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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3406/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VENERO, 131, MONREALE, presso lo studio dell'Avv. DI MICELI MANLIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA VENERO, 131, MONREALE, presso lo studio dell'Avv. DI MICELI MANLIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio 2025 e sottoscritto il 19 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 26 giugno 1991).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale, sita in Palermo, Via Corrado Lancia, 8, continuerà a restare nella disponibilità della Sig.ra che ivi continuerà a Parte_1 risiedere unitamente al figlio;
Persona_1
c) Il Sig. si impegna a cedere gratuitamente alla Sig.ra Controparte_1
la propria quota (pari al 50%) dell'immobile sopra detto (Via Parte_1
Corrado Lancia, 8) e a continuare a pagare le restanti rate del mutuo relative al predetto appartamento. L'atto di donazione della casa – da parte del Sig.
alla Sig.ra – dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla CP_1 Parte_1 omologa dei presenti patti;
d) Nelle ipotesi in cui il Sig. non abbia più la possibilità di pagare CP_1 il mutuo e la casa venga riscattata dalla Banca mediante vendita all'asta, il
Sig. si impegna a pagare il canone di affitto della nuova casa ove la CP_1
Sig.ra sarà costretta a trasferirsi. Parte_1
e) I Sigg e rinunciano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi forma di mantenimento;
f) Nessuna forma di mantenimento – per spese ordinarie e straordinarie – sarà dovuto ai figli stante che ha, ormai, una propria famiglia e Per_2
è economicamente autosufficiente. Persona_1
g) Le parti hanno provveduto già a divedere beni e/o somme presenti in conti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro (ad eccezione della casa familiare di cui al punto c del presente atto).”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 176, P. II, S. A, Anno 1991)
2 per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3406/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VENERO, 131, MONREALE, presso lo studio dell'Avv. DI MICELI MANLIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA VENERO, 131, MONREALE, presso lo studio dell'Avv. DI MICELI MANLIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio 2025 e sottoscritto il 19 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 26 giugno 1991).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale, sita in Palermo, Via Corrado Lancia, 8, continuerà a restare nella disponibilità della Sig.ra che ivi continuerà a Parte_1 risiedere unitamente al figlio;
Persona_1
c) Il Sig. si impegna a cedere gratuitamente alla Sig.ra Controparte_1
la propria quota (pari al 50%) dell'immobile sopra detto (Via Parte_1
Corrado Lancia, 8) e a continuare a pagare le restanti rate del mutuo relative al predetto appartamento. L'atto di donazione della casa – da parte del Sig.
alla Sig.ra – dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla CP_1 Parte_1 omologa dei presenti patti;
d) Nelle ipotesi in cui il Sig. non abbia più la possibilità di pagare CP_1 il mutuo e la casa venga riscattata dalla Banca mediante vendita all'asta, il
Sig. si impegna a pagare il canone di affitto della nuova casa ove la CP_1
Sig.ra sarà costretta a trasferirsi. Parte_1
e) I Sigg e rinunciano reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a qualsiasi forma di mantenimento;
f) Nessuna forma di mantenimento – per spese ordinarie e straordinarie – sarà dovuto ai figli stante che ha, ormai, una propria famiglia e Per_2
è economicamente autosufficiente. Persona_1
g) Le parti hanno provveduto già a divedere beni e/o somme presenti in conti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro (ad eccezione della casa familiare di cui al punto c del presente atto).”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 176, P. II, S. A, Anno 1991)
2 per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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