, pertanto, negli esercizi successivi (come quello del 2020 afferente al caso di cui si discute) non ci sono dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore, anche alla luce degli arresti della Corte Costituzionale, che con sentenza 27/2018 ha affermato la piena legittimità costituzionale della normativa di riferimento, a partire dalle annualità dal 2011 in poi.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale in materia, sempre dall'anno 2011 in poi, è pressoché unanime nello stabilire la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse, così come prevista dalla sopra citata normativa di riferimento.
Le parti ricorrenti sostengono che la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta applicandola sui ricavi dell'attività economica, con la conseguenza che l'imposizione andrebbe calcolata sui ricavi dell'attività del Bookmaker, titolare dell'attività economica, con esonero del CTD.
Rileva, questa Corte che con l'introduzione del calcolo della tassazione ex art. 1 comma 945 della l. n.
208/2015 non si è abrogato l'art. 1 commi 643 e 644 lett. g) della l. n. 190/2014, per cui l'individuazione del soggetto di imposta come operata dall'Ufficio e il relativo calcolo, sono da ritenersi corrette.
Ciò in quanto l'art.1, comma 945 L 208/2015 non è applicabile nel caso di specie perché essa è vigente solo per gli operatori collegati al totalizzatore nazionale, mentre per gli operatori non collegati al totalizzatore, come nel caso de quo, continuano a trovare applicazione le norme speciali in materia di accertamento previsto dall'art.24, comma 10, DL 98/ 2011 e art.1 comma 644, lett.g, della L. 190/2014.
Osserva, inoltre il Giudice, che nonostante sia cambiato il metodo di calcolo dell'imposta e la sua base imponibile, l'Imposta sulle scommesse è senza dubbio una imposta indiretta.
In particolare l'imposta indiretta, a differenza di quella diretta, colpisce indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa o trasferita.
Pertanto, nel richiamare la condivisibile giurisprudenza citata dall'Agenzia, il Collegio, ritiene l'operato dell'ADM corretto.
Rileva, inoltre, che l'Ufficio, in data 07/11/2024 chiedeva al contribuente la compilazione di un apposito questionario informativo e l'invio di documentazione contabile atta alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per l'anno 2020.
Il ricorrente nel rispondere al questionario, ha fornito la documentazione richiesta e sulla stessa, l'Ufficio ha calcolato analiticamente l'imponibile da assoggettare ad imposizione, poi rettificato relativamente all'aliquota applicata.
In ordine all'ultimo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che sussiste evidente il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, contrariamente a quanto invocato dalle parti ricorrenti, la disciplina in vigore, non lascia alcun margine di incertezza in ordine all'assoggettamento all'imposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass., V sez. civ., 19/5/15 n. 13076) per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione;
l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.
L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.
È agevole rilevare come nel caso di specie alcuno degli indici sintomatici sopra indicati sia presente, posto che la L. 220/2010 è entrata in vigore a far data dal 1/1/11 e che, pertanto, negli esercizi successivi (come quello del 2020 afferente al caso di cui si discute) non potevano esistere dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore, anche alla luce degli arresti della Corte Costituzionale, che con sentenza
27/2018 ha affermato la piena legittimità costituzionale della normativa di riferimento, a partire dalle annualità dal 2011 in poi.
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale in materia, sempre dall'anno 2011 in poi, è pressoché unanime nello stabilire la debenza dell'Imposta Unica sulle scommesse, così come prevista dalla sopra citata normativa di riferimento.
In conclusione, questa Corte, dichiara la parziale cessata materia del contendere, limitatamente alle maggiori somme indicate nell'originario avviso di accertamento, nel resto, condividendo la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene, che il ricorso sia infondato e pertanto deve essere rigettato con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di GiustiziaTributaria di Primo Grado di Firenze dichiara la C.M.C. parziale e rigetta nel resto.
Spese di lite compensate.