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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3270/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI IS, Presidente
PANARIELLO CIRO, EL
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16494/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118588852 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033006111 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132301504 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2511/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava le cartelle di pagamento n. 07120240118588852, n. 07120240033006111 e n.
07120240132301504 relative a tasse automobilistiche anni 2017 e 2018, deducendone la nullità per intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica regionale per le annualità
2017 e 2018, nonché per mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la Regione Campania eccepiva che gli avvisi di accertamento relativi alle annualità in contestazione erano stati regolarmente notificati nei termini di legge e non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
All'udienza del 10.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla Regione Campania risulta che, per le annualità 2017 e 2018, gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente entro il termine del
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento (rispettivamente entro il 31.12.2020 e il
31.12.2021).
Considerato che la notifica delle cartelle di pagamento, quale titolo esecutivo per la riscossione della pretesa tributaria, è avvenuta in data 27 giugno 2025 ben oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo la pretesa è ormai prescritta per decorso dei termini così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) ha dettato una disciplina unitaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. In particolare, l'art. 1, commi 161-163
L.296/2006 prevede:
-che l'ente locale (ad es. la Regione per il bollo) debba svolgere l'attività di accertamento dell'omesso pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, a pena di decadenza;
-che il titolo esecutivo per la riscossione (la cartella di pagamento oppure l'ingiunzione fiscale) debba essere notificato, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Questo termine speciale si applica ai tributi locali come il bollo auto, in deroga al termine biennale previsto per le imposte erariali dall'art. 25 DPR 602/1973;
-il termine di prescrizione resta quello triennale già previsto dalla normativa statale previgente (D.L.953/82 art.5 modificato da L.60/86), come confermato implicitamente dal richiamo delle Regioni a tali norme e come esplicitato da numerose sentenze (Cass. n.20425/2017, Cass. n.26062/2022, Cass. n.10166/2024, etc.).
Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Compensa le spese considerato che la pretesa tributaria è dovuta nel merito ma non riscuotibile per un errore procedurale dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI IS, Presidente
PANARIELLO CIRO, EL
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16494/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118588852 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033006111 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132301504 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2511/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava le cartelle di pagamento n. 07120240118588852, n. 07120240033006111 e n.
07120240132301504 relative a tasse automobilistiche anni 2017 e 2018, deducendone la nullità per intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica regionale per le annualità
2017 e 2018, nonché per mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la Regione Campania eccepiva che gli avvisi di accertamento relativi alle annualità in contestazione erano stati regolarmente notificati nei termini di legge e non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
All'udienza del 10.2.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti dalla Regione Campania risulta che, per le annualità 2017 e 2018, gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente entro il termine del
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riferimento (rispettivamente entro il 31.12.2020 e il
31.12.2021).
Considerato che la notifica delle cartelle di pagamento, quale titolo esecutivo per la riscossione della pretesa tributaria, è avvenuta in data 27 giugno 2025 ben oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo la pretesa è ormai prescritta per decorso dei termini così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) ha dettato una disciplina unitaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. In particolare, l'art. 1, commi 161-163
L.296/2006 prevede:
-che l'ente locale (ad es. la Regione per il bollo) debba svolgere l'attività di accertamento dell'omesso pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, a pena di decadenza;
-che il titolo esecutivo per la riscossione (la cartella di pagamento oppure l'ingiunzione fiscale) debba essere notificato, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Questo termine speciale si applica ai tributi locali come il bollo auto, in deroga al termine biennale previsto per le imposte erariali dall'art. 25 DPR 602/1973;
-il termine di prescrizione resta quello triennale già previsto dalla normativa statale previgente (D.L.953/82 art.5 modificato da L.60/86), come confermato implicitamente dal richiamo delle Regioni a tali norme e come esplicitato da numerose sentenze (Cass. n.20425/2017, Cass. n.26062/2022, Cass. n.10166/2024, etc.).
Pertanto, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Compensa le spese considerato che la pretesa tributaria è dovuta nel merito ma non riscuotibile per un errore procedurale dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
compensa le spese.