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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 23.5.2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all' esito della trattazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.
10904 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA con gli avv.ti Neri Dionigi e Matteo Tenace, Parte_1
- ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te pro tempore CP_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva quanto segue: che veniva assunto dalla in data 12.02.2018 con le mansioni di operatore CP_1
ecologico, Livello 1 A con contratto part-time al 50% poi, successivamente, trasformato in part-time al 66,67% con decorrenza dal 08.10.2018; che il rapporto di lavoro cessava in data
30.06.2021; che, come evidenziato nella relazione contabile versata in atti, nella busta paga del mese di agosto 2021, la erogava al ricorrente solo la somma di € 1.793,00 e non la CP_1
maggiore somma dovuta, ammontante ad € 3.660,82; che il dovuto a credito del ricorrente veniva quantificato nella relazione contabile versata in atti sulla scorta delle buste paga emesse dal datore di lavoro;
che il ricorrente risulta creditore della somma innanzi specificata, calcolata sommando € 2.321,47 per le differenze retributive lorde a lui spettanti comprensivo delle tredicesime ed € 3.123,25 per la differenza sul tfr maturata;
che la quantificazione delle somme dovute veniva calcolata applicando il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali applicabile.
Concludeva come segue: “1. Accertata la prestazione di lavoro posta in essere dal ricorrente, condannare la al pagamento della somma di € 3660,82 oltre interessi come CP_1
calcolato dal consulente del lavoro di parte;
2. Con vittoria di spese, competenze come per legge”.
2.Con ordinanza del 17.5.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
3.La causa veniva istruita per mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente.
All' odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3.1.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta
E' provato documentalmente che il ricorrente veniva assunto, in data 12.2.2018, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale verticale, alle dipendenze di parte resistente e con le mansioni dedotte in ricorso e che il rapporto di lavoro cessava, come dedotto dal ricorrente, in data 30.6.2021(cfr. trasformazione del rapporto di lavoro sottoscritta dalle parti in data
5.10.2018).
Il ricorrente deduce di essere creditore del salario maturato per il mese di agosto 2021, avendo parte resistente erogato € 1.793,00 e non la diversa e maggiore somma spettantigli pari ad €
3.660,82, rinveniente dalla somma di differenze retributive lorde e differenze maturate a titolo di TFR.
Il ricorrente ha fornito prova della regolare notifica alla resistente contumace del ricorso introduttivo.
È pacifico che detta evenienza, ai sensi dell'art 116 cpc, può essere valutata dal giudice- unitamente alle altre risultanze di causa- ai fini della formazione del proprio convincimento.
(cfr. Cass nr 3258/2007; nr 22407/2006).
Va osservato, inoltre, che il ricorrente ha prodotto copia dei movimenti transitati sul conto a sé intestato nel periodo decorrente dal 22.2.20201 al 21.9.2021, dall' esame dei quali può rilevarsi il mancato adempimento, da parte della resistente, dei crediti in questa sede azionati.
In punto alla quantificazione delle somme richieste, il consulente contabile che ha redatto la perizia allegata al ricorso introduttivo ha chiarito che è stata effettuata applicando le voci retributive previste dal C.C.N.L.- pacificamente applicato al rapporto di lavoro- e, altresì, reperite dai cedolini paga in possesso del ricorrente.
Ne consegue che la ditta convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 3660,82, oltre accessori di legge.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la non complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di €. 3.660,82, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in euro
1.314,00, oltre accessori di legge.
Foggia, 23.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli