Sentenza 24 aprile 1982
Massime • 2
Al fine della Determinazione della Competenza territoriale, nelle cause relative al pagamento del prezzo della compravendita, quando il debitore non si sia avvalso delle modalità di pagamento stabilite in suo favore e sia convenuto in giudizio per il pagamento globale del prezzo residuo, perde vigore l'eventuale clausola derogativa della Competenza, a meno che le parti abbiano espressamente previsto l'ultrattività del foro del debitore anche dopo il suo inadempimento. ( V 3311/80, mass n 407119; ( V 3323/79, mass n 399720).*
Ai fini della Competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento per mezzo di "ricevute bancarie", le quali non hanno efficacia di obbligazione cartolare, ma sono destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate di credito per mezzo dei servizi bancari, sicché l'emissione delle stesse non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore a quello del debitore. ( V 2011/72, mass n 359153; ( Conf 4260/80, mass n 408131).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/1982, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1982 |
Testo completo
Ai fini della Competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento per mezzo di "ricevute bancarie", le quali non hanno efficacia di obbligazione cartolare, ma sono destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate di credito per mezzo dei servizi bancari, sicché l'emissione delle stesse non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore a quello del debitore. ( V 2011/72, mass n 359153; ( Conf 4260/80, mass n 408131).*